Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 2025

Cassazione n. 15628/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2911/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 161/2022 depositata il 28/01/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Premesso che:

1. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 161 del 2022, con il quale esso ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del primo e del secondo grado di giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] malgrado che quest’ultimo, nel primo grado, fosse stato contumace;

2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato.

Considerato che:

1. il motivo è fondato.

La Corte di Appello, per quanto interessa, ha respinto l’appello dell’attuale ricorrente contro la decisione del Tribunale di Catania rispetto alla quale il ricorrente aveva lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a tenere il ricorrente indenne dalle conseguenze dell’accoglimento della pretesa creditoria dell’architetto [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di Appello ha poi condannato il ricorrente a pagare al [OSCURATO:PERSONA] 1.500,00 euro di spese per ciascuno dei gradi di giudizio.

Il ricorrente evidenzia che in primo grado il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace.

Il che risulta dalla sentenza di primo grado e, per di più, dalla comparsa di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] in appello.

La Corte di Appello ha violato l’art. 91 c.p.c., ai sensi del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombenteal rimborso delle spese a favore dell'altra parte, perché ha condannato il ricorrente al rimborso di spese che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva sostenuto.

2. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto.

Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché alla cassazione della sentenza può immediatamente seguire la decisione nel merito nel senso che deve essere eliminata dal dispositivo della sentenza la condanna dell’attuale ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decide nel merito elidendo dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna del ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1 . 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio; condanna Tommaso DI Leo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, ed euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma , nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.2911/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]' ROSARIO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] n. 95, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CATANIA n. 161/2022 depositata il 28/01/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Premesso che: 1. [OSCURATO:PERSONA], denunciando violazione dell’art. 91 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania n. 161 del 2022, con il quale esso ricorrente è stato condannato al rimborso delle spese del primo e del secondo grado di giudizio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] malgrado che quest’ultimo, nel primo grado, fosse stato contumace; 2. [OSCURATO:PERSONA] è rimasto intimato. Considerato che: 1. il motivo è fondato. La Corte di Appello, per quanto interessa, ha respinto l’appello dell’attuale ricorrente contro la decisione del Tribunale di Catania rispetto alla quale il ricorrente aveva lamentato l’omessa pronuncia sulla domanda di condanna del [OSCURATO:PERSONA] a tenere il ricorrente indenne dalle conseguenze dell’accoglimento della pretesa creditoria dell’architetto [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Appello ha poi condannato il ricorrente a pagare al [OSCURATO:PERSONA] 1.500,00 euro di spese per ciascuno dei gradi di giudizio. Il ricorrente evidenzia che in primo grado il [OSCURATO:PERSONA] era rimasto contumace. Il che risulta dalla sentenza di primo grado e, per di più, dalla comparsa di costituzione del [OSCURATO:PERSONA] in appello. La Corte di Appello ha violato l’art. 91 c.p.c., ai sensi del quale il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombenteal rimborso delle spese a favore dell'altra parte, perché ha condannato il ricorrente al rimborso di spese che il [OSCURATO:PERSONA] non aveva sostenuto. 2. In ragione di quanto precede la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto. Non vi sono accertamenti in fatto da svolgere cosicché alla cassazione della sentenza può immediatamente seguire la decisione nel merito nel senso che deve essere eliminata dal dispositivo della sentenza la condanna dell’attuale ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di 1.500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio. 3.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte accoglie il motivo di ricorso, cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e decide nel merito elidendo dal dispositivo della sentenza impugnata la condanna del ricorrente al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 1 . 500,00, oltre spese generali, IVA e CPA, per il primo grado di giudizio; condanna Tommaso DI Leo al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del presente giudizio che liquida in euro 800,00 per compensi professionali, ed euro 200,00 per esborsi , oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% e altri accessori di legge se dovuti. Così deciso in Roma , nella camera
Sentenza Cassazione n. 15628/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris