CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 luglio 2023
Cassazione n. 19028/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da EmanueleD’Ippolito a mezzo dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], laddove si denunciano vizi ex art.606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione all’art. 54 legge26 luglio 1975 n. 354 e per omessa, apparente e/o illogica motivazione, in relazione allamancata concessione della liberazione anticipata, che sarebbero riscontrabili nelprovvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Cataniaha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza diSiracusa, che aveva a sua volta disatteso l’istanza di liberazione anticipata presentata dalricorrente, relativamente a quattro semestri espiati, che coprono il periodo dal 21/07/2023 al20/07/2025 (era stata posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva lacommissione – ad opera del condannato – di numerosi e gravi episodi di reato, atti aincidere sul secondo, sul terzo e sul quarto semestre, essendo stati realizzati i reati dievasione e ricettazione in data 09/04/2024, di evasione il 13/04/2024 e il 18/05/2024, dilesioni personali e minacce il 15/07/2024 e, infine, di evasione il 20/07/2025 e il 23/07/2025ed era stata negativamente valutata, consequenzialmente, la condotta nel complesso tenutadal soggetto);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano interamente versate infatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, cheappare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sulla ritenuta gravità delle sopradette trasgressioni, valutate dai Giudici di sorveglianza alla stregua di fattori evocativi di unamancata adesione del condannato – per l’intero periodo di interesse - all’opera dirieducazione, essenziale per il riconoscimento dell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54legge 26 luglio 1975, n. 354;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza conmotivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO [OSCURATO:PERSONA]