CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 febbraio 2022
Cassazione n. 13555/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 20520 del ruolo generale dell'anno 2018, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso lo 55-C•Pfte, R_C~ . studio dell'Avv.to A-s-lbTfo Di AmatT.in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] ì'iRazR P\biZiRNA N -ricorrente- Contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -controricorrente - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 10914/06/2017, depositata in data 21 dicembre 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 febbraio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:SOCIETA] ricorre, con un unico motivo, per la cassazione della sentenza della CTR Campania, n.10914/06/2017, depositata il 21.12.2017, che, accogliendo parzialmente l'appello dell'Ufficio e confermando l'avviso di liquidazione dell'imposta di registro, con riguardo al decreto ingiuntivo n. 2855 del 17.3.2014 emesso dal Giudice di pace di Caserta con cui si ingiungeva il pagamento a [OSCURATO:PERSONA] (debitore ceduto di [OSCURATO:SOCIETA]) in relazione ad un contratto di finanziamento da quest'ultima non onorato (tassa di sentenza) statuendo che l'imposta era stata liquidata in misura fissa e che l'obbligo di motivazione dell'avviso era stato correttamente adempiuto atteso che la società era stata messa nelle condizioni di comprendere di dover corrispondere l'imposta di registro a norma degli artt.8 e 37 del TUIR che prevede la registrazione degli atti dell'autorità giudiziaria tra cui anche i decreti ingiuntivi. L'Agenzia delle Entrate si costituisce con controricorso. 2 ,UU1 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La società contribuente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'unico motivo di ricorso la contribuente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 40 del d.P.R. n. 131 del 1986, 7 della legge n. 212 del 2000, 3 della legge n. 241 del 1990 e 24 Cost., in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ., «per avere la CTR reputato legittimo il mutamento di norme e criteri di determinazione e quantificazione dell'imposta di registro, compiuto dall'Agenzia delle Entrate (da aliquota proporzionale, come indicato nell'avviso di liquidazione, ad aliquota fissa) solo a seguito della notificazione del ricorso introduttivo della presente controversia» (ricorso, pag. 20). 1.1.11 motivo è infondato. 1.2. La CTR ha correttamente evidenziato che dalla lettura dell'atto impositivo si evinceva sia il presupposto di fatto (omesso pagamento dell'imposta di registro sul decreto ingiuntivo), che di diritto (indicazione del fondamento della pretesa - T.U. imposta di registro - Dpr 131/86), disattendendo espressamente quanto sostenuto dalla società contribuente circa la modifica del presupposto impositivo in corso di causa ad opera dell'Agenzia. La CTR ha, infatti, ritenuto che l'Amministrazione sin dall'inizio aveva chiesto per il decreto ingiuntivo il pagamento dell'imposta non in misura proporzionale, bensì in misura fissa, come chiaramente evincibile dalle difese spiegate già in sede di mediazione e nelle controdeduzioni spiegate nel giudizio di primo grado, nonché dalla circostanza che l'applicazione della tassa in misura proporzionale avrebbe determinato una pretesa diversa da quella richiesta (che avrebbe comportato l'illegittimità dell'atto impositivo, cfr. n. 12467 del 10/05/2019). 1.3.Quanto alla legittimità dell'imposizione sotto il profilo della debenza dell'imposta, va ribadito che l'imposta di registro è un'imposta d'atto, e va corrisposta in relazione a ciascun provvedimento giudiziario. Secondo questa Corte, infatti, in caso di pluralità di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, ciascuno di essi è soggetto autonomamente ad imposizione, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che si riferiscano al medesimo oggetto ed alle stesse parti, in quanto il tributo non è volto a colpire il trasferimento di ricchezza, ma inerisce direttamente all'atto, preso in considerazione in funzione degli effetti giuridici ed economici che è destinato a produrre (Cass. 18 aprile 2018, n. 9501). 1.4. D'altra parte dall'avviso di liquidazione riprodotto dalla stessa ricorrente si evince chiaramente che la pretesa era relativa a imposta di registro su decreto ingiuntivo individuato chiaramente con data, numero e giudice emittente. 1.5. Ciò posto deve ricordarsi che al processo tributario non è estraneo il rapporto d'imposta, che è conosciuto dal giudice come oggetto dell'atto impugnato. Orbene, nella specie, la CTR ha correttamente ritenuto che la società contribuente, la quale aveva chiesto ed ottenuto il decreto ingiuntivo, era consapevole di dover corrispondere all'Agenzia delle Entrate l'imposta di registro a norma del DPR 131/86 e più precisamente in base all'art. 37 che prevede la registrazione di tutti gli atti dell'autorità giudiziaria, compresi i decreti ingiuntivi (in senso analogo e fra le stesse le parti, cfr. Cass. n. 31295 del 2021; n. 14417 del 2021; Cass. n. 1903/2020; n. 33796/2019; n. 8508 del 2019).2.11 ricorso deve essere, pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 300,00, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.P.R. n.115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma