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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 13640/2026

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NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale per quanto di competenza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio del telefono Apple lphone 13-Pro (IMEI 350165058017754), trovato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], e della relativa corrispondenza, adottato dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 4 novembre 2025 in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per mancanza di interesse ad agire.

2. Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione.

Rappresenta il ricorrente che, con ordinanza del 21 ottobre 2025, il ricorrente, nei cui confronti era stato emesso decreto di giudizio immediato, veniva rimesso in termini per l'accesso ai riti speciali e che il giorno seguente il p.m. chiedeva il sequestro probatorio in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], sequestro che poi è stato disposto dal G.i.p. con il provvedimento impugnato.

Il difensore, in primo luogo, rappresenta l'interesse ad agire, in quanto l'utilizzabilità dei dati contenuto nel dispositivo sequestrato sono determinanti per la valutazione della scelta del rito.

In secondo luogo, il difensore si sofferma sull'impugnabilità del sequestro, posto che, come affermato anche da Sezioni Unite n. 32938 del 27 luglio 2023, nel caso di sequestro probatorio, è assicurata la facoltà di chiedere il riesame.

Infine, il difensore lamenta la carenza di motivazione in ordine alle ragioni del sequestro, che, ad avviso del difensore, risultano del tutto apparenti.

3. Il difensore ha depositato memoria, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati.

2. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per mancanza di interesse, sul presupposto che il telefono cellulare sequestrato è nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA].

3. Si tratta di una motivazione errata.

Invero, nel caso di sequestro probatorio di un bene, quale un telefono cellulare, l'interesse di chi propone impugnazione non risiede solamente della 2rimozione del vincolo reale, con conseguente restituzione del bene, ma anche nell'opporsi all'acquisizione di elementi di prova, da esso estraibili - quali i dati contenuti nel telefono cellulare - utilizzabili, a carico del ricorrente, nel processo di merito.

Del resto, questa Corte ha predicato il principio secondo cui, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (cfr. Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01; Sez. 1, n. 13037 del 18/02/2009, Giorgi, Rv. 243554 - 01; in senso analogo Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, Galletti, Rv. 233402 - 01).

In casi del genere, quindi, l'interesse alla proposizione di istanza di riesame sussiste - anche a prescindere da una specifica relazione con il bene o dal diritto alla restituzione dello stesso - in ragione della specifica prospettiva di escludere il bene dalla immediata disponibilità processuale e, con ciò, la possibilità che si faccia di esso, in quanto tale, un utilizzo processuale a carico dell'indagato.

4. Tale interpretazione trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite Calvarese, le quali hanno enunciato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).

Sebbene la questione avesse ad oggetto, come detto, il sequestro preventivo, l'indicata sentenza contiene argomentazioni certamente spendibili anche per il sequestro probatorio.

Le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - e l'interesse - il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato.

Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo.

L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla 3prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento.

CR) significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare.

In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene.

Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce.

Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità.

5. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato l'interesse all'impugnazione avverso il sequestro probatorio del telefono cellulare appartenente a un coimputato, in quanto, come risulta dallo stesso decreto di sequestro, detto telefono è "elemento di prova indispensabile per l'accertamento dei fatti nel presente procedimento, in quanto rilevante per confermare l'identificazione di alcuni degli indagati e riscontrare il ruolo agli stessi attribuiti nel contesto associativo".

Di conseguenza, sussiste l'interesse del [OSCURATO:PERSONA], pur non proprietario del telefono cellulare, a contestare la legittimità del sequestro probatorio, in quanto la misura ablativa si propone la finalità di acquisire elementi di prova del delitto associativo, di cui è accusato il ricorrente.

46. Per quanto esposto, l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale perché, libero nel merito, valuti la richiesta di riesame.

P.Q.M.

Annul P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale per quanto di competenza; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma, che insiste per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale di Roma, costituito ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen., ha dichiarato inammissibile l'istanza di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio del telefono Apple lphone 13-Pro (IMEI 350165058017754), trovato nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], e della relativa corrispondenza, adottato dal G.i.p. del Tribunale di Roma il 4 novembre 2025 in relazione agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, per mancanza di interesse ad agire. 2. Avverso l'indicato provvedimento, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione. Rappresenta il ricorrente che, con ordinanza del 21 ottobre 2025, il ricorrente, nei cui confronti era stato emesso decreto di giudizio immediato, veniva rimesso in termini per l'accesso ai riti speciali e che il giorno seguente il p.m. chiedeva il sequestro probatorio in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], sequestro che poi è stato disposto dal G.i.p. con il provvedimento impugnato. Il difensore, in primo luogo, rappresenta l'interesse ad agire, in quanto l'utilizzabilità dei dati contenuto nel dispositivo sequestrato sono determinanti per la valutazione della scelta del rito. In secondo luogo, il difensore si sofferma sull'impugnabilità del sequestro, posto che, come affermato anche da Sezioni Unite n. 32938 del 27 luglio 2023, nel caso di sequestro probatorio, è assicurata la facoltà di chiedere il riesame. Infine, il difensore lamenta la carenza di motivazione in ordine alle ragioni del sequestro, che, ad avviso del difensore, risultano del tutto apparenti. 3. Il difensore ha depositato memoria, con cui insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato per i motivi di seguito indicati. 2. Il Tribunale ha dichiarato inammissibile la richiesta di riesame per mancanza di interesse, sul presupposto che il telefono cellulare sequestrato è nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA]. 3. Si tratta di una motivazione errata. Invero, nel caso di sequestro probatorio di un bene, quale un telefono cellulare, l'interesse di chi propone impugnazione non risiede solamente della 2rimozione del vincolo reale, con conseguente restituzione del bene, ma anche nell'opporsi all'acquisizione di elementi di prova, da esso estraibili - quali i dati contenuti nel telefono cellulare - utilizzabili, a carico del ricorrente, nel processo di merito. Del resto, questa Corte ha predicato il principio secondo cui, in tema di sequestro probatorio, l'interesse dell'imputato a proporre richiesta di riesame prescinde dall'interesse alla restituzione della cosa, in quanto l'indagato ha diritto a chiedere la rimozione del provvedimento anche al solo fine di evitare che l'oggetto in sequestro entri a far parte del materiale probatorio utilizzabile (cfr. Sez. 5, n. 34167 del 13/05/2019, Karya, Rv. 277314 - 01; Sez. 1, n. 13037 del 18/02/2009, Giorgi, Rv. 243554 - 01; in senso analogo Sez. 4, n. 6279 del 01/12/2005, Galletti, Rv. 233402 - 01). In casi del genere, quindi, l'interesse alla proposizione di istanza di riesame sussiste - anche a prescindere da una specifica relazione con il bene o dal diritto alla restituzione dello stesso - in ragione della specifica prospettiva di escludere il bene dalla immediata disponibilità processuale e, con ciò, la possibilità che si faccia di esso, in quanto tale, un utilizzo processuale a carico dell'indagato. 4. Tale interpretazione trova conferma nella recente sentenza delle Sezioni Unite Calvarese, le quali hanno enunciato il principio secondo cui la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). Sebbene la questione avesse ad oggetto, come detto, il sequestro preventivo, l'indicata sentenza contiene argomentazioni certamente spendibili anche per il sequestro probatorio. Le Sezioni Unite hanno preso le mosse dalla distinzione, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione, tra la legittimazione - che è correlata alla titolarità di una situazione giuridica soggettiva astrattamente meritevole di tutela secondo l'ordinamento giuridico - e l'interesse - il quale postula che, mediante l'impugnazione, si consegua, in termini di concretezza ed attualità, un'utilità mediante la rimozione del pregiudizio derivante dal provvedimento impugnato. Si tratta di requisiti che devono concorrere, dovendosi escludere che la prima assuma di per sé rilievo assorbente ed esclusivo. L'impugnazione è dunque ammissibile solo nel caso in cui taluno dei soggetti legittimati disponga anche di un interesse concreto e attuale, riconducibile alla 3prospettiva di vantaggio o di eliminazione di un pregiudizio ad una situazione soggettiva giuridicamente riconoscibile e rilevante, incisa dal provvedimento. CR) significa che l'incidenza della misura ablativa deve essere valutata in relazione ai suoi effetti tipici, riassumibili nell'apposizione di un vincolo di indisponibilità sulla cosa, sicché l'interesse deve essere concretamente apprezzabile non tanto in relazione al corso del procedimento, bensì proprio a quella puntiforme ingerenza, che discende dal provvedimento che si intende impugnare. In altri termini, l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene. Le Sezioni Unite hanno poi chiarito che non sempre, né necessariamente, l'interesse deve essere correlato alla restituzione del bene; in tal caso, tuttavia, l'interesse deve essere specificamente allegato dalla parte che lo deduce. Il dato essenziale è costituito, dunque, dal fatto che l'impugnante aspira al dissequestro, quale esito da cui discende, anche per lui, una concreta utilità, anche in forma di eliminazione di un pregiudizio, riferibile a una situazione giuridica soggettiva tutelata e riconosciuta dall'ordinamento e non solo valutata soggettivamente come tale in via di fatto, magari in relazione ad una gamma di situazioni coinvolgenti rapporti familiari, affettivi ed economici collaterali, che non diano luogo a specifiche riconoscibili posizioni giuridiche direttamente incise dal vincolo di indisponibilità. 5. Nel caso di specie, il ricorrente ha documentato l'interesse all'impugnazione avverso il sequestro probatorio del telefono cellulare appartenente a un coimputato, in quanto, come risulta dallo stesso decreto di sequestro, detto telefono è "elemento di prova indispensabile per l'accertamento dei fatti nel presente procedimento, in quanto rilevante per confermare l'identificazione di alcuni degli indagati e riscontrare il ruolo agli stessi attribuiti nel contesto associativo". Di conseguenza, sussiste l'interesse del [OSCURATO:PERSONA], pur non proprietario del telefono cellulare, a contestare la legittimità del sequestro probatorio, in quanto la misura ablativa si propone la finalità di acquisire elementi di prova del delitto associativo, di cui è accusato il ricorrente. 46. Per quanto esposto, l'ordinanza deve essere annullata senza rinvio, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale perché, libero nel merito, valuti la richiesta di riesame. P.Q.M. Annul P.Q.M
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