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CassazionedecretoSezione LDecisione del 9 gennaio 2026

Cassazione n. 01507/2026

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22341/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 862/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di TORINO il 10/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Evidenziato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Peano avevano già rinunciato al giudizio di cassazione per sopravvenuta carenza di interesse; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e vanno poste a carico di tutti i ricorrenti poiché non risulta l’accettazione da parte della Avvocatura della rinuncia depositata in data 16 marzo 2023 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Condanna i ricorrential pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma,il 09/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22341/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocata [OSCURATO:PERSONA] -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -controricorrente- avverso la SENTENZA n. 862/2019 emessa dalla CORTE D'APPELLO di TORINO il 10/01/2020 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiararel’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Evidenziato che i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Peano avevano già rinunciato al giudizio di cassazione per sopravvenuta carenza di interesse; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo e vanno poste a carico di tutti i ricorrenti poiché non risulta l’accettazione da parte della Avvocatura della rinuncia depositata in data 16 marzo 2023 P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna i ricorrential pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma,il 09/01/2026 [OSCURATO:PERSONA]
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