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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2026

Cassazione n. 13742/2026

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a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Langella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/09/2025 emessa dal Tribunale di TorreAnnunziatavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con sentenza del 22/09/2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], incomposizione monocratica, ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui agli artt. 110, 633, 639bis cod. pen. loro ascritto in quanto nonpunibili per la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen.Gli imputati sono accusati di avere occupato senza titolo, il 24/01/2022 concondotta perdurante, un alloggio di proprietà dell'ATERP di Napoli.2.

Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a due motivi con i quali il ricorrente denuncia, ai sensidell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 131bis cod. pen.nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della causa dinon punibilità della particolare tenuità del fatto.

Il Pubblico ministero evidenziache nei fatti, così come ricostruiti dal Giudice di merito, non sussistevano ipresupposti della ritenuta causa di non punibilità in quanto era emerso chel'occupazione si era protratta per diversi anni (sicché il fatto non era di minimagravità) e risultava ancora in atto; circostanza quest'ultima che, anche alla lucedella giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, escludeva l'applicabilitàdell'art. 131bis cod. pen.3.

Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.4.

Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di reati permanenti, èpreclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità delfatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurantecompressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n.30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 – 01; nello stesso senso Sez. 2,n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 – 01, che con specificoriferimento al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., il quale hapacificamente natura permanente, ha escluso l'applicazione della causa di nonpunibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sino a checontinua l'invasione arbitraria dell'immobile al fine di occuparlo o di trarneprofitto).

Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditi anche a seguitodelle modifiche apportate all'art. 131bis cod. pen. dal D. Lgs n. 150 del 2022, ilquale, pur ampliando significativamente la portata applicativa della causa di nonpunibilità, ha tuttavia previsto che la stessa non può trovare applicazione in casodi comportamento abituale, per tale intendendosi ex art. 131bis, comma 4,anche l'ipotesi di condotte plurime, abituali e reiterate.

Il novellato comma 1,inoltre, nel prevedere che il giudice deve prendere in considerazione anche la“condotta susseguente al reato” conferma che la causa di punibilità in esamepresuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosa e non può dunquetrovare applicazione in presenza di condotte delittuose in atto.Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il Giudicedi merito ha omesso di considerare che l'occupazione è ancora in atto e/ocomunque ha omesso di accertare la cessazione della permanenza e l’effettivorilascio dell’immobile.

Il Tribunale ha quindi applicato la causa di non punibilità inpresenza di elementi ostativi alla sua applicazione ovvero senza sincerarsi delvenir meno di questi ultimi, così incorrendo nella violazione di legge e nei vizi dimotivazione denunciati dal ricorrente.5.

La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio conrinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di TorreAnnunziata, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nelladecisione ai principi di diritto sopra indicati.

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTorre [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a carico di:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Langella [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 22/09/2025 emessa dal Tribunale di TorreAnnunziatavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento dellasentenza impugnata;[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con sentenza del 22/09/2025 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], incomposizione monocratica, ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dalreato di cui agli artt. 110, 633, 639bis cod. pen. loro ascritto in quanto nonpunibili per la particolare tenuità del fatto ex art. 131bis cod. pen.Gli imputati sono accusati di avere occupato senza titolo, il 24/01/2022 concondotta perdurante, un alloggio di proprietà dell'ATERP di Napoli.2. Avverso detta sentenza (non appellabile) ha proposto ricorso percassazione, ai sensi dell'art. 608 comma 2 cod. proc. pen., il Procuratore dellaRepubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Il ricorso è affidato a due motivi con i quali il ricorrente denuncia, ai sensidell'art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen., violazione dell'art. 131bis cod. pen.nonché vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della causa dinon punibilità della particolare tenuità del fatto. Il Pubblico ministero evidenziache nei fatti, così come ricostruiti dal Giudice di merito, non sussistevano ipresupposti della ritenuta causa di non punibilità in quanto era emerso chel'occupazione si era protratta per diversi anni (sicché il fatto non era di minimagravità) e risultava ancora in atto; circostanza quest'ultima che, anche alla lucedella giurisprudenza di legittimità richiamata nel ricorso, escludeva l'applicabilitàdell'art. 131bis cod. pen.3. Il procedimento si è svolto nelle forme del contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.4. Il ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni di seguito indicati.Questa Corte ha più volte affermato che in tema di reati permanenti, èpreclusa l'applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità delfatto finché la permanenza non sia cessata, in ragione della perdurantecompressione del bene giuridico per effetto della condotta delittuosa (Sez. 3, n.30383 del 30/03/2016, Mazzoccoli, Rv. 267589 – 01; nello stesso senso Sez. 2,n. 16363 del 13/02/2019, Bevilacqua, Rv. 276096 – 01, che con specificoriferimento al delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen., il quale hapacificamente natura permanente, ha escluso l'applicazione della causa di nonpunibilità per la particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen. sino a checontinua l'invasione arbitraria dell'immobile al fine di occuparlo o di trarneprofitto). Tali principi giurisprudenziali devono essere ribaditi anche a seguitodelle modifiche apportate all'art. 131bis cod. pen. dal D. Lgs n. 150 del 2022, ilquale, pur ampliando significativamente la portata applicativa della causa di nonpunibilità, ha tuttavia previsto che la stessa non può trovare applicazione in casodi comportamento abituale, per tale intendendosi ex art. 131bis, comma 4,anche l'ipotesi di condotte plurime, abituali e reiterate. Il novellato comma 1,inoltre, nel prevedere che il giudice deve prendere in considerazione anche la“condotta susseguente al reato” conferma che la causa di punibilità in esamepresuppone pur sempre l'esaurimento dell'azione criminosa e non può dunquetrovare applicazione in presenza di condotte delittuose in atto.Nel caso di specie, come correttamente evidenziato dal ricorrente, il Giudicedi merito ha omesso di considerare che l'occupazione è ancora in atto e/ocomunque ha omesso di accertare la cessazione della permanenza e l’effettivorilascio dell’immobile. Il Tribunale ha quindi applicato la causa di non punibilità inpresenza di elementi ostativi alla sua applicazione ovvero senza sincerarsi delvenir meno di questi ultimi, così incorrendo nella violazione di legge e nei vizi dimotivazione denunciati dal ricorrente.5. La decisione impugnata va pertanto annullata per un nuovo giudizio conrinvio, giusto il disposto dell'art. 623 lett. d) cod. proc. pen., al Tribunale di TorreAnnunziata, in persona di diverso giudice monocratico, che si atterrà nelladecisione ai principi di diritto sopra indicati. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale diTorre [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così è deciso, 17/03/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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