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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 19137/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa in data 6/10/2020, la Corte di appello di Campobasso, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede,ed al pagamento di una provvisionale stimata in euro 5000,00.

2. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in primo grado dai reati di cui agli artt. 449, 590 cod. pen. perché il fatto non sussiste.

Al predetto era contestato di avere cagionato, a causa di una colposa attività di manutenzione di una bombola di gas, la sua esplosione, fatto da cui erano derivati plurimi danni a persone e cose; era altresì contestato di avere, con la medesima condotta, cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], consistite in gravi ustioni di I e II grado in diverse parti del corpo, con prognosi di giorni

30. Il Tribunale riteneva che l'esplosione della bombola fosse stata conseguenza di un evento accidentale, non riferibile alla condotta dell'imputato: l'istruttoria dibattimentale e la perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari, ex art. 392 cod. proc. pen., avevano rivelato che le bombole non vengono riempite mai al 100%, a meno che non si effettui un riempimento abusivo; in ogni caso, si sosteneva in motivazione, non vi erano elementi per affermare che tale condotta potesse essere ascritta all'imputato.

3. La Corte di appello, dopo avere richiamato i termini fattuali della vicenda e ripercorso la motivazione del giudice di primo grado, è pervenuta alla condanna dell'imputato agli effetti civili, ritenendo, in accoglimento del ricorso, che l'esplosione fosse ascrivibile ad un anomalo riempimento della bombola e che tale riempimento fosse riferibile alla condotta dell'imputato, il quale, servendosi di un fornitore compiacente, aveva verosimilmente ricaricato la bombola presso una stazione di carburante.

4. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando i seguenti motivi di ricorso. 4.1 Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen.

Con l'atto di appello; Lamenta il ricorrente, la parte civile aveva censurato la sentenza di primo grado per avere errato nell'individuare i profili di colpa ravvisabili a carico del Paladino, sostenendo che tali profili non fossero collegati all'abusivo riempimento della bombola, ma al fatto di averla abbandonata senza verificare che la stessa fosse completamente vuota.

Il profilo colposo circa l'abusivo riempimento, esaminato e ritenuto insussistente dal primo giudice, non è stato devoluto alla cognizione del giudice.

La Corte di merito, eludendo il contenuto dell'impugnazione, ha ritenuto responsabile il Paladino dell'abusivo riempimento della bombola, emettendo una pronuncia che è andata ultra petitum.

La parte civile, infatti, con l'atto di appello, aveva sollevato tre motivi di gravame: 1) l'incauto abbandono da parte del Paladino della bombola non completamente vuota; 2) il difetto di tenuta della bombola, imputabile al terzo responsabile "[OSCURATO:SOCIETA]."; 3) l'erronea adozione della formula assolutoria prescelta.

4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato espletamento di una nuova perizia; carenza e contraddittorietà dell'elaborato peritale svolto; violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.

L'elaborato peritale sarebbe del tutto carente e inidoneo a rendere conto dell'anomalo riempimento della bombola, circostanza rimasta non accertata.

Il perito, Ing.

Pellicciotti, ha effettuato la perizia servendosi dei dati risultanti dagli atti e si è espresso in termini probabilistici in ordine alla possibilità che la bombola fosse stata riempita abusivamente. 4.3 Con il terzo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova.

E' rimasto del tutto indimostrato, secondo la difesa, il dato del riempimento abusivo della bombola ad opera dell'imputato; le argomentazioni sostenute dalla Corte di merito sul punto sono del tutto congetturali, come si evince dal tenore della motivazione che si esprime in termini di verosimiglianza in relazione alla ricostruzione offerta. 4.4 Infine il ricorrente chiede che la Corte adita provveda, ai sensi dell'art.612 cod. proc. pen., a sospendere l'esecuzione delle statuizioni civili.

All'uopo rappresenta di versare in precarie condizioni economiche, essendo esclusivamente titolare di una pensione di euro 200,00 mensili e del reddito di cittadinanza, introiti che consentono, a stento, di provvedere alle primarie esigenze di vita.

5. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G., la difesa del responsabile civile "[OSCURATO:SOCIETA]." e la difesa dell'imputato.Il P.G. ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per materia in grado di appello.

La difesa "[OSCURATO:SOCIETA]." rappresenta che la società, pur essendo stata citata innanzi alla Corte di Cassazione, non ha veste processuale nel giudizio, avendo la Corte distrettuale chiaramente escluso che "[OSCURATO:SOCIETA]." rivesta posizione di responsabile civile nel giudizio.

Tale passaggio, non essendo stato messo in discussione dall'imputato e dalla parte civile, risulterebbe coperto da giudicato.

Del tutto corretta in diritto sarebbe la spiegazione fornita dalla Corte di merito in proposito.

Invero, la legittimazione del responsabile civile sussiste solo nel caso in cui debba rispondere dell'operato dell'imputato per legge, ai sensi dell'art. 185 cod. pen.

La difesa dell'imputato, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso del 6/10/20 con assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] anche civilmente con ogni conseguenziale provvedimento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre preliminarmente rigettare la richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], contenuta nell'atto di ricorso, di sospensione dell'esecuzione della condanna, ai sensi dell'art. 612 cod. proc.pen., al pagamento della provvisionale stabilita dal giudice di appello nella sentenza impugnata.

Il ricorrente ha rappresentato di versare in precarie condizioni economiche, essendo esclusivamente titolare di una pensione di euro 200,00 mensili e di reddito di cittadinanza.

Occorre rilevare come, ai fini dell'accoglimento della istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 04/05/2018, Zambrelli, Rv. 273202); Si è anche precisato che è onere dell'istante, ai fini dell'ottenimento della sospensione, dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna civile abbia un'incidenza così rilevante sul suo patrimonio da eliderne in modo estremamente significativo la consistenza, privandolo dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali primarie [cfr. Sez. 4, Ordinanza n. 1813 del 04/10/2005, dep. 18/01/2006, Mastropasqua, Rv. 233180 - 01: "Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. proc. pen.), l'istante deve fornire la prova dell'esistenza di un "danno grave ed irreparabile" derivante da tale esecuzione.

A questo riguardo, il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacchè può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. (La Corte ha peraltro inteso precisare che, in quest'ultimo caso, l'istante deve pur sempre dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il "grave ed irreparabile" danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo), conforme Sez. 6, n. 27886 del 24/06/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 244438 - 01: "Nella nozione di grave e irreparabile danno, rilevante per la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, rientra anche il versamento di una somma di denaro particolarmente elevata in rapporto alle disponibilità dell'obbligato, sì che questi corra il rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non costituisca danno grave ed irreparabile, per un soggetto titolare di redditi da pensione ed altresì proprietario di un appezzamento di terreno, il versamento di una somma di denaro di euro 5.700,00)"].

Nel caso in esame l'istante ha indicato soltanto in modo generico l'esistenza di un danno grave ed irreparabile, senza assolvere all'onere probatorio richiesto.

2. La questione rimane comunque superata dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto dal ricorrente, dal quale discende l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili.

Deve osservarsi come la Corte territoriale abbia sviluppato un percorso argomentativo del tutto congetturale in merito alle cause dell'esplosione, peraltro riproponendo apoditticamente un percorso causale già escluso in primo grado e non contestato dalla parte appellante.

La difesa di parte civile, nell'impugnare la pronuncia agli effetti civili, non aveva mosso contestazioni sul riempimento totale della bombola, circostanza esclusa dal primo giudice, ma aveva sollecitato una rivalutazione in ordine alla possibilità che lo scoppio fosse da attribuirsi alla negligente esposizione della bombola, non completamente vuota, alle alte temperature estive.

La Corte di merito, a fronte di tale motivo di doglianza, è ritornata su un aspetto - il totale riempimento abusivo della bombola ad opera dell'imputato - che era stato escluso dal primo giudice, il quale aveva evidenziato che dalla istruttoria compiuta non fosse emerso alcun elemento dal quale desumere la riferibilità di tale condotta all'imputato, ed anzi indicando una serie di testimonianze ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) atte ad escludere che il ricorrente avesse provveduto a riempire abusivamente la bombola e che lo scoppio fosse ascrivibile a tale causa.

A prescindere dalla questione dei limiti della cognizione spettanti alla Corte d'appello in relazione a motivi di doglianza non dedotti dalla parte civile, resta il fatto che i giudici della sentenza impugnata, nel ricostruire la vicenda e nell'individuare i profili di responsabilità ascritti all'imputato, sia pure ai soli effetti civili, hanno offerto una ricostruzione della vicenda fondata su argomentazioni del tutto ipotetiche.

Hanno invero ritenuto che il Paladino, servendosi di un fornitore compiacente, avesse abusivamente riempito la bombola presso un distributore di carburante, in difetto di attrezzatura atta ad assicurare che non fosse superato il limite di liquido da immettere, così cagionando lo scoppio e le conseguenze che ne erano derivate in danno della persona offesa.

Tuttavia la pronuncia non si fa carico di indicare da quali elementi siano state tratte le circostanze poste a fondamento del convincimento espresso.

3. Ulteriore considerazione da svolgere riguarda la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen.

A completamento di un lungo ed elaborato processo evolutivo della giurisprudenza di legittimità, la sentenza a Sezioni Unite "Cremonini" ha affermato il seguente principio: "Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103" ( Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02).

La Corte di merito avrebbe dovuto dunque interrogarsi sulla necessità di riesaminare le prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione dell'imputato, diversamente valutate nel giudizio di appello.

Anche su questo la Corte di merito non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non provvedendo alla rinnovazione della istruttoria che doveva essere disposta anche d'ufficio, come precisato nelle Sezioni Unite Cremonini sopra citata.4.

Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, cui è rimessa anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità (si richiama sul punto la già citata sentenza "Cremonini", Sez.

U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228-01: "In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello").

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità.

Rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione delle stat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 6/10/2020, la Corte di appello di Campobasso, su impugnazione della parte civile, in riforma della sentenza del Tribunale di Larino, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, da liquidarsi in separata sede,ed al pagamento di una provvisionale stimata in euro 5000,00. 2. [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto in primo grado dai reati di cui agli artt. 449, 590 cod. pen. perché il fatto non sussiste. Al predetto era contestato di avere cagionato, a causa di una colposa attività di manutenzione di una bombola di gas, la sua esplosione, fatto da cui erano derivati plurimi danni a persone e cose; era altresì contestato di avere, con la medesima condotta, cagionato lesioni personali a [OSCURATO:PERSONA], consistite in gravi ustioni di I e II grado in diverse parti del corpo, con prognosi di giorni 30. Il Tribunale riteneva che l'esplosione della bombola fosse stata conseguenza di un evento accidentale, non riferibile alla condotta dell'imputato: l'istruttoria dibattimentale e la perizia disposta dal giudice per le indagini preliminari, ex art. 392 cod. proc. pen., avevano rivelato che le bombole non vengono riempite mai al 100%, a meno che non si effettui un riempimento abusivo; in ogni caso, si sosteneva in motivazione, non vi erano elementi per affermare che tale condotta potesse essere ascritta all'imputato. 3. La Corte di appello, dopo avere richiamato i termini fattuali della vicenda e ripercorso la motivazione del giudice di primo grado, è pervenuta alla condanna dell'imputato agli effetti civili, ritenendo, in accoglimento del ricorso, che l'esplosione fosse ascrivibile ad un anomalo riempimento della bombola e che tale riempimento fosse riferibile alla condotta dell'imputato, il quale, servendosi di un fornitore compiacente, aveva verosimilmente ricaricato la bombola presso una stazione di carburante. 4. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, articolando i seguenti motivi di ricorso. 4.1 Primo motivo: inosservanza o erronea applicazione dell'art. 597 cod. proc. pen. Con l'atto di appello; Lamenta il ricorrente, la parte civile aveva censurato la sentenza di primo grado per avere errato nell'individuare i profili di colpa ravvisabili a carico del Paladino, sostenendo che tali profili non fossero collegati all'abusivo riempimento della bombola, ma al fatto di averla abbandonata senza verificare che la stessa fosse completamente vuota. Il profilo colposo circa l'abusivo riempimento, esaminato e ritenuto insussistente dal primo giudice, non è stato devoluto alla cognizione del giudice. La Corte di merito, eludendo il contenuto dell'impugnazione, ha ritenuto responsabile il Paladino dell'abusivo riempimento della bombola, emettendo una pronuncia che è andata ultra petitum. La parte civile, infatti, con l'atto di appello, aveva sollevato tre motivi di gravame: 1) l'incauto abbandono da parte del Paladino della bombola non completamente vuota; 2) il difetto di tenuta della bombola, imputabile al terzo responsabile "[OSCURATO:SOCIETA]."; 3) l'erronea adozione della formula assolutoria prescelta. 4.2. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione in ordine al mancato espletamento di una nuova perizia; carenza e contraddittorietà dell'elaborato peritale svolto; violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. L'elaborato peritale sarebbe del tutto carente e inidoneo a rendere conto dell'anomalo riempimento della bombola, circostanza rimasta non accertata. Il perito, Ing. Pellicciotti, ha effettuato la perizia servendosi dei dati risultanti dagli atti e si è espresso in termini probabilistici in ordine alla possibilità che la bombola fosse stata riempita abusivamente. 4.3 Con il terzo motivo deduce contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione; travisamento della prova. E' rimasto del tutto indimostrato, secondo la difesa, il dato del riempimento abusivo della bombola ad opera dell'imputato; le argomentazioni sostenute dalla Corte di merito sul punto sono del tutto congetturali, come si evince dal tenore della motivazione che si esprime in termini di verosimiglianza in relazione alla ricostruzione offerta. 4.4 Infine il ricorrente chiede che la Corte adita provveda, ai sensi dell'art.612 cod. proc. pen., a sospendere l'esecuzione delle statuizioni civili. All'uopo rappresenta di versare in precarie condizioni economiche, essendo esclusivamente titolare di una pensione di euro 200,00 mensili e del reddito di cittadinanza, introiti che consentono, a stento, di provvedere alle primarie esigenze di vita. 5. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni scritte per l'udienza camerale senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il P.G., la difesa del responsabile civile "[OSCURATO:SOCIETA]." e la difesa dell'imputato.Il P.G. ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per materia in grado di appello. La difesa "[OSCURATO:SOCIETA]." rappresenta che la società, pur essendo stata citata innanzi alla Corte di Cassazione, non ha veste processuale nel giudizio, avendo la Corte distrettuale chiaramente escluso che "[OSCURATO:SOCIETA]." rivesta posizione di responsabile civile nel giudizio. Tale passaggio, non essendo stato messo in discussione dall'imputato e dalla parte civile, risulterebbe coperto da giudicato. Del tutto corretta in diritto sarebbe la spiegazione fornita dalla Corte di merito in proposito. Invero, la legittimazione del responsabile civile sussiste solo nel caso in cui debba rispondere dell'operato dell'imputato per legge, ai sensi dell'art. 185 cod. pen. La difesa dell'imputato, nel riportarsi ai motivi di ricorso, ha chiesto l'annullamento della sentenza della Corte d'Appello di Campobasso del 6/10/20 con assoluzione dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] anche civilmente con ogni conseguenziale provvedimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre preliminarmente rigettare la richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], contenuta nell'atto di ricorso, di sospensione dell'esecuzione della condanna, ai sensi dell'art. 612 cod. proc.pen., al pagamento della provvisionale stabilita dal giudice di appello nella sentenza impugnata. Il ricorrente ha rappresentato di versare in precarie condizioni economiche, essendo esclusivamente titolare di una pensione di euro 200,00 mensili e di reddito di cittadinanza. Occorre rilevare come, ai fini dell'accoglimento della istanza di sospensione dell'esecuzione della condanna civile al pagamento di una provvisionale è necessaria la ricorrenza di un pregiudizio eccessivo per il debitore, che può consistere nella distruzione di un bene non reintegrabile ovvero, se si tratta di somme di denaro, nel nocumento derivante dal palese stato di insolvibilità del destinatario della provvisionale, tale da rendere impossibile o altamente difficoltoso il recupero di quanto pagato, nel caso di modifica della condanna (Sez. 5, n. 19351 del 18/12/2017, dep. 04/05/2018, Zambrelli, Rv. 273202); Si è anche precisato che è onere dell'istante, ai fini dell'ottenimento della sospensione, dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna civile abbia un'incidenza così rilevante sul suo patrimonio da eliderne in modo estremamente significativo la consistenza, privandolo dei beni necessari per le sue esigenze esistenziali primarie [cfr. Sez. 4, Ordinanza n. 1813 del 04/10/2005, dep. 18/01/2006, Mastropasqua, Rv. 233180 - 01: "Ai fini dell'accoglimento da parte della Corte di cassazione della richiesta di sospensione dell'esecuzione della condanna civile (art. 612 cod. proc. pen.), l'istante deve fornire la prova dell'esistenza di un "danno grave ed irreparabile" derivante da tale esecuzione. A questo riguardo, il danno non deve necessariamente essere costituito dalla distruzione di un bene infungibile, giacchè può derivare anche dalla necessità di dover pagare una spropositata somma di denaro, che metta in pericolo non solo la possibilità di recupero, ma altresì elida in modo estremamente rilevante il patrimonio dell'obbligato. (La Corte ha peraltro inteso precisare che, in quest'ultimo caso, l'istante deve pur sempre dimostrare che la somma da versare in esecuzione della condanna abbia un'incidenza rilevante sul proprio patrimonio, non potendosi ritenere il "grave ed irreparabile" danno solo in base a considerazioni di carattere oggettivo), conforme Sez. 6, n. 27886 del 24/06/2009, [OSCURATO:PERSONA]. 244438 - 01: "Nella nozione di grave e irreparabile danno, rilevante per la sospensione dell'esecuzione della condanna civile, rientra anche il versamento di una somma di denaro particolarmente elevata in rapporto alle disponibilità dell'obbligato, sì che questi corra il rischio di essere privato di beni necessari per le sue esigenze esistenziali (Nella specie, in applicazione di tali principi, la Corte ha ritenuto che non costituisca danno grave ed irreparabile, per un soggetto titolare di redditi da pensione ed altresì proprietario di un appezzamento di terreno, il versamento di una somma di denaro di euro 5.700,00)"]. Nel caso in esame l'istante ha indicato soltanto in modo generico l'esistenza di un danno grave ed irreparabile, senza assolvere all'onere probatorio richiesto. 2. La questione rimane comunque superata dall'accoglimento del terzo motivo di ricorso proposto dal ricorrente, dal quale discende l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili. Deve osservarsi come la Corte territoriale abbia sviluppato un percorso argomentativo del tutto congetturale in merito alle cause dell'esplosione, peraltro riproponendo apoditticamente un percorso causale già escluso in primo grado e non contestato dalla parte appellante. La difesa di parte civile, nell'impugnare la pronuncia agli effetti civili, non aveva mosso contestazioni sul riempimento totale della bombola, circostanza esclusa dal primo giudice, ma aveva sollecitato una rivalutazione in ordine alla possibilità che lo scoppio fosse da attribuirsi alla negligente esposizione della bombola, non completamente vuota, alle alte temperature estive. La Corte di merito, a fronte di tale motivo di doglianza, è ritornata su un aspetto - il totale riempimento abusivo della bombola ad opera dell'imputato - che era stato escluso dal primo giudice, il quale aveva evidenziato che dalla istruttoria compiuta non fosse emerso alcun elemento dal quale desumere la riferibilità di tale condotta all'imputato, ed anzi indicando una serie di testimonianze ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) atte ad escludere che il ricorrente avesse provveduto a riempire abusivamente la bombola e che lo scoppio fosse ascrivibile a tale causa. A prescindere dalla questione dei limiti della cognizione spettanti alla Corte d'appello in relazione a motivi di doglianza non dedotti dalla parte civile, resta il fatto che i giudici della sentenza impugnata, nel ricostruire la vicenda e nell'individuare i profili di responsabilità ascritti all'imputato, sia pure ai soli effetti civili, hanno offerto una ricostruzione della vicenda fondata su argomentazioni del tutto ipotetiche. Hanno invero ritenuto che il Paladino, servendosi di un fornitore compiacente, avesse abusivamente riempito la bombola presso un distributore di carburante, in difetto di attrezzatura atta ad assicurare che non fosse superato il limite di liquido da immettere, così cagionando lo scoppio e le conseguenze che ne erano derivate in danno della persona offesa. Tuttavia la pronuncia non si fa carico di indicare da quali elementi siano state tratte le circostanze poste a fondamento del convincimento espresso. 3. Ulteriore considerazione da svolgere riguarda la violazione dell'art. 603 cod. proc. pen. A completamento di un lungo ed elaborato processo evolutivo della giurisprudenza di legittimità, la sentenza a Sezioni Unite "Cremonini" ha affermato il seguente principio: "Il giudice di appello che riformi, ai soli fini civili, la sentenza assolutoria di primo grado sulla base di un diverso apprezzamento dell'attendibilità di una prova dichiarativa ritenuta decisiva, è tenuto, anche d'ufficio, a rinnovare l'istruzione dibattimentale anche successivamente all'introduzione del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103" ( Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Cremonini, Rv. 281228-02). La Corte di merito avrebbe dovuto dunque interrogarsi sulla necessità di riesaminare le prove dichiarative ritenute decisive dal primo giudice ai fini dell'assoluzione dell'imputato, diversamente valutate nel giudizio di appello. Anche su questo la Corte di merito non ha fatto buon governo dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, non provvedendo alla rinnovazione della istruttoria che doveva essere disposta anche d'ufficio, come precisato nelle Sezioni Unite Cremonini sopra citata.4. Ne consegue l'annullamento della sentenza impugnata agli effetti civili con rinvio al giudice civile competente in grado di appello, cui è rimessa anche la regolamentazione delle spese tra le parti di questo giudizio di legittimità (si richiama sul punto la già citata sentenza "Cremonini", Sez. U, n. 22065 del 28/01/2021, Rv. 281228-01: "In caso di annullamento agli effetti civili della sentenza che, in accoglimento dell'appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l'imputato al risarcimento dei danni senza procedere alla rinnovazione della prova dichiarativa ritenuta decisiva, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello"). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili e rinvia, per nuovo giudizio, al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese tra le parti relativamente al presente giudizio di legittimità. Rigetta l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione delle stat
Sentenza Cassazione n. 19137/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris