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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10216/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a sollecitare un nuovo esame delle risultanze di merito, non consentito in sede di legittimità; Considerato che il motivo è, peraltro, anche manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione ampia e non illogica, ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ponendo a fondamento del proprio apprezzamento le modalità violente dell'azione, finalizzata ad altre illecite richieste di danaro di natura estorsiva ai danni dei genitori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljz( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 20 febbraio 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/06/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], con unico motivo, deduce il vizio di inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto; Rilevato che il motivo è inammissibile, in quanto il ricorrente si è limitato a sollecitare un nuovo esame delle risultanze di merito, non consentito in sede di legittimità; Considerato che il motivo è, peraltro, anche manifestamente infondato, in quanto la Corte di appello, con motivazione ampia e non illogica, ha escluso l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., ponendo a fondamento del proprio apprezzamento le modalità violente dell'azione, finalizzata ad altre illecite richieste di danaro di natura estorsiva ai danni dei genitori; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna deljz( ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 20 febbraio 20
Sentenza Cassazione n. 10216/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris