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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 10829/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4-32674/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (serietà della minaccia armata e volontà effettiva di perseguire l'obiettivo illecito, desistenza volontaria dal proposito criminoso, insussistenza della computata recidiva agli effetti del bilanciamento tra circostanze) che qualificano la fattispecie complessa nella forma tentata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito.

E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spesi in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178).

Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez.

U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez.

U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074).

Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito, non già l'unica possibile logica lettura, ma solo una delle possibili differenti (peraltro illogiche) letture.

1.1. Ciò posto, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato il proprio convincimento, riconoscendo, proprio in ragione del corretto apprezzamento delle circostanze di fatto analizzate, la sicura volontà dell'agente di conseguire (già con il primo conato realizzato) un risultato locupletativo attraverso la minaccia armata portata alla persona offesaiacconnpagnata dalla richiesta di consegna del denaro custodito in cassa.

Del resto, un differente orientamento della volontà è stato solo dedotto dal ricorrente, mentre la persona offesa ha espressamente riferito di aver avvertito la minaccia subita come seria ed effettiva.

1.2. Quanto alla eccepita desistenza volontaria, la Corte di merito ha argomentato in ordine alla non volontarietà della desistenza dal proposito, determinata sia dalla presenza di telecamere, delle quali l'agente si avvedeva solo dopo aver portato la prima minaccia armata, che dalla presenza al banco di altri soggetti.

Inoltre, il Collegio intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che stima inefficace la desistenza intervenuta a tentativo già compiuto (nei termini, Sez. 2, n. 16054, del 20/3/2018, Rv. 272677: In tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui 4-32674/2021 origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo.).

La Corte di merito ha esplicitamente argomentato, valorizzando circostanze di fatto emerse nel corso del processo di merito, circa la compiutezza del tentativo, la cui dinamica causale era già stata completata con la minaccia armata alla persona e la precisa indicazione della cassa da predare.

1.3. Quanto alla recidiva qualificata contestata, l'effetto ingravescente, ancorché neutralizzato dal riconoscimento concorrente delle attenuanti generiche stimate equivalenti, è stato apprezzato dalla Corte valorizzando i numerosissimi e specifici precedenti penali, la cui data non recente è (argomenta la Corte) dovuta solo al lungo intervallo detentivo ed alla successiva applicazione della misura della sorveglianza speciale, dovendo quindi apprezzarsi come vivida la accresciuta pericolosità, come pure il maggior grado di colpevolezza, che il fatto più recente esprime ed attualizza.

2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022.

Il Consigliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 4-32674/2021 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi, tesi - peraltro - ad ottenere una rivalutazione di aspetti attinenti alla corretta interpretazione degli elementi di fatto (serietà della minaccia armata e volontà effettiva di perseguire l'obiettivo illecito, desistenza volontaria dal proposito criminoso, insussistenza della computata recidiva agli effetti del bilanciamento tra circostanze) che qualificano la fattispecie complessa nella forma tentata, in ragione delle modalità della condotta apprezzate correttamente nel giudizio di merito. E' costante l'insegnamento di questa Corte, per cui -nella perfetta inconsistenza dei motivi spesi in punto di violazione di legge- il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa (si veda, ex multis, Sez. 6, n. 11194, del 8/3/2012, Rv. 252178). Così come va ribadito che l'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu ocu/i, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento ( Sez. U., n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794; Sez. U., n. 47289, del 24/09/2003 Rv. 226074). Del tutto inconsistenti si rivelano pertanto quei motivi di ricorso che tendono ad offrire dei fatti analizzati nel merito, non già l'unica possibile logica lettura, ma solo una delle possibili differenti (peraltro illogiche) letture. 1.1. Ciò posto, la Corte territoriale ha diffusamente argomentato il proprio convincimento, riconoscendo, proprio in ragione del corretto apprezzamento delle circostanze di fatto analizzate, la sicura volontà dell'agente di conseguire (già con il primo conato realizzato) un risultato locupletativo attraverso la minaccia armata portata alla persona offesaiacconnpagnata dalla richiesta di consegna del denaro custodito in cassa. Del resto, un differente orientamento della volontà è stato solo dedotto dal ricorrente, mentre la persona offesa ha espressamente riferito di aver avvertito la minaccia subita come seria ed effettiva. 1.2. Quanto alla eccepita desistenza volontaria, la Corte di merito ha argomentato in ordine alla non volontarietà della desistenza dal proposito, determinata sia dalla presenza di telecamere, delle quali l'agente si avvedeva solo dopo aver portato la prima minaccia armata, che dalla presenza al banco di altri soggetti. Inoltre, il Collegio intende dar seguito al consolidato orientamento giurisprudenziale che stima inefficace la desistenza intervenuta a tentativo già compiuto (nei termini, Sez. 2, n. 16054, del 20/3/2018, Rv. 272677: In tema di reati di danno a forma libera, come la rapina, la desistenza volontaria, che presuppone un tentativo incompiuto, non è configurabile una volta che siano posti in essere gli atti da cui 4-32674/2021 origina il meccanismo causale capace di produrre l'evento, rispetto ai quali può operare, se il soggetto agente tiene una condotta attiva che valga a scongiurare l'evento, la diminuente per il cosiddetto recesso attivo.). La Corte di merito ha esplicitamente argomentato, valorizzando circostanze di fatto emerse nel corso del processo di merito, circa la compiutezza del tentativo, la cui dinamica causale era già stata completata con la minaccia armata alla persona e la precisa indicazione della cassa da predare. 1.3. Quanto alla recidiva qualificata contestata, l'effetto ingravescente, ancorché neutralizzato dal riconoscimento concorrente delle attenuanti generiche stimate equivalenti, è stato apprezzato dalla Corte valorizzando i numerosissimi e specifici precedenti penali, la cui data non recente è (argomenta la Corte) dovuta solo al lungo intervallo detentivo ed alla successiva applicazione della misura della sorveglianza speciale, dovendo quindi apprezzarsi come vivida la accresciuta pericolosità, come pure il maggior grado di colpevolezza, che il fatto più recente esprime ed attualizza. 2. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 1 febbraio 2022. Il Consigliere
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