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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2023

Cassazione n. 29455/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7514/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di responsabilità - si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, ancora, che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la declinazione di falsi dati concernenti la data e il luogo di nascita e quello di residenza è pacificamente rientrante nella disposizione incriminatrice, trattandosi di informazioni che concorrono all'identificazione di un soggetto; la manifesta infondatezza riguarda anche la doglianza sul tentativo, posto che il reato — di natura istantanea — si è consumato nel momento in cui sono state riferite agli operanti le false generalità; Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, in dipendenza del riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato in quanto è affidato ad argomentazioni del tutto generiche quanto alla necessità di escludere la recidiva, il cui riconoscimento incide sul termine prescrizionale — come sostenuto dalla Corte di merito —, a nulla rilevando il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, non incidente sulla determinazione del termine di prescrizione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 7514/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Trani di condanna per il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione e violazione di legge sul giudizio di responsabilità - si risolve nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (cfr. pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata), dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato, ancora, che il ricorso è manifestamente infondato in quanto la declinazione di falsi dati concernenti la data e il luogo di nascita e quello di residenza è pacificamente rientrante nella disposizione incriminatrice, trattandosi di informazioni che concorrono all'identificazione di un soggetto; la manifesta infondatezza riguarda anche la doglianza sul tentativo, posto che il reato — di natura istantanea — si è consumato nel momento in cui sono state riferite agli operanti le false generalità; Considerato che il secondo motivo di ricorso — che lamenta vizio di motivazione e violazione di legge quanto alla mancata declaratoria di prescrizione, in dipendenza del riconoscimento della recidiva è manifestamente infondato in quanto è affidato ad argomentazioni del tutto generiche quanto alla necessità di escludere la recidiva, il cui riconoscimento incide sul termine prescrizionale — come sostenuto dalla Corte di merito —, a nulla rilevando il giudizio di comparazione con le circostanze attenuanti generiche, non incidente sulla determinazione del termine di prescrizione del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29455/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris