CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 12737/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21 giugno 1984 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1° giugno 1986 avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 28 giugno 2022 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità dei ricorsi [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto descritto in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha dato conferma alla misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno e alla confisca di prevenzione della somma di euro 73.000 disposte dal Tribunale di Roma ai danni di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto socialmente pericoloso ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b), d.lgs. n. 159 del 2011. Propongono autonomi ricorsi il proposto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], terzo interessato attinto dalla confisca. 2.Nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si lamenta violazione di legge riferita - al giudizio di pericolosità sociale legato alla misura personale, non avendo la Corte del merito argomentato in ordine alla attualità della pericolosità sociale del proposto, omettendo di rispondere ai rilievi esposti in appello rispetto al tema della risalenza nel tempo delle condanne comminate nei confronti del ricorrente; - alla valutazione probatoria spesa nel devalutare le allegazioni difensive dirette a comprovare la legittima provenienza della somma confiscata. 3.Nel ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] si adduce violazione di legge con riguardo alla ritenuta disponibilità della somma in contanti sequestrata, ascritta al proposto ma materialmente detenuta dal ricorrente presso il proprio domicilio. In punto di fatto, si rimarca che la somma sequestrata con decisione assunta in sede di riesame dal Tribunale di Roma era stata restituita al ricorrente e che solo successivamente a siffatta decisione è stata disposta la confisca di prevenzione, considerata l'assenza di fatti di reato riferibili al ricorrente. Ciò posto, si contrasta la decisione gravata con riguardo alle argomentazioni spese nel sostenere la disponibilità esclusiva delle somme in questione al proposto, superando solo apparentemente il dato in fatto in forza del quale le stesse sono state rinvenute all'interno di un borsone posto sopra un armadio della camera da letto matrimoniale della residenza del ricorrente. Ciò ancor più considerando che nel motivare la Corte del merito ha ritenuto verosimile la possibilità che le somme fossero state ivi nascoste da entrambi i fratelli, senza dunque precisare per quale ragione l'ablazione è stata poi disposta non in quota parte ma in misura integrale. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili per le ragioni precisate di seguito. 2. Prendendo le mosse dal ricorso del proposto e dal relativo primo motivo di impugnazione, diretto a contrastare il giudizio di pericolosità sociale, giova precisare come nel caso, l'ipotesi riscontrata dai giudici della prevenzione, ricondotta all'alveo di cui alla lettera b) dell'art. 1, comma 1 del d.lgs n. 159 del 2011, è stata argomentata in modo sintetico ma non meno puntuale e compiuto per un verso mettendo in evidenza la comprovata professionalità del ricorrente nel settore dei furti relativi a beni di rilevante entità alla luce della rilevata esecuzione di diverse condotte illecite ripetute lungo un arco temporale certamente apprezzabile (il ricorrente ha riportato due condanne per furti commessi nel 2013), compiute anche a ridosso della decisione assunta ( tanto da aver subito due diversi arresti nel 2017 e nel 2020 per tentativi di furto riguardanti auto di grossa cilindrata); per altro verso, rimarcando la chiara potenzialità lucrativa di tali iniziative illecite, lette a fronte di un regime di vita del proposto non modesto e non sostenuto da una adeguata capacità reddituale, rivelatasi piuttosto del tutto inconsistente. Il ricorso non contiene specifiche critiche rivolte alla valutazione constatativa sottesa alla ritenuta pericolosità sociale. Si contrasta, piuttosto, il giudizio prognostico legato al profilo della attualità; censura, questa, all'evidenza smentita, tuttavia, dalla immediatezza inferenziale garantita dal dato fattuale prospettato dal provvedimento gravato che, come detto, riposa anche su condotte realizzate nel 2020, espressioni sintomatiche della pericolosità apprezzata dai giudici del merito - senza che sul punto sia caduta contestazione alcuna- tali da rendere, per l'epoca di riferimento, manifestamente infondato il rilievo ( la decisione gravata risale al dicembre del 2021). 3. Una sorte non diversa merita il secondo motivo di ricorso interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], diretto a contrastare l'adozione della misura patrimoniale. In parte qua, giova premettere che con il gravame di merito la difesa aveva assunto una prospettazione intrinsecamente contraddittoria: per un verso si ascriveva la titolarità della somma confiscata al fratello del proposto e, per altro verso, se ne rivendicava la matrice legittima, tema che, considerato il primo assunto, era a ritenersi logicamente estraneo ai rilievi prospettabili dal proposto. In sede di legittimità risulta ribadito solo il profilo inerente la legittima provenienza della somma sequestrata, assunto argomentato dando rilievo alle deposizioni dei soggetti sentiti dal difensore (del terzo interessato, il fratello Alexandru) dalle quali sarebbe emerso che il denaro sequestrato era il frutto di una colletta realizzata per determinate esigenze sanitarie della zia del proposto. Ciò premesso, ritiene il Collegio che il contenuto della doglianza risenta comunque della originaria intrinseca contraddittorietà dell'assunto veicolato con il gravame: a ben vedere, infatti, anche con il presente ricorso il proposto non rivendica a se le somme confiscate, finendo dunque per ribadire le incertezze che connotavano, sul piano del relativo interesse ad impugnare, le censure prospettate in appello quanto alla possibilità del proposto di interloquire rispetto all'utilità ablata una volta che non se ne professi titolare ( da ultimo in motivazione, Sez. 6 n. 17850 del 27/5/2020 che richiama Sez. 6, n. 45115 del 13/09/2017, Rv. 271381; Sez. 6, n. 48274 del 01/12/2015, Rv. 265767; Sez. 5, n. 8922 del 26/10/2015, dep. 2016, Rv. 266141). In ogni caso, resta da dire che l'impugnazione non si confronta con la motivazione svolta dalla Corte del merito nella parte in cui (pag. 5, ultimo capoverso, della decisione gravata) si rimarca l'inattendibilità delle deposizioni evocate, peraltro in termini di estrema genericità, a sostegno dell'assunto difensivo; valutazione, quella resa con il provvedimento gravato, espressa con considerazioni argomentative che, per quanto sintetiche, il ricorso trascura integralmente di affrontare con la dovuta specificità critica. 4. E' inammissibile anche il ricorso del terzo interessato. 4.1. In premessa l'impugnazione contiene un generico cenno ad una pregressa decisione cautelare con la quale, relativamente a un procedimento penale promosso in danno di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame avrebbe disposto la restituzione delle somme oggetto dell'odierna confisca in favore di [OSCURATO:PERSONA], in quella occasione sottoposte a sequestro penale. Il ricorso non precisa tuttavia la natura del detto sequestro, né le ragioni che portarono all'annullamento del titolo cautelare e alla disposta restituzione. Risulta dunque preclusa alla Corte ogni possibilità di valutare la potenziale incidenza preclusiva di tale decisione rispetto alla valutazione resa in sede di prevenzione. 4.2.11 ricorso, piuttosto, mira a contestare il giudizio svolto dalla Corte del merito in relazione al tema della disponibilità delle somme confiscate. Anche sul punto, tuttavia, la decisione gravata non merita censure utilmente prospettabili in questa sede, vieppiù considerando i limiti del devoluto consentito in sede di legittimità alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 10 e 27 del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte del merito ha infatti messo in evidenza che le somme confiscate sono state rinvenute presso una abitazione dove il proposto aveva scontato gli arresti domiciliari mentre non aveva trovato conferma l'assunto difensivo in forza del quale, in quel medesimo sito, risiedesse anche il fratello Alexandru. Ancor più decisamente, ha rimarcato che nel borsone che conteneva le somme sequestrate risultavano anche collocati diversi beni, tutti pacificamente riconducibili all'attività illecita ascritta al proposto, dalla quale il terzo interessato si è sempre professato estraneo. Aspetto in fatto, questo, che il ricorso omette di contestare e che, per contro, logicamente, riporta la somma sequestrata e poi confiscata alla immediata disponibilità del proposto. E' poi vero che nel provvedimento si afferma, anche, che "verosimilmente" il borsone era stato nascosto (sull'armadio della camera da letto ove venne poi rinvenuto), da entrambi i fratelli Rusu. Tale affermazione, tuttavia, non legittima profili di intrinseca contraddittorietà del motivare sul tema della disponibilità talmente radicali da rendere solo apparente la relativa argomentazione; piuttosto, nella sua stringente sinteticità, lascia coerentemente pensare a sviluppi logici (in particolare quello del mero ausilio collaborativo prestato da [OSCURATO:PERSONA] al fratello nel collocare materialmente il detto borsone, comunque riconducibile all'iniziativa e agli interessi di esclusiva pertinenza di [OSCURATO:PERSONA]) che si pongono in linea con il residuo argomentare e che all'evidenza portano la decisione gravata al riparo da vizi prospettabili in sede di legittimità in materia di prevenzione. 5. Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, liquidata come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagament