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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 maggio 2023

Cassazione n. 16560/2023

Testo disponibile della fonte

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23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29906/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] n. 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale notarile -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 352/2020 depositata il 26/06/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con lodo emesso il 30 aprile 2018, il collegio arbitrale respinse le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], volte all’accertamento del suo legittimo recesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla liquidazione della quota, dal medesimo quantificata nel valore di € 166.691,39, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno.

Con sentenza del 25 giugno 2019, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’impugnazione del socio.

Premesso il contenuto della clausola di cui all’art. 11 dello statuto della società – seco ndo cui « Anche al di fuori dei casi di cui sopra i soci possono comunque recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni: in tal caso, il recesso produrrà effetti dallo scadere dei centottata giorni…» – la C orte territoriale ha ritenuto che non sia lecita, ma sia affetta da nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., la clausola statutaria, la quale, introdotta ex art. 2437, comma 4, c.c., preveda il diritto di recedere dei soci ad nutum nelle s.p.a. costituite a tempo determinato.

Ciò in quanto il terzo comma dell’art. 2437 c.c. prevede il recesso anche senza causa e con preavviso solo nelle società costituite a tempo indeterminato, mentre lo stesso non dispone per quelle a tempo determinato.

Secondo la ratio della riforma del 2003, il recesso è essenzialmente una tutela per il socio dissenziente, dunque esclusivamente come reazione di questi a ragioni ricollegabili alla vita societaria, tali da giustificare la sua uscita e il terzo comma dell’art. 2437 c.c. ha natura eccezionale, quanto alla previsione di un recesso ad nutum.

La conclusione è indotta sia dalla tutela del capitale sociale, sia dei terzi, dovendosi rinvenire un principio di ordine pubblico, il quale esclude la liceità di un recesso ad nutum dalla società quando il contratto sia a tempo determinato, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola di cui all’art. 11 dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA].

Il decidente ha disatteso anche il secondo motivo proposto dal socio, concernente l’equiparazione del termine di durata particolarmente lungo ad una durata indeterminata: sia perché questione nuova e inammissibile ex art. 345 c.p.c.; sia perché infondata, dal momento che il termine è stato fissato al 2050 e comunque non può estendersi alle società di capitali il diverso principio posto per le società di persone; quanto all’argomento, contenuto solo nella memoria di replica, secondo cui la società è stata costituita nel 1967 e dunque oltrepasserebbe ogni orizzonte temporale previsionale di un soggetto collettivo, si tratta di deduzione tardiva e, in ogni caso, infondata, comportando la sua applicazione un’eccessiva aleatorietà.

Avverso questa decisione ricorre per cassazione il soccombente, sulla base di tre motivi.

Si difende con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA].

Le parti hanno depositato la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. –Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2437, comma 4, c.c., in quanto la clausola statutaria (riportata per intero), dopo avere previsto i casi di legge e le ulteriori ipotesi, concernenti alcune specifiche deliberazioni cui il socio non abbia concorso, nonché richiamato le norme in tema di gruppi, ha espressamente stabilito che «Anche al di fuori dei casi di cui sopra i soci possono comunque recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni: in tal caso, il recesso produrrà effetti dallo scadere dei centottanta giorni…».

Sostiene che non si tratterebbe affatto di una clausola nulla, non incorrendo essa in alcuna illiceità, né sarebbe vero che il recesso statutario possa prevedersi solo, come opina la Corte territoriale, in relazione a situazioni di dissenso del socio dalle scelte assembleari, trattandosi di interpretazione normativa arbitraria, al contrario lasciando la norma menzionata ampia discrezionalità alle previsioni dello statuto.

Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2437 c.c., per avere, in tal modo, la Corte territoriale vanificato il principio di tassatività delle ragioni di nullità degli atti privati; laddove la predetta clausola statutaria, regolarmente inserita nello statuto ed iscritta nel registro delle imprese, ne garantirebbela pubblicità, sia per gli altri soci, che tale clausola hanno espressamente deciso ed approvato, sia per i terzi creditori, in grado di valutare anche a tale riguardo il proprio interesse e la propria convenienza a contrarre con la società.

A fronte di un’espressa previsione statutaria del recesso ad nutum, e in mancanza di qualsiasi norma che la sanzioni di nullità, non sarebbe possibile all’interprete trarla da pretesi ragionamenti sistematici di tutela di soci e creditori, come ha fatto la Corte territoriale, che ha inteso così concedere una sorta di “super tutela” ai creditori e ai terzi, rispetto al diritto del socio di recedere.

Tantomeno esisterebbe un principio di ordine pubblico economico che neghi efficacia a quella clausola, voluta dai soci, sia perché non necessiterebbedi tutela la società, la quale ha previsto essa stessa il recesso nel suo statuto, sia perché i terzi, ovvero le imprese, i finanziatori e i consumatori, sarebbero ampiamente tutelati dalla lettura dello statuto iscritto nel registro delle imprese, dunque consapevoli del diritto riconosciuto ai soci, diritto del resto ritenuto pozione dal legislatore nelle società a durata indeterminata.

Con il terzo motivo, l’esponente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 1362, 1367 e 2437, comma 4, c.c., per avere in tal modo la Corte d’appello disatteso i criteri della interpretazione letterale e conservativa dello statuto, essendo stata tale clausola espressamente voluta dai soci, proprio in ragione dell’oggetto della società, volto alla vendita di prodotti farmaceutici e alla o fferta di servizi ai soci farmacis ti, donde l’esigenza di assicurare loro la facoltà di uscita dalla società in ogni momento, quale contrappeso per i soci di minoranza, rispetto alla partecipazione nettamente prevalente del socio “forte” e titolare del 54,50% del capitale sociale.

Dunque, il mero richiamo ad una generica “ratiodella riforma”, contenuto nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto condurre a privare del tutto di effetti la clausola.

Né la tutela dei creditori e dei terzi avrebbe maggiore o minore valenza, a seconda che la società sia a tempo determinato o no, tale da indurre la nullità della clausola nel primo caso e la validità e compatibilità con l’ordine pubblico economico nel secondo: la ritenuta nullità finirebbe per ledere il diritto del socio, il quale proprio su tale clausola ha fatto affidamento al momento dell’adesione al contratto sociale.

2. – I motivi involgono la questione, che non vede precedenti pronunce presso la Corte, dell’ammissibilità a norma dell’art. 2437, comma 4, c.c. – secondo cui , nelle società chiuse , lo statuto può prevedere «ulteriori cause di recesso» – di una clausola che attribuisca ai soci la facoltà di recedere con preavviso di centottanta giorni, purché lo vogliano (c.d. ad nutum).

Reputa il Collegio chela rilevanza nomofilattica della questione, in quanto di particolare rilevanza, richieda la trattazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
23 CC ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.29906/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elett.te domiciliato in Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] n. 69, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), per procura speciale notarile -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] G. MAZZINI, 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) per procura speciale in calce al controricorso -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CAGLIARI n. 352/2020 depositata il 26/06/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con lodo emesso il 30 aprile 2018, il collegio arbitrale respinse le domande proposte da [OSCURATO:PERSONA], volte all’accertamento del suo legittimo recesso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e alla liquidazione della quota, dal medesimo quantificata nel valore di € 166.691,39, oltre agli interessi ed al risarcimento del danno. Con sentenza del 25 giugno 2019, la Corte d’appello di Cagliari ha respinto l’impugnazione del socio. Premesso il contenuto della clausola di cui all’art. 11 dello statuto della società – seco ndo cui « Anche al di fuori dei casi di cui sopra i soci possono comunque recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni: in tal caso, il recesso produrrà effetti dallo scadere dei centottata giorni…» – la C orte territoriale ha ritenuto che non sia lecita, ma sia affetta da nullità ai sensi degli artt. 1418 e 1419 c.c., la clausola statutaria, la quale, introdotta ex art. 2437, comma 4, c.c., preveda il diritto di recedere dei soci ad nutum nelle s.p.a. costituite a tempo determinato. Ciò in quanto il terzo comma dell’art. 2437 c.c. prevede il recesso anche senza causa e con preavviso solo nelle società costituite a tempo indeterminato, mentre lo stesso non dispone per quelle a tempo determinato. Secondo la ratio della riforma del 2003, il recesso è essenzialmente una tutela per il socio dissenziente, dunque esclusivamente come reazione di questi a ragioni ricollegabili alla vita societaria, tali da giustificare la sua uscita e il terzo comma dell’art. 2437 c.c. ha natura eccezionale, quanto alla previsione di un recesso ad nutum. La conclusione è indotta sia dalla tutela del capitale sociale, sia dei terzi, dovendosi rinvenire un principio di ordine pubblico, il quale esclude la liceità di un recesso ad nutum dalla società quando il contratto sia a tempo determinato, con conseguente dichiarazione di nullità della clausola di cui all’art. 11 dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA]. Il decidente ha disatteso anche il secondo motivo proposto dal socio, concernente l’equiparazione del termine di durata particolarmente lungo ad una durata indeterminata: sia perché questione nuova e inammissibile ex art. 345 c.p.c.; sia perché infondata, dal momento che il termine è stato fissato al 2050 e comunque non può estendersi alle società di capitali il diverso principio posto per le società di persone; quanto all’argomento, contenuto solo nella memoria di replica, secondo cui la società è stata costituita nel 1967 e dunque oltrepasserebbe ogni orizzonte temporale previsionale di un soggetto collettivo, si tratta di deduzione tardiva e, in ogni caso, infondata, comportando la sua applicazione un’eccessiva aleatorietà. Avverso questa decisione ricorre per cassazione il soccombente, sulla base di tre motivi. Si difende con controricorso la [OSCURATO:SOCIETA]. Le parti hanno depositato la memoria di cui all’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. –Con il primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 2437, comma 4, c.c., in quanto la clausola statutaria (riportata per intero), dopo avere previsto i casi di legge e le ulteriori ipotesi, concernenti alcune specifiche deliberazioni cui il socio non abbia concorso, nonché richiamato le norme in tema di gruppi, ha espressamente stabilito che «Anche al di fuori dei casi di cui sopra i soci possono comunque recedere con un preavviso di almeno centottanta giorni: in tal caso, il recesso produrrà effetti dallo scadere dei centottanta giorni…». Sostiene che non si tratterebbe affatto di una clausola nulla, non incorrendo essa in alcuna illiceità, né sarebbe vero che il recesso statutario possa prevedersi solo, come opina la Corte territoriale, in relazione a situazioni di dissenso del socio dalle scelte assembleari, trattandosi di interpretazione normativa arbitraria, al contrario lasciando la norma menzionata ampia discrezionalità alle previsioni dello statuto. Con il secondo motivo, si deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2437 c.c., per avere, in tal modo, la Corte territoriale vanificato il principio di tassatività delle ragioni di nullità degli atti privati; laddove la predetta clausola statutaria, regolarmente inserita nello statuto ed iscritta nel registro delle imprese, ne garantirebbela pubblicità, sia per gli altri soci, che tale clausola hanno espressamente deciso ed approvato, sia per i terzi creditori, in grado di valutare anche a tale riguardo il proprio interesse e la propria convenienza a contrarre con la società. A fronte di un’espressa previsione statutaria del recesso ad nutum, e in mancanza di qualsiasi norma che la sanzioni di nullità, non sarebbe possibile all’interprete trarla da pretesi ragionamenti sistematici di tutela di soci e creditori, come ha fatto la Corte territoriale, che ha inteso così concedere una sorta di “super tutela” ai creditori e ai terzi, rispetto al diritto del socio di recedere. Tantomeno esisterebbe un principio di ordine pubblico economico che neghi efficacia a quella clausola, voluta dai soci, sia perché non necessiterebbedi tutela la società, la quale ha previsto essa stessa il recesso nel suo statuto, sia perché i terzi, ovvero le imprese, i finanziatori e i consumatori, sarebbero ampiamente tutelati dalla lettura dello statuto iscritto nel registro delle imprese, dunque consapevoli del diritto riconosciuto ai soci, diritto del resto ritenuto pozione dal legislatore nelle società a durata indeterminata. Con il terzo motivo, l’esponente lamenta violazione o falsa applicazione degli artt. 12 preleggi, 1362, 1367 e 2437, comma 4, c.c., per avere in tal modo la Corte d’appello disatteso i criteri della interpretazione letterale e conservativa dello statuto, essendo stata tale clausola espressamente voluta dai soci, proprio in ragione dell’oggetto della società, volto alla vendita di prodotti farmaceutici e alla o fferta di servizi ai soci farmacis ti, donde l’esigenza di assicurare loro la facoltà di uscita dalla società in ogni momento, quale contrappeso per i soci di minoranza, rispetto alla partecipazione nettamente prevalente del socio “forte” e titolare del 54,50% del capitale sociale. Dunque, il mero richiamo ad una generica “ratiodella riforma”, contenuto nella sentenza impugnata, non avrebbe potuto condurre a privare del tutto di effetti la clausola. Né la tutela dei creditori e dei terzi avrebbe maggiore o minore valenza, a seconda che la società sia a tempo determinato o no, tale da indurre la nullità della clausola nel primo caso e la validità e compatibilità con l’ordine pubblico economico nel secondo: la ritenuta nullità finirebbe per ledere il diritto del socio, il quale proprio su tale clausola ha fatto affidamento al momento dell’adesione al contratto sociale. 2. – I motivi involgono la questione, che non vede precedenti pronunce presso la Corte, dell’ammissibilità a norma dell’art. 2437, comma 4, c.c. – secondo cui , nelle società chiuse , lo statuto può prevedere «ulteriori cause di recesso» – di una clausola che attribuisca ai soci la facoltà di recedere con preavviso di centottanta giorni, purché lo vogliano (c.d. ad nutum). Reputa il Collegio chela rilevanza nomofilattica della questione, in quanto di particolare rilevanza, richieda la trattazio
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