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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 6 giugno 1949

Cassazione n. 21129/2023

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seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1949 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1940 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 21 ottobre 2021 con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva sequestrato somme di denaro fino alla concorrenza di 65.290 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fino alla concorrenza di ulteriori 7.664,52 euro nei confronti della Stasio, in quanto profitto di reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., disponendo, in caso di incapienza, il sequestro di beni mobili o immobili fino a tale importo.

In sede di esecuzione al Liccardo erano stati sequestrati la somma di 5.953,33 euro e l'immobile sito in Mugnano, mentre alla Stasio la somma di 7.214,33 euro e l'immobile sito in Casamicciola.

Questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza limitatamente al profilo del periculum in mora per mancanza di motivazione, ritenendo correttamente argomentata la sussistenza del fumus commissi delicti: era, infatti, emerso che la Stasio aveva presentato la richiesta di CAS (contributo per l'autonoma sistemazione, disposto dal Consiglio dei Ministri quale contributo per gli abitanti dell'isola di Ischia, che, a seguito del terremoto del 21 agosto 2017, avevano perso la disponibilità dell'abitazione principale, abituale e continuativa), dichiarando falsamente di abitare stabilmente a Ischia insieme al marito, mentre invece, vi risiedevano solo nel periodo estivo, avendo stabile residenza in Mugnano, come accertato dagli inquirenti.

La falsa attestazione aveva comportato l'erogazione del contributo, incamerato come profitto illecito nella misura indicata nel provvedimento del G.i.p. e, pertanto, assoggettato a sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 640 quater cod. pen., diretta o per equivalenza, in caso di incapienza.

Richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Ellade (n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848), questa Corte aveva censurato l'ordinanza del Tribunale, in quanto non aveva spiegato le ragioni per le quali era necessario anticipare l'effetto ablativo della confisca, essendosi limitato a richiamare l'obbligatorietà della confisca e l'esigenza di non aggravare le conseguenze del reato.

L'ordinanza impugnata ha giustificato il sequestro preventivo in ragione della modestia dei redditi degli indagati, semplici pensionati, con giacenze minime sui conti correnti, rispetto all'importo del profitto illecito percepito, quindi, insufficienti a garantire la confiscabilità delle somme illecitamente percepite, tenuto anche conto del valore non elevato degli immobili, che unitamente al denaro in sequestro, non raggiunge l'importo del profitto; ha valorizzato, inoltre, il comportamento degli indagati, che non hanno esitato ad utilizzare raggiri per frodare lo Stato e coloro che avevano diritto, avendo perso la loro abitazione principale.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dei ricorrenti, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. per apparenza della motivazione.

Il Tribunale avrebbe replicato il vizio di motivazione censurato nella sentenza di annullamento, che chiedeva di individuare elementi concreti su cui fondare la prognosi negativa circa l'effettiva eseguibilità della confisca secondo i principi affermati nella sentenza Ellade.Il Tribunale avrebbe dovuto accertare la consistenza del patrimonio dei ricorrenti e individuare elementi concreti da cui desumere il rischio di dispersione o sottrazione, mentre si è limitato a rendere una motivazione apodittica e pretestuosa in ordine alla valutazione del patrimonio immobiliare, atteso che si tratta di immobili residenziali, di cui uno si trova in una località turistica molto famosa, sicché l'affermazione non è supportata da elementi concreti.

Anche il rischio di dispersione del patrimonio non è motivato, in quanto il rischio coinciderebbe con la condotta truffaldina benché non sia indicato un elemento serio e concreto su cui fondare il convincimento che gli indagati possano .porre in essere attività depauperative del patrimonio immobiliare, specie considerando che l'immobile di Ischia è danneggiato dal sisma e quello di Mugnano è l'unica possibilità di dimora e che il procedimento non si trova in fase di indagini, ma dibattimentale con conseguente affievolimento del rischio. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati.

Precisato che il perimetro di cognizione fissato dalla sentenza di annullamento riguardava solo il profilo del periculum in mora, in sede di rinvio il Tribunale ha colmato le lacune del provvedimento annullato e di quello genetico, che si limitavano a motivare il periculum con riferimento alla obbligatorietà della confisca o con improprio riferimento al pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, esaminando la consistenza e la composizione del patrimonio degli imputati al fine di giustificare l'anticipata imposizione della misura ablatoria.

E', infatti, noto che il sequestro preventivo prodromico alla confisca è connotato da una tipica finalità "conservativa", in quanto diretto ad assicurare la presenza dei beni di cui all'esito del giudizio, potrà o dovrà essere disposta la confisca, e che alla natura anticipatoria del sequestro rispetto alla decisione finale deve essere parametrato l'onere di motivazione che giustifichi l'apprensione preventiva dei beni dell'indagato, sicché è proprio la motivazione sul periculum in mora che deve giustificare l'imposizione anticipata del vincolo di disponibilità, dando ragione del rischio di dispersione che la misura cautelare mira a prevenire.

Nel caso di specie il Tribunale ha giustificato l'applicazione della misura in ragione delle modeste condizioni economiche dei ricorrenti, semplici pensionati, titolari di redditi modesti e beneficiari di ratei di pensione, che non consentono capacità di risparmio e di accumulo, e proprietari dei due immobili in sequestro, in tal modo valutando l'inidoneità e l'insufficienza del patrimonio dei ricorrenti a garantire l'effettività della futura confisca.Quanto al valore dei due immobili, che non risultano stimati né dal P.m. né dagli stessi ricorrenti, a fronte della valutazione del Tribunale, che, in base agli elementi in atti, afferma che il valore degli stessi non è elevato al punto che unitamente alle somme sequestrate non copre il profitto confiscabile, la censura difensiva si rivela generica, essendo limitata a contestare il giudizio espresso con argomentazioni astratte, facendo leva sulla prestigiosa ubicazione dell'immobile danneggiato dal sisma, dunque, sul valore ipotetico, potenziale, non attuale, del bene, e trascurando che in sede di riesame era stata prodotta una consulenza di parte, diretta unicamente a dimostrare la congruità dei consumi elettrici in rapporto alla modestia degli immobili, di cui, invece, nel ricorso si esalta il valore commerciale.

Quanto all'altro profilo censurato nel ricorso, deve osservarsi che le Sezioni Unite nella sentenza in precedenza indicata (Sez.

U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), nel ribadire l'obbligo di motivazione sul periculum con la necessaria indicazione delle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato proprio in ragione della finalità del sequestro, diretto a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, se si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, hanno individuato un parallelismo tra la natura conservativa del sequestro funzionale alla confisca e il sequestro conservativo e hanno ribadito che è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, non occorrendo, invece, che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato (Sez.

U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv.277813).

In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione.

I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente».

Alla luce di tali precisazioni deve ritenersi già idonea e sufficiente giustificazione l'individuata differenza per difetto dell'importo sequestrato rispetto all'importo complessivo del profitto confiscabile all'esito del giudizio che accerti la responsabilità degli imputati, cui si aggiunge la non manifestamente illogica prognosi di dispersione o riduzione patrimoniale formulata dal Tribunale in base alle modalità e alla gravità della condotta, valorizzando la dimostrata capacità dei ricorrenti di frodare lo Stato e gli aventi diritto al contributo per aver perso l'abitazione principale ed abituale.

Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 06/06/1949 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/11/1940 avverso l'ordinanza del 06/12/2022 del Tribunale del riesame di Napoli letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; letta la memoria di replica del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Decidendo in sede di rinvio, il Tribunale del riesame di Napoli ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso il 21 ottobre 2021 con il quale il G.i.p. del medesimo Tribunale aveva sequestrato somme di denaro fino alla concorrenza di 65.290 euro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e fino alla concorrenza di ulteriori 7.664,52 euro nei confronti della Stasio, in quanto profitto di reato di cui all'art. 640 bis cod. pen., disponendo, in caso di incapienza, il sequestro di beni mobili o immobili fino a tale importo. In sede di esecuzione al Liccardo erano stati sequestrati la somma di 5.953,33 euro e l'immobile sito in Mugnano, mentre alla Stasio la somma di 7.214,33 euro e l'immobile sito in Casamicciola. Questa Corte aveva annullato la precedente ordinanza limitatamente al profilo del periculum in mora per mancanza di motivazione, ritenendo correttamente argomentata la sussistenza del fumus commissi delicti: era, infatti, emerso che la Stasio aveva presentato la richiesta di CAS (contributo per l'autonoma sistemazione, disposto dal Consiglio dei Ministri quale contributo per gli abitanti dell'isola di Ischia, che, a seguito del terremoto del 21 agosto 2017, avevano perso la disponibilità dell'abitazione principale, abituale e continuativa), dichiarando falsamente di abitare stabilmente a Ischia insieme al marito, mentre invece, vi risiedevano solo nel periodo estivo, avendo stabile residenza in Mugnano, come accertato dagli inquirenti. La falsa attestazione aveva comportato l'erogazione del contributo, incamerato come profitto illecito nella misura indicata nel provvedimento del G.i.p. e, pertanto, assoggettato a sequestro preventivo funzionale alla confisca obbligatoria prevista dall'art. 640 quater cod. pen., diretta o per equivalenza, in caso di incapienza. Richiamati i principi affermati dalle Sezioni Unite nella sentenza Ellade (n. 36959 del 24/06/2021, Rv. 281848), questa Corte aveva censurato l'ordinanza del Tribunale, in quanto non aveva spiegato le ragioni per le quali era necessario anticipare l'effetto ablativo della confisca, essendosi limitato a richiamare l'obbligatorietà della confisca e l'esigenza di non aggravare le conseguenze del reato. L'ordinanza impugnata ha giustificato il sequestro preventivo in ragione della modestia dei redditi degli indagati, semplici pensionati, con giacenze minime sui conti correnti, rispetto all'importo del profitto illecito percepito, quindi, insufficienti a garantire la confiscabilità delle somme illecitamente percepite, tenuto anche conto del valore non elevato degli immobili, che unitamente al denaro in sequestro, non raggiunge l'importo del profitto; ha valorizzato, inoltre, il comportamento degli indagati, che non hanno esitato ad utilizzare raggiri per frodare lo Stato e coloro che avevano diritto, avendo perso la loro abitazione principale. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore dei ricorrenti, che ne chiede l'annullamento per violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, cod. proc. pen. e 111 Cost. per apparenza della motivazione. Il Tribunale avrebbe replicato il vizio di motivazione censurato nella sentenza di annullamento, che chiedeva di individuare elementi concreti su cui fondare la prognosi negativa circa l'effettiva eseguibilità della confisca secondo i principi affermati nella sentenza Ellade.Il Tribunale avrebbe dovuto accertare la consistenza del patrimonio dei ricorrenti e individuare elementi concreti da cui desumere il rischio di dispersione o sottrazione, mentre si è limitato a rendere una motivazione apodittica e pretestuosa in ordine alla valutazione del patrimonio immobiliare, atteso che si tratta di immobili residenziali, di cui uno si trova in una località turistica molto famosa, sicché l'affermazione non è supportata da elementi concreti. Anche il rischio di dispersione del patrimonio non è motivato, in quanto il rischio coinciderebbe con la condotta truffaldina benché non sia indicato un elemento serio e concreto su cui fondare il convincimento che gli indagati possano .porre in essere attività depauperative del patrimonio immobiliare, specie considerando che l'immobile di Ischia è danneggiato dal sisma e quello di Mugnano è l'unica possibilità di dimora e che il procedimento non si trova in fase di indagini, ma dibattimentale con conseguente affievolimento del rischio. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati. Precisato che il perimetro di cognizione fissato dalla sentenza di annullamento riguardava solo il profilo del periculum in mora, in sede di rinvio il Tribunale ha colmato le lacune del provvedimento annullato e di quello genetico, che si limitavano a motivare il periculum con riferimento alla obbligatorietà della confisca o con improprio riferimento al pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, esaminando la consistenza e la composizione del patrimonio degli imputati al fine di giustificare l'anticipata imposizione della misura ablatoria. E', infatti, noto che il sequestro preventivo prodromico alla confisca è connotato da una tipica finalità "conservativa", in quanto diretto ad assicurare la presenza dei beni di cui all'esito del giudizio, potrà o dovrà essere disposta la confisca, e che alla natura anticipatoria del sequestro rispetto alla decisione finale deve essere parametrato l'onere di motivazione che giustifichi l'apprensione preventiva dei beni dell'indagato, sicché è proprio la motivazione sul periculum in mora che deve giustificare l'imposizione anticipata del vincolo di disponibilità, dando ragione del rischio di dispersione che la misura cautelare mira a prevenire. Nel caso di specie il Tribunale ha giustificato l'applicazione della misura in ragione delle modeste condizioni economiche dei ricorrenti, semplici pensionati, titolari di redditi modesti e beneficiari di ratei di pensione, che non consentono capacità di risparmio e di accumulo, e proprietari dei due immobili in sequestro, in tal modo valutando l'inidoneità e l'insufficienza del patrimonio dei ricorrenti a garantire l'effettività della futura confisca.Quanto al valore dei due immobili, che non risultano stimati né dal P.m. né dagli stessi ricorrenti, a fronte della valutazione del Tribunale, che, in base agli elementi in atti, afferma che il valore degli stessi non è elevato al punto che unitamente alle somme sequestrate non copre il profitto confiscabile, la censura difensiva si rivela generica, essendo limitata a contestare il giudizio espresso con argomentazioni astratte, facendo leva sulla prestigiosa ubicazione dell'immobile danneggiato dal sisma, dunque, sul valore ipotetico, potenziale, non attuale, del bene, e trascurando che in sede di riesame era stata prodotta una consulenza di parte, diretta unicamente a dimostrare la congruità dei consumi elettrici in rapporto alla modestia degli immobili, di cui, invece, nel ricorso si esalta il valore commerciale. Quanto all'altro profilo censurato nel ricorso, deve osservarsi che le Sezioni Unite nella sentenza in precedenza indicata (Sez. U, n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848), nel ribadire l'obbligo di motivazione sul periculum con la necessaria indicazione delle ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato proprio in ragione della finalità del sequestro, diretto a preservare, anticipandone i tempi, gli effetti di una misura che, se si attendesse l'esito del processo, potrebbero essere vanificati dal trascorrere del tempo, hanno individuato un parallelismo tra la natura conservativa del sequestro funzionale alla confisca e il sequestro conservativo e hanno ribadito che è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, non occorrendo, invece, che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore, necessario solo a fronte di un patrimonio già di per sé adeguato (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118; in termini conformi, da ultimo, Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv.277813). In particolare, si è spiegato che «le garanzie mancano quando sussista la certezza, allo stato, dell'attuale inettitudine del patrimonio del debitore a far fronte interamente all'obbligazione nel suo ammontare presumibilmente accertato; si disperdono, quando l'atteggiamento assunto dal debitore è tale da far desumere l'eventualità di un depauperamento di un patrimonio attualmente sufficiente ad assicurare la garanzia a causa di un comportamento del debitore idoneo a non adempiere l'obbligazione. I due eventi, come chiaramente espresso dall'art. 316, con la formula disgiuntiva rilevano (o possono rilevare) autonomamente». Alla luce di tali precisazioni deve ritenersi già idonea e sufficiente giustificazione l'individuata differenza per difetto dell'importo sequestrato rispetto all'importo complessivo del profitto confiscabile all'esito del giudizio che accerti la responsabilità degli imputati, cui si aggiunge la non manifestamente illogica prognosi di dispersione o riduzione patrimoniale formulata dal Tribunale in base alle modalità e alla gravità della condotta, valorizzando la dimostrata capacità dei ricorrenti di frodare lo Stato e gli aventi diritto al contributo per aver perso l'abitazione principale ed abituale. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P
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