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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 aprile 2022

Cassazione n. 30522/2022

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seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1.971 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svoltd dal i here [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso --- relativo alla violazione di legge in relazione all'art. 348 cod. pen. e alla mancata assunzione di una prova decisiva cori riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello puntualmente motivato in ordine alle i agioni per le quali aveva disatteso le dichiarazioni della Schiavinato, di cui la difesa lamenta la omessa o travisata valutazione.

Osservato che il secondo motivo di ricorso - relativo alla violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello congruamente motivato su entrambi i punti; in particolare, il Collegio di appello ha ritenuto eccessiva la riduzione della sanzione pari al massimo di 1/3, tenuto conto dei numerosi precedenti specifici dell'imputato e ha ritenuto congrua la pena inflitta, alla luce della intensità del dolo e della gravità delle offese procurate ai pazienti.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inE,Inmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] fiere estensore il Prgs

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/08/1.971 avverso la sentenza del 10/09/2021 emessa dalla Corte d'appello di Torino visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svoltd dal i here [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso --- relativo alla violazione di legge in relazione all'art. 348 cod. pen. e alla mancata assunzione di una prova decisiva cori riferimento alla testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] - è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello puntualmente motivato in ordine alle i agioni per le quali aveva disatteso le dichiarazioni della Schiavinato, di cui la difesa lamenta la omessa o travisata valutazione. Osservato che il secondo motivo di ricorso - relativo alla violazione di legge con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella loro massima estensione e al trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo - non è consentito dalla legge in sede di legittimità, avendo la Corte di appello congruamente motivato su entrambi i punti; in particolare, il Collegio di appello ha ritenuto eccessiva la riduzione della sanzione pari al massimo di 1/3, tenuto conto dei numerosi precedenti specifici dell'imputato e ha ritenuto congrua la pena inflitta, alla luce della intensità del dolo e della gravità delle offese procurate ai pazienti. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inE,Inmissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, Così deciso il 29 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] fiere estensore il Prgs
Sentenza Cassazione n. 30522/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris