CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 43212/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto di confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Varese, confermata dalla Corte di Appello di Milano e condannare il ricorrente al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali e di qualunque altra natura, per la somma prudenzialmente indicata in C 250.000,00 o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso rimettendosi sin d'ora all'equo apprezzamento. In caso di condanna generica, si formula sin d'ora richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale. Con condanna dell'imputato alla refusione alla parte civile delle spese e competenze del procedimento come da nota allegata; (IO \t; r I ('-)) \i` uN' ,M7— TH\-, < Q 51\c\-\) [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, con sentenza del 20 settembre 2021, confermava la sentenza di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stao ritenuto responsabile del reato di appropriazione indebita, perché avendo il possesso di una autovettura in comproprietà con il fratello, se ne appropriava vendendola 1 e del reato di cui all'art. 483 cod.pen. perché attestava falsamente ad un pubblico ufficiale che la firma apposta sul modulo di cessazione circolazione per esportazione era del fratello. 1.1 Avverso la predetta sentenza ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], premettendo che la Corte di appello aveva ritenuto, sulla base della perizia espletata nel giudizio di appello, la capacità di stare in giudizio del ricorrente, senza però cogliere le evidenti discrasie tra la soluzione indicata dall'ausiliario del giudice ed il contenuto dell'accertamento, che avevano portato ad un accertamento peritale parziale: erano rimasti estranei alle verifiche peritali temi di indubbia centralità (comprensione degli effetti del processo, delle imputazioni, del ruolo del giudice e del pubblico ministero, delle facoltà difensive e degli effetti delle scelte processuali). 1.2 II difensore eccepisce l'erronea applicazione dell'art. 646 cod.pen. per l'assenza del requisito dell'altruità del veicolo, vista la natura meramente formale della intestazione, e la mancanza degli elementi soggettivo ed oggettivo del reato; quanto al primo aspetto, l'intestazione a Gianfranco e [OSCURATO:PERSONA] era frutto di un accordo tra fratelli rispetto ad un acquisto operato con risorse riconducibili a [OSCURATO:PERSONA]; quanto all'elemento psicologico del reato, il ricorrente non si era comportato uti dominus solo al momento della vendita del veicolo, ma sin dall'acquisto; inoltre, dovevano essere considerati anche l'assenza di pretese da parte di [OSCURATO:PERSONA] e poi degli eredi e la richiesta del ricorrente al nipote di firmare un documento relativo al trapasso dell'autovattura. 1.3 Relativamente al reato di cui al capo b) il difensore osserva che era impossibile considerare il modulo di "cessazione circolazione per esportazione" come atto pubblico, visto che non conteneva alcuna attestazione, tanto meno quella attinente alla proprietà; tale conclusione era ulteriormente confortata dal contenuto dell'atto, il quale indica come richiedente il solo [OSCURATO:PERSONA], senza mai menzionare il fratello Claudio; quanto alla firma, quella di [OSCURATO:PERSONA] compariva sotto l'indicazione "firma dell'interessato", mentre quella, scarsamente leggibile, di cui si assumeva la falsificazione era accompagnata dal simbolo "x", che pareva significare "per"; né era stata dimostrata -prosegue il difensore- la volontà del ricorrente di commettere un falso ideologico in atto pubblico.nJ\.:)\-• 2. Il Procuratore generale depositava conclusioni scritte, con le quali chiedeva dichiararsi inammissibile il ricorso. 3. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva di confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Varese, confermata dalla Corte di Appello di Milano e condannare il ricorrente al risarcimento dei danni patiti, patrimoniali e non patrimoniali e di qualunque altra natura, per la somma prudenzialmente indicata in C 250.000,00 o quella diversa somma che sarà accertata in corso di causa, in ogni caso rimettendosi sin d'ora all'equo apprezzamento. In caso di condanna generica, si formula sin d'ora richiesta di condanna al pagamento di una provvisionale. Con condanna dell'imputato alla refusione alla parte civile delle spese e competenze del procedimento come da nota allegata. 4. Il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA] presentava conclusioni scritte con le quali chiedeva condannarsi il ricorrente al risarcimento dei danni ed alla rifusione delle spese. [OSCURATO:PERSONA] 1.Deve essere pronunciata sentenza di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per morte dell'imputato, alla luce del certificato prodotto in atti. Quanto alle richieste delle parti civili, deve essere ribadito il principio secondo il quale "La morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione sia del rapporto processuale penale, che del rapporto processuale civile nel processo penale, e determina, di conseguenza, anche il venir meno delle eventuali statuizioni civilistiche" (sez. 3, Sentenza n. 47894 del 23/03/2017, PC in proc.Modica, Rv. 271160 - 01) P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'