CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 32795/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/04/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano, ha ridotto ad anni uno e mesi quattro di re- clusione ed euro centotrentatre di multa la pena inflitta nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui agli artt. 110, 624 e 625, nn. 2 e 7, cod. pen.. 2. [OSCURATO:PERSONA]Alessandro ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di ap- pello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. 2.2. Violazione dell'art. 110 cod. pen. per difformità della contestazione rispetto al correo [OSCURATO:PERSONA], il quale era stato giudicato separatamente per il medesimo fatto, ma condannato per la corrispondente fattispecie tentata e senza contestazione dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen.. 3. Con riferimento al primo motivo di ricorso, va premessa la descrizione degli elementi costitutivi dell'aggravante. Per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui in cui confida chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita (Sez. 4, n. 5113 del 07/11/2007, Demma, Rv. 238742); tale nozione si desume dalla ratio dell'aggravamento previsto dall'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., e cioè la volontà del legislatore di apprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dal possessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continua custodia, per "necessità" o per "consuetudine" e che, perciò, pos- sono essere più facilmente sottratte (Sez. 5, n. 38900 del 14/06/2019, Lucchiari, Rv. 277119). Peraltro, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede non ricom- prende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte (Sez. 2, n. 33557 del 22/06/2016, Felleti, Rv. 267504, in fattispecie peculiare riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima). La nozione di necessità non è un concetto assoluto, ma da valutare volta per volta in relazione al caso concreto. La destinazione è quella che si evince o dalla destinazione naturale della res o, al limite, dall'utilizzo cui la medesima viene destinata al fine di fornire all'uomo l'au- tentica utilità della quale è capace.La consuetudine indica le abitudini sociali generali o locali, comuni oppure relative a determinati contesti industriali, commerciali o lavorativi che, proprio in quanto con- sistono in comportamenti statisticamente «standardizzati», e, pertanto, prevedibili secondo un criterio di ordinarietà (specie da parte del cosiddetto «delinquente pro- fessionale»),rendono in qualche modo minorata la difesa del possesso. L'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen. ricorre non solo in relazione all'a- zione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facil- mente trasportabili ovvero a quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del veicolo in sosta, ne formano, secondo l'uso corrente, la normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si al- lontana dall'autovettura (Sez. 4, n. 21262 del 26/03/2015, Maccio, Rv. 263891, re- lativo ad un caso di asporto "cd" contenuti nel lettore in dotazione dell'auto e borse della spesa; Sez. 5, n. 44580 del 30/06/2015, Usai, Rv. 264744; Sez. 5, n. 34409 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galifi, Rv. 264360 e Sez. 5, n. 44171 del 14/09/2015, Kalis, Rv. 264926, in fattispecie di furto di un navigatore satellitare; Sez. 5, n. 12373 del 03/02/2003, Celletti, Rv. 224066, in relazione ad un casco da moto lasciato sul vei- colo in sosta in area di parcheggio). In ordine agli accessori o pertinenze dei veicoli, quindi, il furto degli oggetti la- sciati all'interno di una vettura dà vita all'integrazione dell'aggravante de qua allor- quando gli oggetti medesimi possano ritenersi quali accessori o parti essenziali o pertinenze del veicolo. Ciò posto sui principi operanti in materia, va evidenziato che il camper oggetto di furto era stato parcheggiato nella pubblica via,'per cui si trattava di un bene sicu- ramente esposto alla pubblica fede. Il ricorrente anche nell'atto di appello si era lamentato genericamente del rico- noscimento dell'aggravante ex art. 625, n. 7, cod. pen., senza contestare il dato appena riportato. 4. Quanto al secondo motivo di ricorso, deve rilevarsi che il D'Alessandro si duole genericamente della diversa - e meno grave - qualificazione del reato, giudicato se- paratamente in altro procedimento. Egli, tuttavia, si limita a censurare tale difformità, senza tuttavia fornire elementi specifici idonei a dimostrare la disparità di trattamento e il conseguente vizio moti- vazionale della sentenza impugnata. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricor- rendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa de