Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 24 novembre 2022

Cassazione n. 48239/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP presso il tribunale di Ragusa aveva riconosciuto SAUNA Giambattista responsabile del delitto di cui all'art. 73 ed 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver trasportato e detenuto, a fini di spaccio, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 2,200 kg., accertato in Ragusa il 20.11.2020.

L'imputato, all'esito del giudizio abbreviato, veniva condannato alla pena di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 33.333,00

2. La Corte di Appello di Catania ha in parte riformato la sentenza, accogliendo la proposta di concordato avanzata dal difensore dell'imputato, con l'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla esclusione della aggravante di cui all'art.80 del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinuncia agli altri motivi di appello ed applicazione della medesima pena irrogata dal GIP.

3. Ricorre per cassazione il Sauna, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la illegalità della pena irrogata per avere il giudice di appello irragionevolmente applicato l'aumento fisso dei due terzi della pena per la recidiva reiterata infraquinquennale contestata, così tradendo la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. ed il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost.

Il difensore solleva, in proposito, questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, cod. pen. in relazione ai citati artt. 2 e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento obbligatorio della pena nel "quantum".

4. Con propria dichiarazione, recante in calce autentica del difensore, pervenuta in cancelleria il 1/08/2022, il Sauna ha rinunciato al ricorso.

5. La rinuncia predetta rende inammissibile il ricorso stesso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 6.

Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che peraltro, in considerazione della decisione di rinunciare a sottoporre al Collegio i motivi di doglianza, si stima equo determinare nel limite di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso la sentenza del 02/03/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il GIP presso il tribunale di Ragusa aveva riconosciuto SAUNA Giambattista responsabile del delitto di cui all'art. 73 ed 80 del d.P.R. n. 309 del 1990 per aver trasportato e detenuto, a fini di spaccio, un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso di circa 2,200 kg., accertato in Ragusa il 20.11.2020. L'imputato, all'esito del giudizio abbreviato, veniva condannato alla pena di anni sette e mesi due di reclusione ed euro 33.333,00 2. La Corte di Appello di Catania ha in parte riformato la sentenza, accogliendo la proposta di concordato avanzata dal difensore dell'imputato, con l'accoglimento del motivo di ricorso relativo alla esclusione della aggravante di cui all'art.80 del d.P.R. n. 309 del 1990, con rinuncia agli altri motivi di appello ed applicazione della medesima pena irrogata dal GIP. 3. Ricorre per cassazione il Sauna, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di ricorso con il quale denuncia la illegalità della pena irrogata per avere il giudice di appello irragionevolmente applicato l'aumento fisso dei due terzi della pena per la recidiva reiterata infraquinquennale contestata, così tradendo la funzione rieducativa della pena di cui all'art. 27 Cost. ed il principio di uguaglianza ex art. 3 Cost. Il difensore solleva, in proposito, questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, comma 4, cod. pen. in relazione ai citati artt. 2 e 27 Cost., nella parte in cui prevede un aumento obbligatorio della pena nel "quantum". 4. Con propria dichiarazione, recante in calce autentica del difensore, pervenuta in cancelleria il 1/08/2022, il Sauna ha rinunciato al ricorso. 5. La rinuncia predetta rende inammissibile il ricorso stesso, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che peraltro, in considerazione della decisione di rinunciare a sottoporre al Collegio i motivi di doglianza, si stima equo determinare nel limite di Euro 500,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro cinquecento in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 24 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 48239/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris