CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 35078/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natm [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che, con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Palermo rigettava l'istanza avanzata da [OSCURATO:PERSONA] al fine di ottenere l'affidamento al servizio sociale o la detenzione domiciliare ex artt. 47 e 47 ter 0.P., e dichiarava inammissibile l'istanza di semilibertà, ritenendo ancora sussistente la pericolosità sociale della condannata e concordando con le valutazioni dell'equipe trattamentale che riteneva necessario il prosieguo dell'osservazione intramuraria. Rilevato che avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del detenuto, denunciando l'erronea applicazione degli artt. 47 e 47 ter 0.P., con conseguente vizio di motivazione sul punto. Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso con riguardo al peculiare contenuto dei dedotti motivi di censura, si rileva l'inammissibilità dell'impugnazione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 591 e 606, comma 3, cod. proc. pen., perché proposta per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità, poiché costituiti da mere doglianze di fatto e non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle rftVok< spese processuali e della somma di euro treminn cassa delle ammende. Così deciso il 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore