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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 33060/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, per il reato punito dall'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella qualità di legale rappresentante delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] industriali S.r.l.), omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto.

Il ricorrente formula due motivi di ricorso.

Con la prima doglianza, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova, in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non avendo il giudice di merito effettuato una autonoma ricognizione e verifica dell'ammontare dell'imposta evasa.

Con la seconda doglianza, lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo.

Il ricorso è inammissibile.

Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'importo del debito tributario (pari ad euro 138.912,89) era stato correttamente determinato - attraverso l'esame della teste qualificata Greco nonché dall'avviso di accertamento acquisito agli atti - a partire dall'originario debito tributario calcolato sulla base di tutte le ritenute sul personale indicate dalla società nei modelli CU, da cui era stato detratto il versamento parziale e tardivo effettuato dal ricorrente, il quale aveva omesso di presentare il modello 770 per l'anno 2016.

Altresì, quanto al dolo specifico, la Corte d'appello ha, con motivazione non illogica né contraddittoria, inferito la sussistenza del dolo specifico dall'omessa presentazione della prescritta dichiarazione da parte dell'imputato, legale rappresentante della società, dal superamento della soglia di punibilità stabilita dalla legge e dalla consapevolezza dell'imposta evasa, in quanto la società aveva 2emesso i modelli CU che indicavano le ritenute operate sulle retribuzioni del personale.

Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara P.Q.MDEPOSIT A. T IN Ci2,a';1 Sezione O 8 SE 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat nte 3

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale la Corte d'appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, lo ha condannato alla pena di anni uno di reclusione, per il reato punito dall'art. 5 del d.lgs. n. 74 del 2000, per avere, nella qualità di legale rappresentante delle società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (ora [OSCURATO:PERSONA] industriali S.r.l.), omesso di presentare la dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2016, al fine di evadere l'imposta sui redditi e sul valore aggiunto. Il ricorrente formula due motivi di ricorso. Con la prima doglianza, lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, nonché travisamento della prova, in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento oggettivo del reato, non avendo il giudice di merito effettuato una autonoma ricognizione e verifica dell'ammontare dell'imposta evasa. Con la seconda doglianza, lamenta violazione di legge, vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine all'affermata sussistenza dell'elemento soggettivo. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esauriente e idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado responsabilità, attraverso una disamina completa ed approfondita delle risultanze processuali, in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo, laddove ha affermato che l'importo del debito tributario (pari ad euro 138.912,89) era stato correttamente determinato - attraverso l'esame della teste qualificata Greco nonché dall'avviso di accertamento acquisito agli atti - a partire dall'originario debito tributario calcolato sulla base di tutte le ritenute sul personale indicate dalla società nei modelli CU, da cui era stato detratto il versamento parziale e tardivo effettuato dal ricorrente, il quale aveva omesso di presentare il modello 770 per l'anno 2016. Altresì, quanto al dolo specifico, la Corte d'appello ha, con motivazione non illogica né contraddittoria, inferito la sussistenza del dolo specifico dall'omessa presentazione della prescritta dichiarazione da parte dell'imputato, legale rappresentante della società, dal superamento della soglia di punibilità stabilita dalla legge e dalla consapevolezza dell'imposta evasa, in quanto la società aveva 2emesso i modelli CU che indicavano le ritenute operate sulle retribuzioni del personale. Stante l'inammissibilità del ricorso, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. Sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara P.Q.MDEPOSIT A. T IN Ci2,a';1 Sezione O 8 SE 2026 L'[OSCURATO:PERSONA] Dott.ssa Kat nte 3
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