CassazionedecretoSezione 3Decisione del 20 novembre 2023
Cassazione n. 32165/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NTI. Ritenuto che 1.-La società [OSCURATO:SOCIETA], già [OSCURATO:SOCIETA], ha ottenuto un decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, per il pagamento di prestazioni di trasporto (circa 137.000 euro di credito), sulla base di fatture già emesse nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2.-Quest’ultima ha proposto opposizione, eccependo innanzitutto che il credito vantato dalla [OSCURATO:SOCIETA], ed oggetto del decreto ingiuntivo, già prima che l’ingiunzione venisse richiesta, era stato in realtà ceduto dalla stessa HUB ad altra società, la [OSCURATO:SOCIETA], con la quale poi è intervenuta compensazione, ossia quel credito è stato compensato con diverso ed opposto credito vantato dalla Mistral. Inoltre, ha eccepito la Mistral di essere a sua volta creditrice della HUB per crediti diversi. 3.-L’opposizione della Mistral è stata rigettata dal Tribunale di Padova, il quale, da un lato, ha osservato che l’atto di cessione del credito, comunicato a Mistral da HUB attraverso una Pec, era stato però da HUB disconosciuto e, a fronte di tale disconoscimento, non v’era stata istanza di verificazione da parte di Mistral, e dunque quel documento non poteva provare alcuna cessione. In secondo luogo, il Tribunale ha ritenuto che Mistral non aveva affatto fornito la prova della esistenza di suoi crediti da portare in compensazione. 3.1.- Questa decisione è stata integralmente confermata dalla Corte di Appello di [OSCURATO:SOCIETA] propone ricorso con sei motivi di censura, mentre [OSCURATO:SOCIETA] si è costituita con controricorso. Considerato che F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S E S T I N I D A N I L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 3 9 b 8 d d 3 e 2 9 8 7 8 4 a 8 d 7 3 b e f 3 a 1 3 3 9 4 5 6 Numero registro generale 28818/2020 Numero sezionale 3049/2023 5.- Il primo motivo di ricorso prospetta una violazione dell’articolo Numero di raccolta generale 32165/2023Data pubblicazione 20/11/2023 214 c.p.c. La questione è la seguente. Mistral, per contestare il credito della HUB, aveva depositato una pec, cui era allegata una cessione di quel credito, che in precedenza HUB aveva fatto ad altra società, la [OSCURATO:SOCIETA]. Ciò al fine di dimostrare che HUB faceva valere un credito che non aveva più in quanto ceduto ad altra società. Tuttavia HUB ha disconosciuto il documento, allegato alla pec, contenente la cessione del credito, e, a fronte di tale disconoscimento, Mistral non ha chiesto la verificazione, con la conseguenza che il Tribunale non ha tenuto conto di quell’atto. [OSCURATO:PERSONA] invece, quel documento, allegato alla pec, e privo di firma digitale, non andava disconosciuto, non poteva cioè essere oggetto di disconoscimento, ma soltanto di contestazione della sua conformità all’originale (2712 c.c.). Ma, soprattutto, poiché quel documento era allegato ad una posta elettronica certificata (che dunque fa fede) è attratto al regime di quest’ultima, ossia è atto opponibile a terzi e vincibile solo con consulenza tecnica, volta a dimostrare che l’atto, dal punto di vista informatico, non proviene da chi ne certifica l’invio. In sostanza, i giudici di merito avrebbero errato nel ritenere valido il disconoscimento di quell’atto- la cessione del credito- e dunque avrebbero errato nel ritenere che, valido il disconoscimento, andasse richiesta la verificazione, che non v’è stata. Il motivo è infondato. Innanzitutto, la certificazione della pec, non comporta certificazione (rectius, paternità) del documento e dunque ammissione che quel documento è proprio. I due atti hanno funzioni diverse: certificare una pec significa attestare che essa proviene dal mittente, che contiene quanto allegato e che è stata inviata a quell’ora; ma non significa attestare F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S E S T I N I D A N I L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 3 9 b 8 d d 3 e 2 9 8 7 8 4 a 8 d 7 3 b e f 3 a 1 3 3 9 4 5 6 Numero registro generale 28818/2020 Numero sezionale 3049/2023 altresì la veridicità di ciò che è allegato. Del resto, la firma digitale Numero di raccolta generale 32165/2023Data pubblicazione 20/11/2023 è un mezzo per sottoscrivere un documento informatico, e farlo proprio, mentre la certificazione della posta elettronica è mezzo di attestare la provenienza di quel documento: la posta elettronica certificata dimostra l’invio e la ricezione del messaggio, ma non garantisce il contenuto del documento allegato. Non si può, in altri termini, dalla circostanza che la posta elettronica è certificata, dedurre che anche il documento allegato lo è, o meglio, che quel documento è riferibile al suo autore, e che ha effettivamente quel contenuto. Si supponga il caso in cui con posta certificata si invia un documento dal falso contenuto, o proveniente da un terzo: si dovrebbe dire che, avendo il mittente certificato la posta (ossia attestato che proviene da lui e che è stata spedita a quell’ora) ha altresì attestato che il documento allegato è vero o che è riferibile ad un terzo. Del resto, se come assume il ricorrente, la certificazione della posta elettronica si estende al documento allegato, non si vede perché debba potersi contestare quest’ultimo solo per la mancata corrispondenza all’originale (2712 c.c.): la certificazione stessa vale a renderlo originale. La norma citata serve solo a far sì che le copie vengano verificate, ossia che, depositata in atti una copia, si dimostri che essa è conforme all’originale. Nel caso presente, non solo non risulta che il documento allegato alla PEC fosse una copia (altra cosa è il duplicato informatico), ma soprattutto, non può dirsi che fosse una copia per il fatto di non essere firmato digitalmente, non essendo la firma digitale (che può non esserci anche su un originale) a caratterizzare la copia o la riproduzione fotografica. 6.- Con il secondo motivo si prospetta un omesso esame di un fatto decisivo. Sostiene la ricorrente che la decisione impugnata non ha dato alcun conto della prova in atti dell’invio della pec da parte della [OSCURATO:SOCIETA], F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S E S T I N I D A N I L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 3 9 b 8 d d 3 e 2 9 8 7 8 4 a 8 d 7 3 b e f 3 a 1 3 3 9 4 5 6 Numero registro generale 28818/2020 Numero sezionale 3049/2023 che era documentata dal log, ossia dalla certificazione del gestore Numero di raccolta generale 32165/2023Data pubblicazione 20/11/2023 di posta. Il motivo è inammissibile. Che la pec fosse stata inviata da [OSCURATO:SOCIETA] e ricevuta dalla Mistral, qui ricorrente, è circostanza pacifica, non messa in dubbio: piuttosto, i giudici di merito, correttamente, come si è detto prima, hanno escluso che dalla certificazione della pec potesse derivare un regime particolare agli allegati, escludendo la possibilità di un loro disconoscimento ad opera della controparte. Che è questione diversa. 7.- Il terzo motivo prospetta una insufficiente motivazione. Secondo la ricorrente, anche a prescindere dal documento, allegato alla PEC, ed idoneo a dimostrare l’avvenuta cessione del credito, di tale cessione c’era prova diversa, e consisteva nella stessa dichiarazione contenuta nella PEC con cui HUB, mittente, dichiarava di voler trattenere la somma relativa al credito vantato e ceduto alla MCS, ed in particolare dalla esistenza di altre cessioni, nonché di altri documenti, versati in atti, dai quali era agevole ricostruire non solo l’avvenuta cessione del credito, ma altresì l’esistenza di crediti Mistral da opporre in compensazione. Il motivo, inteso come censura della motivazione, è infondato. La Corte precisa che la decisione di primo grado è corretta << sol che si consideri che l’appellante non ha benché minimamente indicato a quali altre evidenze di prova abbia inteso riferirsi>> (p. 7). E dunque ha ritenuto non specifica la difesa del ricorrente in primo grado, ed altrettanto in appello. 8.- Il quarto motivo prospetta violazione dell’articolo 115 c.p.c. La ricorrente ritiene errata la tesi dei giudici di appello circa la non contestazione, da parte sua, del credito vantato da HUB: ritiene invece Mistral di avere diffusamente contestato il credito opposto e F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S E S T I N I D A N I L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 3 9 b 8 d d 3 e 2 9 8 7 8 4 a 8 d 7 3 b e f 3 a 1 3 3 9 4 5 6 Numero registro generale 28818/2020 Numero sezionale 3049/2023 che dunque è errata la decisione impugnata nel punto in cui si Numero di raccolta generale 32165/2023Data pubblicazione 20/11/2023 fonda sulla non contestazione. Il motivo è inammissibile. Infatti i giudici di appello non assumono che Mistral non ha contestato i fatti e che dunque tale comportamento assume valore probatorio, piuttosto ritengono che la difesa è stata generica, ossia fatta <<senza offrire alcun elemento da cui desumere l’insussistenza della obbligazione ovvero un fatto estintivo>>, che è giudizio sul difetto di allegazione e prova, non sulla non contestazione. Aggiungono poi i giudici di merito che, anche a voler intendere la decisione di primo grado come basata sulla regola della non contestazione, ed anche dunque a volerla ritenere, perciò stesso errata, tuttavia << le evidenze documentali consentono di ritenere provate prestazioni di trasporto rese dalla [OSCURATO:SOCIETA] (vecchio nome della Hub, ndr) in favore dell’appellante>>. Quindi la ratio non è il rigetto dell’appello per non avere l’appellante contestato i fatti, ossia il credito (115 c.p.c.), ma è il rigetto dell’appello per non aver provato l’insussistenza di quel credito. 9.-Il quinto motivo prospetta un vizio di motivazione. Sostiene la ricorrente di avere adeguatamente documentato l’esistenza di un suo credito da compensare con quello vantato da HUB, e ritiene che di tale documentazione i giudici di merito non hanno tenuto alcun conto: la documentazione era stata depositata nei termini dell’articolo 183 c.p.c. Il motivo è inammissibile. Si chiede di censurare l’apprezzamento di prove documentali che è riservato al giudice di merito, e di cui peraltro non si conosce il contenuto. 10.- Il sesto motivo denuncia omessa motivazione sul rigetto delle istanze istruttorie.F i r m a t o D a : C A T A N I A F R A N C E S C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 2 0 4 4 3 2 4 2 a b 2 9 e 4 3 0 0 6 1 8 a 0 5 5 4 2 6 4 3 0 9 - F i r m a t o D a : S E S T I N I D A N I L O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 3 9 b 8 d d 3 e 2 9 8 7 8 4 a 8 d 7 3 b e f 3 a 1 3 3 9 4 5 6