CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 giugno 2023
Cassazione n. 20975/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11513/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. FUSCO 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 104, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA],che l a rappresenta e difende ; -controricorrente- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ROMA n. 7109/2019,depositat a i l 19/11/2019 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con ricorso affidato a quattro motivi, [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Roma, resa pubblica in data 19 novembre 2019, che, in parziale riforma della decisione del Tribunale della medesima Città –che aveva rigettato, per maturata prescrizione del diritto, la domanda del Carlucci volta ad ottenere dall’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. il pagamento dell’indennizzo assicurativo per i danni subiti in conseguenza della rottura di impianto idraulico all’interno del proprio immobile - , compensava le spese processuali del primo grado, confermando nel resto la sentenza gravata e disponendo, altresì, la compensazione anche delle spese di lite del secondo grado. 2. –La Corte territoriale, a fondamento della decisione (e per quanto ancora rileva in questa sede), osservava che: a ) il Carlucci aveva denunciato il sinistro con missiva in data 28 novembre 2005 (giorno successivo alla relativa verificazione) e richiesto l’indennizzo con fax del 1° dicembre 2006, essendo quindi decorso – “senza che med io tempore vi fossero stati atti interruttivi - il termine (allora) annuale necessario a prescrivere”; b) sebbene l’attore avesse sostenuto che la prescrizione annuale era stata interrotta da “incontri, attività e trattative tra le parti avvenute in occasione dei dovuti accertamenti tecnici, previsti secondo contratto, costituenti la c.d. perizia contrattuale, espletati dal perito fiduciario della compagnia nelle date del 30.12.05 e 19.04.06”, tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 5721/2019), “le trattative intercorse tra le parti non [erano] idonee a interrompere il decorso della prescrizione”; c) inoltre, “anche ove fosse stata disposta una perizia contrattuale (il che, comunque, nella fattispecie, non è, trattandosi invece di sopralluoghi di un tecnico incaricato dalla Compagnia), il termine di prescrizione sarebbe comunque decorso dato che, con lettera del 16 ottobre 2006, la Axa aveva esplicitamente negato l’indennizzabilità del sinistro per cui è causa”; d) la sentenza del Tribunale andava, invece, riformata sul capo delle spese di lite, da compensarsi integralmente in ragione del fatto che l’invio del perito della Compagnia poteva avere “ragionevolmente indotto in errore il Carlucci sulla volontà di indennizzare il sinistro determinandone l’inerzia nell’interrompere la prescrizione …, maturata per pochi giorni” e che, “non molto tempo dopo”, il legislatore ha portato a due anni. 3. –L’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha resistito con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380- bis.1, c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. – Con il primo mezzo è dedotto, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e discusso tra le parti avuto riguardo alla mancata considerazione da parte della Corte territoriale “della sospensione della prescrizione durante gli accertamenti tecnici” e della relativa decorrenza “dalla lettera con cui la Compagnia nega l’operatività della polizza”, alla stregua dei principi enunciati da questa Corte, rispettivamente, con l’ordinanza n. 18376/2017 e con la sentenza n. 6479/2010. Il giudice di appello, pur rilevando che, nella specie, vi furono dei sopralluoghi del perito assicurativo, non ne ha poi tenuto conto ai fini del calcolo sul decorso della prescrizione annuale, altresì omettendo di esaminare la documentazione prodotta in giudizio, che dava evidenza sia dei contatti specifici tra esso attore e il perito (in particolare, il fax del 28.3.2006), sia dell’interruzione della prescrizione dopo il periodo di relativa sospensione (lettera/fax 1.12.2006; lettera raccomandata 12.12.2007; lettera “a mano” 3.11.2008; lettere raccomandate del 2.10.2009 e del 28.09.2010). 2. – Con il secondo mezzo è denunciata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, c.p.c., violazione e falsa applicazione degli artt. 2952, secondo comma, e 2937 c.c., nonché “omessa rilevazione della rinuncia alla prescrizione”, per aver la Corte territoriale omesso di rilevare “la rinuncia tacita ex art. 2937 c.c. di parte convenuta alla spiegata eccezione di prescrizione estintiva, costituita dalla sua proposta transattiva avanzata in primo grado” a mezzo di email del 30.04.2013, depositata congiuntamente alla comparsa conclusionale, e che non ebbe seguito “solo perché la sorte capitale offerta in pagamento risultava inferiore a quella di euro 12.500,00, controproposta dal ricorrente”. 3. – Con il terzo mezzo è prospettata, ai sensi dell ’ art. 360, primo comma, n. 3 e n. 4, c.p.c., “erronea e/o omessa e/o apparente motivazione” in violazione dell ’ art. 111, comma sesto, Cost. e violazione o falsa applicazione degli artt. 1335, 2934, 2943, 2952, secondo comma, c.c., 115 e 116 c.p.c., per aver la Corte territoriale “motivato il rigetto del primo motivo di gravame errando nell’indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento perché basati su principi generali e fattispecie astratte senza ricondurre il ragionamento all’esame della fattispecie concreta oggetto di controversia”. Il giudice di appello non avrebbe, inoltre, considerato o, comunque, dato rilievo giuridico agli atti compiuti da esso Carlucci e dalla stessa Axa ai fini della interruzione della prescrizione e in particolar modo alle “lettere intercorse tra le parti dopo quella del 16.10.06 di Axa” (due diffide a mezzo email del 9.11.2006 e del 16.11.2006; lettera/fax dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]; lettera del 15.12.2006; missiva del 15.12.2006; raccomandata del 12.12.2007; lettera “a mano” del 3.11.2008; diffide a mezzo raccomandate del 2.10.2009 e del 28.09.2010). 4. –Con il quarto mezzo è denunciata, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., “nullità della sentenza per omessa pronuncia – artt. 1375, 2043 c.c. – artt. 96, 112 e segg. c.p.c.”, per aver la Corte territoriale omesso di pronunciarsi “sulla parte del secondo motivo di gravame con la quale il ricorrente impugnava la sentenza di primo grado per non essersi il Tribunale pronunciato sulle domande attoree di condanna della convenuta al risarcimento danni (ex art. 2043 c.c.) per inosservanza dell ’ as sicuratore del dovere di esecuzione del contratto di assicurazione secondo buona fede (art. 1375 c.c.) e per responsabilità aggravata (art. 96 c.p.c.)”. 5. – Il primo motivo di ricorso è fondato per quanto di ragione, con assorbimento del terzo motivo, che propone censure che investono la stessa ratio decidendi della sentenza impugnata. La doglianza che viene mossa con il motivo in esame è, nella sostanza, quella per cui il giudice di appello, pur avendo dato conto delle operazioni peritali e delle trattative intercorse tra le parti ai fini della indennizzabilità del sinistro dal 30 dicembre 2005 al 19 aprile 2006, ha, poi, escluso che dette operazioni e trattative avessero valenza ai fini del decorso della prescrizione, sia in quanto non concretanti una perizia contrattuale, sia perché, comunque, l’Axa aveva negato, con lettera del 16 ottobre 2006, l’indennizzabilità del sinistro stesso. A tal riguardo, il ricorrente affida le sorti della censura ai principi di diritto enunciati da questa Corte, cheassume disapplicati dal giudice di merito, così da doversi intendere la doglianza stessa - al di là del formale richiamo al n. 5 dell’art. 360 c.p.c. e ascrivendosi rilievo al tenore effettivo delle argomentate ragioni di impugnativa (cfr. Cass., S.U., n. 17931/2013) – come volta a denunciare un error in iudicando , sotto il profilo del vizio di sussunzione. La censura coglie nel segno, giacché la Corte di appello –pur avendo accertato che tra le parti si era dato corso “a sopralluoghi di un tecnico incaricato dalla Compagnia” (p. 3 della sentenza di appello), che, per l’appunto, aveva “inviato un proprio tecnico per accertare il danno” (p. 4 della sentenza di appello), essendovi quindi “trattative intercorse tra le parti” (p. 3 della sentenza di appello) - non ha fatto buon governo del principio secondo il quale, in tema di assicurazione contro i danni, ai fini della decorrenza della prescrizione, ove l’assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito col perito chiedendogli reiteratamente di conoscerne l ’ esito, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell’assicuratore, dell’ultimazione degli accertamenti tecnici disposti (Cass. n. 18376/2017; Cass. n. 36440/2021). Né risulta corretta l’applicazione che la stessa Corte territoriale ha fatto, nel caso di specie (pur soltanto ipotizzando che “fosse stata disposta una perizia contrattuale”), del principio per cui la contestazione dell’assicuratore circa l’operatività della polizza, determinando l’azionabilità del diritto all’indennizzo a prescindere dalla perizia contrattuale, impone all’assicurato di attivarsi immediatamente per evitare il consumarsi del termine breve (di un anno, secondo la formulazione ratione temporis applicabile alla fattispecie dell’art. 2952, secondo comma, c.c.), poiché un siffatto principio era da coordinarsi con il momento in cui è avvenuta la contestazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] S.p.A., che è stata effettuata ben dopo gli anzidetti accertamenti tecnici. 6. –Il secondo motivo è inammissibile. Occorre rammentare che nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice del merito, a meno che tali questioni o temi non abbiano formato oggetto di gravame o di tempestiva e rituale contestazione nel giudizio di appello. Pertanto, ove una tale questione giuridica non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per i principi di specificità e localizzazione processuale (art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c.), di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (tra le molte: Cass. n. 1474/2007 e Cass. n. 32804/2019). Nella specie, la questione della rinuncia alla prescrizione ex art. 2952 c.c. da parte della compagnia di assicurazioni, implicante accertamenti di fatto su tempi, modi e tenore della rinuncia stessa, non risulta affatto trattata dalla sentenza impugnata e né il ricorrente dà contezza, in modo idoneo, di averla veicolata, come tale, in sede di appello. 7. –Il quarto motivo è inammissibile. Quanto alla censura che lamenta l’omessa pronuncia sulla domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c. “per inosservanza dell’assicuratore del dovere di esecuzione del contratto di assicurazione secondo buona fede (art. 1375 c.c.)”, va premesso che il vizio di omessa pronuncia non è configurabile in relazione ad una domanda che il giudice di appello non sia tenuto a prendere in esame in quanto proposta in violazione del divieto di nuove domande, sancito dagli artt. 345, comma primo, e 437, comma secondo, c.p.c. (tra le altre: Cass. n. 16033/2004; Cass. n. 7951/2010). Il ricorrente non evidenziadi aver proposto in primo grado, in modo rituale e tempestivo, una domanda siffatta, con idonee allegazioni a supporto, giacché – come emerge dalla trascrizione dell’atto di citazione operata nel ricorso (pp. 3/5), senza che sia data contezza, nel rispetto dell’art. 366, primo comma, n. 4 e n. 6, c.p.c., di eventuale emendatio libelli consentita – esso si è limitato a richiedere, in base alla “operatività del contratto di assicurazione”, la condanna dell’Axa convenuta “all’adempimento con il pagamento in favore dell’istante di quella somma complessivamente dovutagli a titolo di indennizzo … e/o di risarcimento di ogni conseguenziale danno occorsogli per causa e conseguenza dell’evento di cui in premessa e per l’inadempimento della convenuta, somma complessiva che sarà meglio precisata in corso di causa … comprensiva dei danni che saranno provati, precisati e meglio quantificati in corso di giudizio anche con l’ausilio di c.t.u. …”. In altri termini, quanto risultante dall’atto di citazione – e, come detto, senza che venga dato conto di ulteriori rituali e tempestive integrazioni – attiene unicamente alla domanda di indennizzo (“e/o risarcimento”, come assunto dall’attore) di tutti i danni patiti dal Carlucci per il sinistro di cui è causa da doversi corrispondere in base al contratto di assicurazione dall’Axa asseritamente inadempiente. In riferimento, poi, alla doglianza relativa all’omessa pronuncia sulla domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. - avanzata ai sensi del primo comma della stessa n orma per la dedotta resistenza in giudizio della convenuta “con mala fede o colpa grave” (p. 30 del ricorso) -, la stessa attiene al profilo del regolamento delle spese processuali e postula la soccombenza della parte nei confronti della quale è proposta. Sicché, è da escludere che sulla domanda vi sia stata omessa pronuncia, in quanto è da ravvisarsi una decisione implicita di rigetto per assorbimento c.d. improprio, atteso che il giudice di appello ha confermato la soccombenza del Carlucci, pur provvedendo alla compensazione delle spese del primo grado in forza del potere discrezionale esercitato in applicazione dell’art. 92 c.p.c. 8. –Va, dunque, accolto il primo motivo di ricorso nei termini sopra precisati, con assorbimento del terzo motivo; il secondo e il quarto motivo devono essere dichiarati inammissibili. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il primo motivo di ricorsoe dichiara assorbito il terzo motivo e inammissibili il secondo e il quarto motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e r