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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 aprile 2023

Cassazione n. 19412/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0

1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensì degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice monocratico presso il Tribunale di Macerata applicava al ricorrente, effettuato l'aumento per la recidiva e operata la riduzione per il rito, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al capo dell'imputazione.

2. Avverso tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] propone, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 444 cod.proc.pen. e 62-bis cod.pen.[OSCURATO:PERSONA]

2. Il ricorso è inammissibile.

Infatti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

Nel caso di specie con il ricorso si denuncia, invece, l'omessa applicazione di circostanze attenuanti che neppure vengono menzionate nella richiesta di applicazione di pena, sicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117 - 01).

2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 17 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/07/2022 del TRIBUNALE di MACERATAvisti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-0 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, pronunciata ai sensì degli artt. 444 e ss. cod.proc.pen., il Giudice monocratico presso il Tribunale di Macerata applicava al ricorrente, effettuato l'aumento per la recidiva e operata la riduzione per il rito, la pena di anni uno e mesi dieci di reclusione in relazione al capo dell'imputazione. 2. Avverso tale sentenza, il [OSCURATO:PERSONA] propone, mediante il difensore di fiducia avv. [OSCURATO:PERSONA], un unico motivo di doglianza lamentando la nullità della sentenza per violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), in relazione agli artt. 444 cod.proc.pen. e 62-bis cod.pen.[OSCURATO:PERSONA] 2. Il ricorso è inammissibile. Infatti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.proc.pen., introdotto dalla legge n.103 del 2017, l'imputato e il pubblico ministero possono proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso di specie con il ricorso si denuncia, invece, l'omessa applicazione di circostanze attenuanti che neppure vengono menzionate nella richiesta di applicazione di pena, sicché la doglianza, sulla base della disposizione appena citata, incorre nella sanzione dell'inammissibilità (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Rv. 279117 - 01). 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro quattromila a favore della Cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 aprile 2023 [OSCURATO:PERSONA]
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