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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24347/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; S" 'e • J ‘,"\J\ [OSCURATO:PERSONA]

1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino disponeva il sequestro preventivo dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il bar tabacchi dall'insegna "Miami" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere l'applicazione in materia di misure di prevenzione patrimoniali, avrebbe attribuito fittiziamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA] la titolarità e la disponibilità del bene; il Tribunale di Torino, con ordinanza del 6 dicembre 2021, rigettava la richiesta di riesame proposta dagli indagati. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'errore compiuto dal Tribunale nel rigettare l'istanza di differimento presentata in ragione della quarantena cui era sottoposto al momento dell'udienza, visto che l'udienza avanti al Tribunale del Riesame è disciplinata dall'art. 127 cod.proc.pen. e che il Tribunale aveva confermato il sequestro in assenza dei motivi proposti dalla difesa -l'istanza era stata proposta con riserva dei motivi -. 1.2 Nel merito il difensore eccepisce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., avendo il Tribunale completamente ignorato le argomentazioni proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo di effettiva coesercente l'attività della Cosenza, confermata anche dal coindagato Aurora; quanto all'elemento soggettivo, non era emersa a carico del marito alcuna procedura di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale che suggerisse di intestare alla Cosenza l'attività; dovevano poi ritenersi errate le motivazioni fornite circa il periculum in mora, posto che non era stata fornita alcuna prova di un qualsiasi presunto pericolo nello svolgimento di un'attività lavorativa lecita e controllata da un ente pubblico quale i Monopoli di Stato e non versandosi in una ipotesi di sequestro preventivo obbligatorio ex art. 321 comma 2 bis cod.proc.pen. 1.3 Il ricorrente lamenta la violazione di legge, segnatamente dell'art. 545 cod.proc.pen. in combinato disposto con l'art. 321 cod.proc.pen., in quanto la licenza di commercio non rientra tra i beni economici dell'azienda e quindi non può essere oggetto di pignoramento e sequestro preventivo; il Tribunale aveva invece ritenuto applicabile il sequestro dal momento che oggetto dello stesso era riferito ai beni aziendali nel loro complesso e non la licenza commerciale, errando però nel non restituire la licenza commerciale alla ricorrente.

Il difensore presentava poi conclusioni scritte con le quali insisteva nei motivi di ricorso, rilevando come nell'ordinanza impugnata non vi fosse il minimo riferimento al dolo specifico richiesto per la configurazione del reato contestato, e che del tutto assente era il requisito del periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto è fondato. 1.2 Relativamente all'impedimento del difensore, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale fissata per la trattazione della richiesta di riesame, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, ne' prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero: si veda sul punto Cass. Sez. 3, n. 29980/2019 (Rv. 276251 - 01): "Nel procedimento di riesame di misure coercitive l'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. attribuisce personalmente all'imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza "se vi siano giustificati motivi", tra i quali non può essere ricompreso l'impedimento del difensore, tanto più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen." 1.2 Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso.

Premesso che il Tribunale ha ben motivato sulla sussistenza del fumus del reato, osservando che dalle intercettazioni risulta che [OSCURATO:PERSONA] gestiva direttamente l'esercizio commerciale, si deve rilevare che la motivazione appare mancante relativamente alla contestazione sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato e della specificazione di come venisse effettuato il riciclaggio di denaro (vedi pag.11 ricorso): nessuna motivazione al riguardo è contenuta nell'ordinanza impugnata, che si è limitata a sostenere che il bar serviva per riciclare denaro del capo clan Agresta, affermazione che però non viene spiegato da quali dati sia tratta, se non con un generico riferimento ad altre attività di [OSCURATO:PERSONA] sottoposte a sequestro; nulla è poi detto sull'elemento soggettivo, e cioè sulla sussistenza in capo alla Cosenza della finalità di di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter.

L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Torino- Sezione per il riesame delle misure cautelari-, che dovrà chiarire i punti sopra indicati.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino -Sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame.

Così deciso in Roma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; S" 'e • J ‘,"\J\ [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torino disponeva il sequestro preventivo dell'impresa individuale [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto il bar tabacchi dall'insegna "Miami" nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per il reato di cui all'art. 512 bis cod.pen. in quanto [OSCURATO:PERSONA], al fine di eludere l'applicazione in materia di misure di prevenzione patrimoniali, avrebbe attribuito fittiziamente alla moglie [OSCURATO:PERSONA] la titolarità e la disponibilità del bene; il Tribunale di Torino, con ordinanza del 6 dicembre 2021, rigettava la richiesta di riesame proposta dagli indagati. 1.1 Avverso l'ordinanza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], lamentando l'errore compiuto dal Tribunale nel rigettare l'istanza di differimento presentata in ragione della quarantena cui era sottoposto al momento dell'udienza, visto che l'udienza avanti al Tribunale del Riesame è disciplinata dall'art. 127 cod.proc.pen. e che il Tribunale aveva confermato il sequestro in assenza dei motivi proposti dalla difesa -l'istanza era stata proposta con riserva dei motivi -. 1.2 Nel merito il difensore eccepisce la violazione di legge ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen., avendo il Tribunale completamente ignorato le argomentazioni proposte dalla difesa di [OSCURATO:PERSONA] sul ruolo di effettiva coesercente l'attività della Cosenza, confermata anche dal coindagato Aurora; quanto all'elemento soggettivo, non era emersa a carico del marito alcuna procedura di applicazione di misura di prevenzione patrimoniale che suggerisse di intestare alla Cosenza l'attività; dovevano poi ritenersi errate le motivazioni fornite circa il periculum in mora, posto che non era stata fornita alcuna prova di un qualsiasi presunto pericolo nello svolgimento di un'attività lavorativa lecita e controllata da un ente pubblico quale i Monopoli di Stato e non versandosi in una ipotesi di sequestro preventivo obbligatorio ex art. 321 comma 2 bis cod.proc.pen. 1.3 Il ricorrente lamenta la violazione di legge, segnatamente dell'art. 545 cod.proc.pen. in combinato disposto con l'art. 321 cod.proc.pen., in quanto la licenza di commercio non rientra tra i beni economici dell'azienda e quindi non può essere oggetto di pignoramento e sequestro preventivo; il Tribunale aveva invece ritenuto applicabile il sequestro dal momento che oggetto dello stesso era riferito ai beni aziendali nel loro complesso e non la licenza commerciale, errando però nel non restituire la licenza commerciale alla ricorrente. Il difensore presentava poi conclusioni scritte con le quali insisteva nei motivi di ricorso, rilevando come nell'ordinanza impugnata non vi fosse il minimo riferimento al dolo specifico richiesto per la configurazione del reato contestato, e che del tutto assente era il requisito del periculum in mora.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto è fondato. 1.2 Relativamente all'impedimento del difensore, la giurisprudenza di questa Corte è costante nel sostenere che il legittimo impedimento del difensore non determina il rinvio dell'udienza camerale fissata per la trattazione della richiesta di riesame, poiché l'art. 127 cod. proc. pen. non prevede tale causa di rinvio, ne' prescrive come obbligatoria la presenza del difensore e del pubblico ministero: si veda sul punto Cass. Sez. 3, n. 29980/2019 (Rv. 276251 - 01): "Nel procedimento di riesame di misure coercitive l'art. 309, comma 9-bis, cod. proc. pen. attribuisce personalmente all'imputato o indagato, e non al difensore, la facoltà di chiedere il differimento dell'udienza "se vi siano giustificati motivi", tra i quali non può essere ricompreso l'impedimento del difensore, tanto più non rilevante versandosi in sede di procedimento camerale ai sensi dell'art. 127 cod. proc. pen." 1.2 Fondato, invece, è il secondo motivo di ricorso. Premesso che il Tribunale ha ben motivato sulla sussistenza del fumus del reato, osservando che dalle intercettazioni risulta che [OSCURATO:PERSONA] gestiva direttamente l'esercizio commerciale, si deve rilevare che la motivazione appare mancante relativamente alla contestazione sulla mancanza dell'elemento soggettivo del reato e della specificazione di come venisse effettuato il riciclaggio di denaro (vedi pag.11 ricorso): nessuna motivazione al riguardo è contenuta nell'ordinanza impugnata, che si è limitata a sostenere che il bar serviva per riciclare denaro del capo clan Agresta, affermazione che però non viene spiegato da quali dati sia tratta, se non con un generico riferimento ad altre attività di [OSCURATO:PERSONA] sottoposte a sequestro; nulla è poi detto sull'elemento soggettivo, e cioè sulla sussistenza in capo alla Cosenza della finalità di di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648 bis e 648 ter. L'ordinanza impugnata deve essere pertanto annullata con rinvio al Tribunale di Torino- Sezione per il riesame delle misure cautelari-, che dovrà chiarire i punti sopra indicati. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Torino -Sezione per il riesame delle misure cautelari reali- per nuovo esame. Così deciso in Roma
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