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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19176/2026

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contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiCiommo Gabriella, [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 113/2021,depositata il 4 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la doValue s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Potenza, depositata il 4 marzo 2021, che ha dichiarato lacessazione della materia del contendere in relazione al giudiziopendente tra [OSCURATO:PERSONA] e la doBank s.p.a., quale mandatariadella [OSCURATO:SOCIETA].;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che tale giudizio avevaavuto origine dall’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto con cuigli era stato ingiunto di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA].p.a., in solido con altri intimati, la somma di euro 378.886,47, oltreinteressi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte dalla Co.ri.me.soc. coop.;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, riunite tuttele opposizioni proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo, avevaparzialmente accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA],condannandolo al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,nella quale la banca ingiungente si era fusa, della minor somma di euro22.610.86, oltre interessi dal 19 settembre 1991, nonché dellaulteriore somma di euro 43.215,16, oltre interessi a decorrere dal 10luglio 1992;- ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere inragione della conclusione di un accordo transattivo tra Antonio DiCiommo e la doBank s.p.a., cessionaria del credito controverso;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaAssunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 101, 183 e 184 cod. proc. civ.,nella parte in cui ha pronunciato la cessazione della materia delcontendere in ragione di un accordo transattivo la cui conclusione eraNumero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026stata allegata e documentata solo in sede di precisazione delleconclusioni (avvenuta con le modalità di cui all’art. 83, settimo comma,lett. h), d.l. 17 marzo 2000, n. 18), benché tale allegazione fosse statacontestata da essa ricorrente la quale aveva dichiarato di non accettareil contraddittorio sul punto, anche in ragione della sua tardività e dellaimpossibilità di replicarvi;- sostiene che in tal modo sarebbe stato pregiudicato il suo diritto adedurre l’inadempienza della controparte alle obbligazioni assunte insede di «sistemazione» della pendenza e di evidenziare la reale naturadelle intese raggiunte, di «transazione semplice» e condizionataall’abbandono del giudizio;- con il secondo motivo deduce la nullità della decisione di appello perviolazione dell’art. 100 cod. proc. civ., nella parte in cui avevadichiarato la cessazione della materia del contendere pur in presenzadi una contestazione in ordine al fatto che l’accordo raggiunto avevaeliminato ogni posizione di contrasto tra le parti;- con il terzo motivo si duole della nullità della sentenza di appello perviolazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in ordinealla obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quellogenerato dall’accordo transattivo e alla obiettiva volontà delle parti didare luogo a un nuovo rapporto;- con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 1362 e ss. cod.civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che,secondo il dato letterale delle intese raggiunte, l’accordo eratransattivo condizionato al rispetto di specifiche condizioni, tra cuil’abbandono del presente giudizio e l’osservanza dei termini delladilazione accordata;- con il quinto motivo critica la sentenza impugnata per violazione degliartt. 1362, 1363 e 1976 cod. civ. e 100 cod. proc. civ. nella parte incui ha ritenuto che si fosse in presenza di una transazione novativabenché l’accordo prevedesse espressamente che il decorso infruttiferoNumero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026di cinque giorni dalla scadenza dei termini per i pagamenti o il mancatorispetto delle condizioni dell’accordo medesimo determinasse ladecadenza dal beneficio del termine e costituisse giusta causa dirisoluzione dell’accordo;- con l’ultimo motivo deduce la nullità della decisione di appello perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame dellededuzioni articolate nella memoria di replica relative alla circostanzaidonee a determinare l’inefficacia o la risoluzione dell’accordotransattivo, anche se novativo;- il primo motivo è fondato;- la Corte di appello ha riferito che con le note scritte depositate in data18 maggio 2020 in occasione della precisazione delle conclusionieffettuata ai sensi degli artt. 83, settimo comma, lett. h), d.l. 17 marzo2020, n. 18, l’appellante ha prodotto documentazione idonea adimostrare l’avvenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo,che contemplava l’estinzione della pretesa della banca a fronte delversamento da parte del debitore della somma di euro 80.000,00secondo determinate modalità temporali, nonché l’avvenutoversamento delle prime due rate previste da tale accordo;- ha ritenuto che la transazione conclusa avesse carattere novativo percui il mancato versamento, nei tempi stabiliti, degli importi delleulteriori rate, ricondotto al decesso del debitore, non faceva venir menol’effetto estintivo dell’obbligazione e, dunque, il venir meno di ogniposizione di contrasto nel giudizio pendente;- ha, quindi, esaminato e disatteso le deduzioni sollevate sul puntodalla banca con la memoria di replica depositata ai sensi dell’art. 190cod. proc. civ. il 2 settembre 2020;- orbene, si osserva che l’intervenuta cessazione della materia delcontendere non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e,pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, nonessendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestivaNumero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026allegazione della parte (cfr. Cass. 30 giugno 2023, n. 18586; Cass. 27settembre 2021, n. 26118; Cass. 17 luglio 2020, n. 15309; Cass. 3maggio 2017, n. 10728);- tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio, il giudice cherilevi ufficiosamente una questione determinante per l’esito del giudizio– tanto più quando questa consegue a un’allegazione difensivacorredata da relativa evidenze documentali – è tenuto ad assegnarealle parti un termine affinché queste ultime possano svolgere la lorocomma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 9 gennaio 2024, n. 822; Cass. 5maggio 2021, n. 11724; Cass. 30 settembre 2020, n. 20870);- la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principiavendo provveduto alla rilevazione della causa costituente cessazionedella materia del contendere successivamente alla chiusura della faseistruttoria e senza aver previamente sollecitato il contraddittorio sulpunto;- né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione del fattoche la banca ha sviluppato deduzioni difensive con le memorie di replicadepositate ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ.;- si rammenta, infatti, che le comparse conclusionali e memorie direplica assolvono una funzione meramente illustrativa e riepilogativadelle difese già svolte, senza poter costituire sede per lo sviluppocompiuto di nuove linee difensive o per l’articolazione di richiesteistruttorie (cfr. Cass., Sez.

Un., 7 gennaio 2016, n. 98; Cass. 7dicembre 2004, n. 22970; Cass. 29 luglio 2002, n. 11175);- ne consegue che non può ritenersi adeguatamente assicurato il dirittodi difesa della controparte attraverso il solo ricorso al circuito delledifese conclusive, tanto più ove si consideri che nel caso in esame la(nuova) allegazione che ha dato luogo al rilievo officioso richiede unavalutazione in ordine alla natura dell’accordo transattivo, in relazionealla quale non può escludersi l’esigenza della controparte di avanzareNumero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026svolgere difese e avanzare istanze istruttorie al fine di dimostrarel’inidoneità del fatto sopravvenuto a determinare l’estinzione delcredito azionato o, comunque, a incidere sulla pretesa fatta valere ingiudizio;- all’accoglimento di tale motivo segue l’assorbimento dei motivi residuiin quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti;- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza,in diversa composizione P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo diricorso accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello diPotenza, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DiCiommo Gabriella, [OSCURATO:PERSONA], tutte rappresentate e difesedall’avv. [OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte di appello di Potenza n. 113/2021,depositata il 4 marzo 2021.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 maggio 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- la doValue s.p.a., quale mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]Numero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte diappello di Potenza, depositata il 4 marzo 2021, che ha dichiarato lacessazione della materia del contendere in relazione al giudiziopendente tra [OSCURATO:PERSONA] e la doBank s.p.a., quale mandatariadella [OSCURATO:SOCIETA].;- dall’esame della sentenza impugnata si evince che tale giudizio avevaavuto origine dall’opposizione di [OSCURATO:PERSONA] al decreto con cuigli era stato ingiunto di pagare in favore della [OSCURATO:PERSONA].p.a., in solido con altri intimati, la somma di euro 378.886,47, oltreinteressi, quale fideiussore delle obbligazioni assunte dalla Co.ri.me.soc. coop.;- la Corte di appello ha riferito che il giudice di prime cure, riunite tuttele opposizioni proposta avverso il medesimo decreto ingiuntivo, avevaparzialmente accolto l’opposizione di [OSCURATO:PERSONA],condannandolo al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA].,nella quale la banca ingiungente si era fusa, della minor somma di euro22.610.86, oltre interessi dal 19 settembre 1991, nonché dellaulteriore somma di euro 43.215,16, oltre interessi a decorrere dal 10luglio 1992;- ha, quindi, dichiarato la cessazione della materia del contendere inragione della conclusione di un accordo transattivo tra Antonio DiCiommo e la doBank s.p.a., cessionaria del credito controverso;- il ricorso è affidato a sei motivi;- resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], MariaAssunta [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualieredi di [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- con il primo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenzaimpugnata per violazione degli artt. 101, 183 e 184 cod. proc. civ.,nella parte in cui ha pronunciato la cessazione della materia delcontendere in ragione di un accordo transattivo la cui conclusione eraNumero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026stata allegata e documentata solo in sede di precisazione delleconclusioni (avvenuta con le modalità di cui all’art. 83, settimo comma,lett. h), d.l. 17 marzo 2000, n. 18), benché tale allegazione fosse statacontestata da essa ricorrente la quale aveva dichiarato di non accettareil contraddittorio sul punto, anche in ragione della sua tardività e dellaimpossibilità di replicarvi;- sostiene che in tal modo sarebbe stato pregiudicato il suo diritto adedurre l’inadempienza della controparte alle obbligazioni assunte insede di «sistemazione» della pendenza e di evidenziare la reale naturadelle intese raggiunte, di «transazione semplice» e condizionataall’abbandono del giudizio;- con il secondo motivo deduce la nullità della decisione di appello perviolazione dell’art. 100 cod. proc. civ., nella parte in cui avevadichiarato la cessazione della materia del contendere pur in presenzadi una contestazione in ordine al fatto che l’accordo raggiunto avevaeliminato ogni posizione di contrasto tra le parti;- con il terzo motivo si duole della nullità della sentenza di appello perviolazione dell’art. 132, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in ordinealla obiettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quellogenerato dall’accordo transattivo e alla obiettiva volontà delle parti didare luogo a un nuovo rapporto;- con il quarto motivo lamenta la violazione dell’art. 1362 e ss. cod.civ., per aver la sentenza impugnata omesso di considerare che,secondo il dato letterale delle intese raggiunte, l’accordo eratransattivo condizionato al rispetto di specifiche condizioni, tra cuil’abbandono del presente giudizio e l’osservanza dei termini delladilazione accordata;- con il quinto motivo critica la sentenza impugnata per violazione degliartt. 1362, 1363 e 1976 cod. civ. e 100 cod. proc. civ. nella parte incui ha ritenuto che si fosse in presenza di una transazione novativabenché l’accordo prevedesse espressamente che il decorso infruttiferoNumero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026di cinque giorni dalla scadenza dei termini per i pagamenti o il mancatorispetto delle condizioni dell’accordo medesimo determinasse ladecadenza dal beneficio del termine e costituisse giusta causa dirisoluzione dell’accordo;- con l’ultimo motivo deduce la nullità della decisione di appello perviolazione dell’art. 112 cod. proc. civ. per omesso esame dellededuzioni articolate nella memoria di replica relative alla circostanzaidonee a determinare l’inefficacia o la risoluzione dell’accordotransattivo, anche se novativo;- il primo motivo è fondato;- la Corte di appello ha riferito che con le note scritte depositate in data18 maggio 2020 in occasione della precisazione delle conclusionieffettuata ai sensi degli artt. 83, settimo comma, lett. h), d.l. 17 marzo2020, n. 18, l’appellante ha prodotto documentazione idonea adimostrare l’avvenuta conclusione tra le parti di un accordo transattivo,che contemplava l’estinzione della pretesa della banca a fronte delversamento da parte del debitore della somma di euro 80.000,00secondo determinate modalità temporali, nonché l’avvenutoversamento delle prime due rate previste da tale accordo;- ha ritenuto che la transazione conclusa avesse carattere novativo percui il mancato versamento, nei tempi stabiliti, degli importi delleulteriori rate, ricondotto al decesso del debitore, non faceva venir menol’effetto estintivo dell’obbligazione e, dunque, il venir meno di ogniposizione di contrasto nel giudizio pendente;- ha, quindi, esaminato e disatteso le deduzioni sollevate sul puntodalla banca con la memoria di replica depositata ai sensi dell’art. 190cod. proc. civ. il 2 settembre 2020;- orbene, si osserva che l’intervenuta cessazione della materia delcontendere non forma oggetto di un’eccezione in senso stretto e,pertanto, può essere rilevata dal giudice d'ufficio, anche in appello, nonessendo il relativo rilievo subordinato alla specifica e tempestivaNumero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026allegazione della parte (cfr. Cass. 30 giugno 2023, n. 18586; Cass. 27settembre 2021, n. 26118; Cass. 17 luglio 2020, n. 15309; Cass. 3maggio 2017, n. 10728);- tuttavia, in ossequio al principio del contraddittorio, il giudice cherilevi ufficiosamente una questione determinante per l’esito del giudizio– tanto più quando questa consegue a un’allegazione difensivacorredata da relativa evidenze documentali – è tenuto ad assegnarealle parti un termine affinché queste ultime possano svolgere la lorocomma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. 9 gennaio 2024, n. 822; Cass. 5maggio 2021, n. 11724; Cass. 30 settembre 2020, n. 20870);- la Corte di appello non ha fatto corretta applicazione di tali principiavendo provveduto alla rilevazione della causa costituente cessazionedella materia del contendere successivamente alla chiusura della faseistruttoria e senza aver previamente sollecitato il contraddittorio sulpunto;- né a diversa conclusione può pervenirsi in considerazione del fattoche la banca ha sviluppato deduzioni difensive con le memorie di replicadepositate ai sensi dell’art. 190 cod. proc. civ.;- si rammenta, infatti, che le comparse conclusionali e memorie direplica assolvono una funzione meramente illustrativa e riepilogativadelle difese già svolte, senza poter costituire sede per lo sviluppocompiuto di nuove linee difensive o per l’articolazione di richiesteistruttorie (cfr. Cass., Sez. Un., 7 gennaio 2016, n. 98; Cass. 7dicembre 2004, n. 22970; Cass. 29 luglio 2002, n. 11175);- ne consegue che non può ritenersi adeguatamente assicurato il dirittodi difesa della controparte attraverso il solo ricorso al circuito delledifese conclusive, tanto più ove si consideri che nel caso in esame la(nuova) allegazione che ha dato luogo al rilievo officioso richiede unavalutazione in ordine alla natura dell’accordo transattivo, in relazionealla quale non può escludersi l’esigenza della controparte di avanzareNumero registro generale 9906/2022Numero sezionale 2232/2026Numero di raccolta generale 19176/2026Data pubblicazione 11/06/2026svolgere difese e avanzare istanze istruttorie al fine di dimostrarel’inidoneità del fatto sopravvenuto a determinare l’estinzione delcredito azionato o, comunque, a incidere sulla pretesa fatta valere ingiudizio;- all’accoglimento di tale motivo segue l’assorbimento dei motivi residuiin quanto vertenti su questioni strettamente dipendenti;- per le suesposte considerazioni, pertanto, la sentenza impugnata vacassata e rinviata, anche per le spese, alla Corte di appello di Potenza,in diversa composizione P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti irestanti; cassa la sentenza impugnata relativamente al motivo diricorso accolto e rinvia, anche per spese, alla Corte di appello diPotenza, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21 maggio 2026.Il Presidente
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