Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 4

Cassazione n. 12886/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], con cuiha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] delegato del Tribunale di Palermo, con sentenza del 16 ottobre2025, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, da [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso il decreto del giudice con il quale erastata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statopresentata nell’ambito di un procedimento penale.Il richiedente, imputato nel procedimento penale n. 13172/2022 R.G.N.R.,nell’istanza presentata il 27 gennaio 2025 aveva indicato i membri della suafamiglia anagrafica, composta, oltre che da sé, dalla compagna e dal figlio(nato nel 1994) e autocertificato di trovarsi nelle condizioni previste perl’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avendo percepito nell’anno 2022un reddito annuale imponibile pari ad euro 8.472,00, nonché per l’anno 2023 unreddito pari ad euro 7.670,00.Il primo giudice, ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002,assumendo che il reddito complessivo dichiarato non fosse verosimile in quantoinsufficiente al sostentamento del nucleo famigliare e ribadendo che dovevanoessere dichiarati i redditi di tutti i componenti il nucleo famigliare, anche dalavoro in nero o da attività illecita, aveva ordinato al richiedente di integrarel’istanza in tale senso o di specificare come il nucleo famigliare potesseprovvedere ai bisogni primari; D’Amico aveva riscontrato la richiesta,precisando che l’istanza di ammissione era completa di tutti gli elementiessenziali previsti dalla normativa di riferimento e invitando il giudice adavvalersi dei poteri di cui all’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, ovvero atrasmettere l’istanza alla Guardia di Finanza per gli accertamenti del caso; ilgiudice, indi, non essendo pervenuta risposta alla richiesta di integrazione,aveva “rigettato” l’istanza.2.

Avverso il provvedimento del giudice dell’opposizione, D’Amico, per iltramite del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con cuiha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 76,78, 79, 95 e 96 d.P.R.n. 115/2002.Il difensore osserva che all’istanza di ammissione erano stati allegati imodelli Isee per i relativi periodi di riferimento: tali modelli, lungi dall’essere unamera riproduzione/certificazione delle dichiarazioni rese dal contribuente,costituiscono atto pubblico facente fede fino a querela di falso che rileva lasituazione reddituale di tutti i componenti il nucleo famigliare.Il titolo di occupazione dell’immobile di residenza del nucleo famigliare non èoggetto di obbligatoria allegazione, in quanto la proprietà immobiliare rilevasolo ai fini degli sgravi fiscali e la pigione per locazione è stata contemplata allavoce detrazione per spese e franchigie del nucleo.Più in generale, secondo il difensore, il giudice avrebbe dovuto azionare ipoteri previsti dall’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, in quanto al momentodella presentazione dell’istanza non sussisteva alcun tipo di documentazioneintegrativa o suppletiva che potesse avere rilievo ai fini della ammissione; ilprovvedimento impugnato aveva omesso di indicare qualsivoglia ragione ostativaall’esercizio di tale potere.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe potuto valorizzare gli eventuali redditi illeciticollegati al procedimento pendente, ancora sub iudice.

La Corte di cassazione,peraltro, ha già stabilito l’illegittimità del rigetto di una istanza di ammissione alpatrocinio motivata unicamente sulla inverosimiglianza di una dichiarazione diredditi pari a zero, in quanto il giudice deve esercitare i poteri di accertamentoprevisti dalla legge qualora nutra dubbi sulla veridicità della dichiarazione (Sez.4, n. 16118/2025).

Peraltro, il potere dell’ufficio di sollecitazione alla parte e diaccertamento si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto dell’istanza, ilcui scopo è appunto la verifica delle condizioni di ammissibilità del beneficio,stante l’effetto integralmente devolutivo del medesimo e l’inutilità di un processoin opposizione che, decidendo allo stato degli atti, frustri lo scopo dell’istituto(Sez. 4, n. 38008/2023).3.

Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.4.

Il difensore del ricorrente, con memoria del 2 febbraio 2026, ha insistitoper accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.2.

Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, ilricorrente nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentataal Tribunale di Palermo in data 27 gennaio 2025 aveva indicato i membridella sua famiglia anagrafica (composta da sé, dalla compagna e dal figlio) eautocertificato di trovarsi nelle condizioni previste per l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, avendo percepito nell’anno 2022 un redditoannuale imponibile pari ad euro 8.472,00, nonché nell’anno 2023 un reddito pariad euro 7.670,00.Il Tribunale, con una prima ordinanza interlocutoria datata 7 aprile 2015,aveva rilevato: che nella istanza era stato dichiarato un reddito complessivoinverosimile in considerazione della composizione del nucleo famigliare e chenon si comprendeva come l’istante ed il nucleo famigliare provvedessero al lorosostentamento; che dovevano essere indicati “i redditi di tutti i componenti lafamiglia anagrafica anche da lavoro in nero o attività illecita” e “in caso diassenza di tali redditi” , doveva essere specificato come il nucleo provvedesse aipropri bisogni primari.

In ragione di tali premesse aveva ordinato di provvederealle richieste integrazioni entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.Il ricorrente D’Amico aveva risposto con nota del 24 aprile 2025,affermando di aver “ottemperato ai presupposti formali e sostanziali richiestidalla normativa agli artt. 76, 78, 79 e 94 d.P.R. n. 115/2002” e osservando cheil Tribunale poteva avvalersi dei propri poteri, ovvero trasmettere l’istanza allaGuardia di Finanza ex art. 95, comma 2 d.P.R. cit. (rectius 96, comma 2) per gliaccertamenti del caso.Il Tribunale, in data 20 maggio 2025, aveva adottato il provvedimentodecisorio: rilevando che l’istanza avrebbe dovuto essere integrata come dapregressa disposizione del giudice e che “l’integrazione non era pervenuta,avendo il difensore reiterato l’istanza senza fornire alcuno dei chiarimentirichiesti”, aveva rigettato l’istanza.3.

Con il provvedimento impugnato il giudice dell’opposizione ha rigettato ilricorso, ribadendo che il potere del giudice di trasmettere l’istanza allaGuardia di Finanza per le necessarie verifiche è stato congegnato dal legislatorein termini di mera facoltà rimessa all’apprezzamento del giudice e che nel caso dispecie l’esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 79, comma 3, d.P.R. n.115/2002 da parte del primo giudice non poteva ritenersi irragionevole, postoche la certificazione Isee allegata all’istanza originava in parte dalle dichiarazionidell’istante e non dava contezza del titolo di occupazione dell’immobile diresidenza e che il richiedente esercitava in modo irregolare l’attività di raccoltadi rifiuti.4.

Il ricorrente, nel dedurre in sede di ricorso per cassazione la illegittimitàdel provvedimento emesso dal giudice dell’opposizione, ha formulato due diversirilievi: da un lato, ha ribadito che l’istanza di ammissione presentata eraconforme ai requisiti previsti dall’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 e che pertanto, alpiù, il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi ex art. 96, comma 2,al fine di verificare la veridicità dei dati indicati, ma non già formulare richiesta diintegrazione di documentazione; dall’altro, ha censurato il mancato esercizio daparte del giudice dell’opposizione del potere di ufficio di sollecitazione alla parte,ex art. 79, comma 3, e di accertamento ex art. 96, comma 2, d.P.R. n.115/2002, stante l’effetto integralmente devolutivo del giudizio di opposizione ela inutilità di un processo che, decidendo allo stato degli atti frustri lo scopodell’istituto, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con lasentenza Sez. 4, n. 30008/2023.Entrambi i rilievi sono infondati nei termini che si diranno.5.

Sotto il primo profilo, relativo al sindacato del potere del giudice di primecure di richiedere l’integrazione di documentazione, si osserva che l’art. 79d.P.R. n. 115/2002 dopo avere elencato il contenuto della richiesta diammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede, al comma 3, che gliinteressati, se il giudice procedente (o il consiglio dell’ordine degli avvocaticompetente a provvedere in via anticipata nel caso di istanza presentata nelprocesso civile, amministrativo, contabile e tributario) lo richiedono, sono tenuti,a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessariaad accertare la veridicità di quanto in essa indicato.

Correlativamente, al fine diconciliare le ragioni sottese alla richiesta di chiarimenti, funzionaleall’accertamento della veridicità di quanto in essa indicato, con le finalitàdell’istituto strettamente connesso al diritto di difesa, ovvero per permettere larapida conclusione del procedimento avviato dall’istanza di ammissione albeneficio, l’art. 94, comma 1 d.P.R. n. 115/2002 prevede che ove vi siaimpossibilità di presentare la documentazione richiesta ex art. 79, comma 3, èconsentito provvedere mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione,sempre a pena di inammissibilità dell’istanza.La sanzione di inammissibilità a cui va incontro l’istanza nel caso in cui ilsoggetto richiedente non ottemperi alla richiesta di integrazione ex art. 79,comma 3 d.P.R. n. 115/2002 è ricollegata, dunque, per espressa previsionenormativa alla inottemperanza.In proposito questa Corte, con la sentenza Sez. 4,n. 36691 del 11/09/2025, Rv. 288856, ha già avuto modo di precisare chel'interessato, in caso di richiesta di integrazione, a pena di inammissibilitàdell'istanza è tenuto, ex art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, ad ottemperarealla richiesta di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicitàdi quanto dichiarato e non può sottrarsi all'adempimento, adducendo l'irrilevanzao la non pertinenza della stessa ai fini dell'ammissione al beneficio.

Con talepronuncia si è condivisibilmente rilevato che la richiesta di chiarimenti è volta averificare la veridicità di quanto indicato nell’istanza e afferisce, dunque, “allecondizioni di ammissibilità della istanza e non al diritto di essere ammesso albeneficio”: una volta ottemperata la richiesta di integrazione, il soggetto istantepotrà sindacare in sede di ricorso in opposizione l’eventuale provvedimento didiniego della ammissione.

E ciò, sia che quel diniego discenda dallainammissibilità dell’istanza, secondo le previsioni dei commi 1 e 3 dell’art. 79, siache discenda dal giudizio di insussistenza delle condizioni di ammissione albeneficio.Nel caso di specie, il giudice di prime cure, dando atto che il soggetto istantenon aveva ottemperato alla richiesta di integrazione, ha nominalmente“rigettato” l’istanza, ma sostanzialmente ne ha dichiarato l’inammissibilità aisensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002.

Il provvedimento è statoritenuto legittimo dal giudice dell’opposizione, il quale ha rilevato, come già si èindicato, che l’esercizio del potere di cui all’art. 79, comma 3, da parte delgiudice di prime cure non era stato irragionevole.6.

Il secondo profilo di censura, con cui il ricorrente lamenta che il giudicedella opposizione non abbia disposto l’acquisizione della documentazione nonprodotta davanti al primo giudice, ovvero non abbia attivato i poteri diaccertamento da demandare alla Guardia di Finanza, involge il tema dellanatura dell’opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002.6.1.

Occorre muovere dal principio che l’opposizione ex art. 99 d.P.R.115/2002 costituisce un rimedio straordinario e atipico, che può essere azionatosia per il decreto che respinge o dichiara inammissibile l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, sia per il decreto di revoca dell’ammissione (Sez.U., n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667).

Questa Corte ha giàprecisato che «pur costituendo l'opposizione ex art. 99 un rimedio straordinarioed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell'area deglistrumenti impugnatori, con i quali - cioè - si fa valere una censura avverso unprocessuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio inpeius» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134).Il tema dei poteri del giudice della opposizione, peraltro, deve esseretrattato in maniera distinta in relazione all’oggetto della impugnazione, che,come visto, può essere un provvedimento di inammissibilità della istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero un provvedimento dirigetto di detta istanza.Nella vicenda processuale oggetto del ricorso, l’opposizione è stataproposta avverso un provvedimento, nella sostanza, di inammissibilità dellaistanza di ammissione, sicché la verifica deve essere compiuta in relazione a taletipologia di pronuncia.

La precisazione non è irrilevante, giacché l’orientamentorichiamato dal ricorrente secondo cui “il potere dell’ufficio di sollecitazione allaparte (art. 79) e di accertamento (art. 96, comma 2) si estende anche al giudiziodi opposizione al rigetto, il cui scopo è appunto la verifica delle condizionidell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo delmedesimo e l'inutilità di un processo che, decidendo allo stato degli atti, frustri loscopo dell'istituto” (così Sez. 4 n.38008 del 09/06/2023 non mass.) è riferito,appunto, all’ ipotesi della opposizione avverso un provvedimento di rigetto.

Ilrichiamo, dunque, a tale pronuncia nel caso che ci occupa non è pertinente.6.2.

In linea generale la pronuncia di inammissibilità è collegata alle ragionidi garanzia ed economia processuale che richiedono che le istanze sianoproposte da soggetti in possesso di determinati requisiti, entro rigorosi termini,secondo specifiche forme e con contenuti definiti, ossia nel rispetto di precisipresupposti, fissati puntualmente dal legislatore.Limitando l’analisi alla impugnazione del provvedimento di inammissibilitàdell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si deve ricordareche l’art. 79 comma 1 d.P.R. n. 115/2002 prevede, appunto a pena diinammissibilità, che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statoabbia il contenuto ivi indicato; il comma 3 dello stesso articolo prevede ladeclaratoria di inammissibilità della istanza nell’ipotesi in cui il soggetto nonottemperi alla richiesta del giudice di produrre la documentazione necessaria adaccertare la veridicità di quanto in essa accertato.Il provvedimento di inammissibilità dell’istanza attiene, in entrambe leipotesi, alla valutazione, preliminare, di insussistenza dei requisiti perché lastessa possa essere presa in considerazione dal giudice procedente e precludequalsiasi valutazione del merito, che può intervenire solo nel caso di una istanzaricevibile, perché rispondente ai requisiti formali previsti dalla legge.Ne consegue che nel caso in cui l’opposizione abbia ad oggetto unprovvedimento di inammissibilità, proprio in ragione del principio devolutivo, ilgiudice dell’opposizione non può attivare il potere di sollecitare la parte aprodurre la documentazione integrativa e il potere di demandare accertamentialla Guardia di Finanza; correlativamente la parte non può integrare la domandamancante dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 79, comma 1, d.P.R. n.309/90, né produrre i documenti richiesti dal primo giudice ai fini dellaammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n.115/2002.Diversamente opinando, si vanificherebbe la stessa previsione diinammissibilità dell’istanza prevista dalla normativa indicata.

Il giudizio diopposizione avverso un provvedimento di inammissibilità dell’istanza, dunque,non potrà che essere fondato sugli stessi atti che aveva a disposizione il giudicedi prime cure.

E’ la stessa natura della pronuncia di inammissibilità, in quantopronuncia in rito, a “cristallizzare” il giudizio di opposizione sulla stessapiattaforma conoscitiva del giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] non ignora i recenti precedenti di questa Corte con cui si èaffermata la sussistenza in capo al giudice della opposizione, in caso di ricorsoavvero la pronuncia di inammissibilità della domanda, di acquisire di ufficio ladocumentazione mancante.Con la sentenza Sez. 4, n. 40208 del 07/11/2025, Rv. 288894 – 01,questa Corte, nell’affermare che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, glieffetti dell'ammissione al beneficio decorrono, non dalla data di presentazionedell'istanza, ma dal deposito della documentazione oggetto della richiesta diintegrazione formulata dal giudice, nel caso in cui lo stesso esso sia effettuato insede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115», ha affermato:che il procedimento di ammissione al beneficio è privo di termini preclusivi; chela documentazione può essere prodotta anche in sede di opposizione; che ilritardo incide solo sulla decorrenza degli effetti dell’ammissione.Nello stesso senso con la sentenza Sez. 4 n.20633 del 17/05/2022,Rv. 283215 – 01 (richiamata da quella su indicata), questa Corte prendendo inconsiderazione l’ipotesi di documentazione richiesta dal primo giudice e nonprodotta nel termine da questi fissato, nel rilevare che il termine ex art. 79,comma 3 d.P.R. n. 115/2022, non è perentorio e che la mancata o tardivaproduzione non determina decadenza, afferma che il giudice dell’opposizione,conservando poteri integrativi, può acquisire la produzione tardiva econseguentemente ammettere al beneficio.Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], tali sentenze non si confrontano con la natura delladeclaratoria di inammissibilità, quale pronunciamento in rito, che “sanziona” lapresentazione di una istanza formulata senza rispettare i presupposti fissati dallegislatore.

Tale istanza non può valere ad attivare il potere del giudice dipronunciarsi sul merito con la conseguenza che, nel caso di opposizione avversoil provvedimento di inammissibilità, non può configurarsi nel relativo giudizio ilpotere della parte di integrare la documentazione mancante e il potere delgiudice di acquisire tale documentazione e valutare così il merito delladomanda.6.3.

Valutando la ricaduta di tali principi nel caso oggetto del presentericorso, si osserva che il provvedimento impugnato con l’opposizione, sebbeneformalmente di rigetto, era in realtà, nella sostanza, di inammissibilitàdell’istanza per mancata ottemperanza dell’istante alla richiesta di integrazioneformulata dal giudice ex art. 79 comma 3 d.P.R. n. 115/2002.

L’ opposizione,dunque, non poteva che riguardare il contenuto del provvedimento impugnato,ovvero la declaratoria di inammissibilità della istanza sulla base degli atti adisposizione del primo giudice.7.

Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deciso il 10 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
di Palermoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], con cuiha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] delegato del Tribunale di Palermo, con sentenza del 16 ottobre2025, ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 99 d.P.R. 30 maggio2002 n. 115, da [OSCURATO:PERSONA]Amico avverso il decreto del giudice con il quale erastata rigettata l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statopresentata nell’ambito di un procedimento penale.Il richiedente, imputato nel procedimento penale n. 13172/2022 R.G.N.R.,nell’istanza presentata il 27 gennaio 2025 aveva indicato i membri della suafamiglia anagrafica, composta, oltre che da sé, dalla compagna e dal figlio(nato nel 1994) e autocertificato di trovarsi nelle condizioni previste perl’ammissione al patrocinio a spese dello Stato avendo percepito nell’anno 2022un reddito annuale imponibile pari ad euro 8.472,00, nonché per l’anno 2023 unreddito pari ad euro 7.670,00.Il primo giudice, ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002,assumendo che il reddito complessivo dichiarato non fosse verosimile in quantoinsufficiente al sostentamento del nucleo famigliare e ribadendo che dovevanoessere dichiarati i redditi di tutti i componenti il nucleo famigliare, anche dalavoro in nero o da attività illecita, aveva ordinato al richiedente di integrarel’istanza in tale senso o di specificare come il nucleo famigliare potesseprovvedere ai bisogni primari; D’Amico aveva riscontrato la richiesta,precisando che l’istanza di ammissione era completa di tutti gli elementiessenziali previsti dalla normativa di riferimento e invitando il giudice adavvalersi dei poteri di cui all’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, ovvero atrasmettere l’istanza alla Guardia di Finanza per gli accertamenti del caso; ilgiudice, indi, non essendo pervenuta risposta alla richiesta di integrazione,aveva “rigettato” l’istanza.2. Avverso il provvedimento del giudice dell’opposizione, D’Amico, per iltramite del difensore, ha proposto ricorso formulando un unico motivo, con cuiha dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 76,78, 79, 95 e 96 d.P.R.n. 115/2002.Il difensore osserva che all’istanza di ammissione erano stati allegati imodelli Isee per i relativi periodi di riferimento: tali modelli, lungi dall’essere unamera riproduzione/certificazione delle dichiarazioni rese dal contribuente,costituiscono atto pubblico facente fede fino a querela di falso che rileva lasituazione reddituale di tutti i componenti il nucleo famigliare.Il titolo di occupazione dell’immobile di residenza del nucleo famigliare non èoggetto di obbligatoria allegazione, in quanto la proprietà immobiliare rilevasolo ai fini degli sgravi fiscali e la pigione per locazione è stata contemplata allavoce detrazione per spese e franchigie del nucleo.Più in generale, secondo il difensore, il giudice avrebbe dovuto azionare ipoteri previsti dall’art. 96, comma 2, d.P.R. n. 115/2002, in quanto al momentodella presentazione dell’istanza non sussisteva alcun tipo di documentazioneintegrativa o suppletiva che potesse avere rilievo ai fini della ammissione; ilprovvedimento impugnato aveva omesso di indicare qualsivoglia ragione ostativaall’esercizio di tale potere.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, non avrebbe potuto valorizzare gli eventuali redditi illeciticollegati al procedimento pendente, ancora sub iudice. La Corte di cassazione,peraltro, ha già stabilito l’illegittimità del rigetto di una istanza di ammissione alpatrocinio motivata unicamente sulla inverosimiglianza di una dichiarazione diredditi pari a zero, in quanto il giudice deve esercitare i poteri di accertamentoprevisti dalla legge qualora nutra dubbi sulla veridicità della dichiarazione (Sez.4, n. 16118/2025). Peraltro, il potere dell’ufficio di sollecitazione alla parte e diaccertamento si estende anche al giudizio di opposizione al rigetto dell’istanza, ilcui scopo è appunto la verifica delle condizioni di ammissibilità del beneficio,stante l’effetto integralmente devolutivo del medesimo e l’inutilità di un processoin opposizione che, decidendo allo stato degli atti, frustri lo scopo dell’istituto(Sez. 4, n. 38008/2023).3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], hapresentato conclusioni scritte con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio delprovvedimento impugnato.4. Il difensore del ricorrente, con memoria del 2 febbraio 2026, ha insistitoper accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso deve essere rigettato, in quanto infondato il motivo.2. Come sintetizzato in sede di ricostruzione del fatto processuale, ilricorrente nell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato presentataal Tribunale di Palermo in data 27 gennaio 2025 aveva indicato i membridella sua famiglia anagrafica (composta da sé, dalla compagna e dal figlio) eautocertificato di trovarsi nelle condizioni previste per l’ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, avendo percepito nell’anno 2022 un redditoannuale imponibile pari ad euro 8.472,00, nonché nell’anno 2023 un reddito pariad euro 7.670,00.Il Tribunale, con una prima ordinanza interlocutoria datata 7 aprile 2015,aveva rilevato: che nella istanza era stato dichiarato un reddito complessivoinverosimile in considerazione della composizione del nucleo famigliare e chenon si comprendeva come l’istante ed il nucleo famigliare provvedessero al lorosostentamento; che dovevano essere indicati “i redditi di tutti i componenti lafamiglia anagrafica anche da lavoro in nero o attività illecita” e “in caso diassenza di tali redditi” , doveva essere specificato come il nucleo provvedesse aipropri bisogni primari. In ragione di tali premesse aveva ordinato di provvederealle richieste integrazioni entro 15 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza.Il ricorrente D’Amico aveva risposto con nota del 24 aprile 2025,affermando di aver “ottemperato ai presupposti formali e sostanziali richiestidalla normativa agli artt. 76, 78, 79 e 94 d.P.R. n. 115/2002” e osservando cheil Tribunale poteva avvalersi dei propri poteri, ovvero trasmettere l’istanza allaGuardia di Finanza ex art. 95, comma 2 d.P.R. cit. (rectius 96, comma 2) per gliaccertamenti del caso.Il Tribunale, in data 20 maggio 2025, aveva adottato il provvedimentodecisorio: rilevando che l’istanza avrebbe dovuto essere integrata come dapregressa disposizione del giudice e che “l’integrazione non era pervenuta,avendo il difensore reiterato l’istanza senza fornire alcuno dei chiarimentirichiesti”, aveva rigettato l’istanza.3. Con il provvedimento impugnato il giudice dell’opposizione ha rigettato ilricorso, ribadendo che il potere del giudice di trasmettere l’istanza allaGuardia di Finanza per le necessarie verifiche è stato congegnato dal legislatorein termini di mera facoltà rimessa all’apprezzamento del giudice e che nel caso dispecie l’esercizio della facoltà riconosciuta dall’art. 79, comma 3, d.P.R. n.115/2002 da parte del primo giudice non poteva ritenersi irragionevole, postoche la certificazione Isee allegata all’istanza originava in parte dalle dichiarazionidell’istante e non dava contezza del titolo di occupazione dell’immobile diresidenza e che il richiedente esercitava in modo irregolare l’attività di raccoltadi rifiuti.4. Il ricorrente, nel dedurre in sede di ricorso per cassazione la illegittimitàdel provvedimento emesso dal giudice dell’opposizione, ha formulato due diversirilievi: da un lato, ha ribadito che l’istanza di ammissione presentata eraconforme ai requisiti previsti dall’art. 79 d.P.R. n. 115/2002 e che pertanto, alpiù, il giudice avrebbe dovuto esercitare i poteri officiosi ex art. 96, comma 2,al fine di verificare la veridicità dei dati indicati, ma non già formulare richiesta diintegrazione di documentazione; dall’altro, ha censurato il mancato esercizio daparte del giudice dell’opposizione del potere di ufficio di sollecitazione alla parte,ex art. 79, comma 3, e di accertamento ex art. 96, comma 2, d.P.R. n.115/2002, stante l’effetto integralmente devolutivo del giudizio di opposizione ela inutilità di un processo che, decidendo allo stato degli atti frustri lo scopodell’istituto, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con lasentenza Sez. 4, n. 30008/2023.Entrambi i rilievi sono infondati nei termini che si diranno.5. Sotto il primo profilo, relativo al sindacato del potere del giudice di primecure di richiedere l’integrazione di documentazione, si osserva che l’art. 79d.P.R. n. 115/2002 dopo avere elencato il contenuto della richiesta diammissione al patrocinio a spese dello Stato prevede, al comma 3, che gliinteressati, se il giudice procedente (o il consiglio dell’ordine degli avvocaticompetente a provvedere in via anticipata nel caso di istanza presentata nelprocesso civile, amministrativo, contabile e tributario) lo richiedono, sono tenuti,a pena di inammissibilità dell’istanza, a produrre la documentazione necessariaad accertare la veridicità di quanto in essa indicato. Correlativamente, al fine diconciliare le ragioni sottese alla richiesta di chiarimenti, funzionaleall’accertamento della veridicità di quanto in essa indicato, con le finalitàdell’istituto strettamente connesso al diritto di difesa, ovvero per permettere larapida conclusione del procedimento avviato dall’istanza di ammissione albeneficio, l’art. 94, comma 1 d.P.R. n. 115/2002 prevede che ove vi siaimpossibilità di presentare la documentazione richiesta ex art. 79, comma 3, èconsentito provvedere mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione,sempre a pena di inammissibilità dell’istanza.La sanzione di inammissibilità a cui va incontro l’istanza nel caso in cui ilsoggetto richiedente non ottemperi alla richiesta di integrazione ex art. 79,comma 3 d.P.R. n. 115/2002 è ricollegata, dunque, per espressa previsionenormativa alla inottemperanza.In proposito questa Corte, con la sentenza Sez. 4,n. 36691 del 11/09/2025, Rv. 288856, ha già avuto modo di precisare chel'interessato, in caso di richiesta di integrazione, a pena di inammissibilitàdell'istanza è tenuto, ex art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002, ad ottemperarealla richiesta di produrre la documentazione necessaria ad accertare la veridicitàdi quanto dichiarato e non può sottrarsi all'adempimento, adducendo l'irrilevanzao la non pertinenza della stessa ai fini dell'ammissione al beneficio. Con talepronuncia si è condivisibilmente rilevato che la richiesta di chiarimenti è volta averificare la veridicità di quanto indicato nell’istanza e afferisce, dunque, “allecondizioni di ammissibilità della istanza e non al diritto di essere ammesso albeneficio”: una volta ottemperata la richiesta di integrazione, il soggetto istantepotrà sindacare in sede di ricorso in opposizione l’eventuale provvedimento didiniego della ammissione. E ciò, sia che quel diniego discenda dallainammissibilità dell’istanza, secondo le previsioni dei commi 1 e 3 dell’art. 79, siache discenda dal giudizio di insussistenza delle condizioni di ammissione albeneficio.Nel caso di specie, il giudice di prime cure, dando atto che il soggetto istantenon aveva ottemperato alla richiesta di integrazione, ha nominalmente“rigettato” l’istanza, ma sostanzialmente ne ha dichiarato l’inammissibilità aisensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n. 115/2002. Il provvedimento è statoritenuto legittimo dal giudice dell’opposizione, il quale ha rilevato, come già si èindicato, che l’esercizio del potere di cui all’art. 79, comma 3, da parte delgiudice di prime cure non era stato irragionevole.6. Il secondo profilo di censura, con cui il ricorrente lamenta che il giudicedella opposizione non abbia disposto l’acquisizione della documentazione nonprodotta davanti al primo giudice, ovvero non abbia attivato i poteri diaccertamento da demandare alla Guardia di Finanza, involge il tema dellanatura dell’opposizione ex art. 99 d.P.R. n.115/2002.6.1. Occorre muovere dal principio che l’opposizione ex art. 99 d.P.R.115/2002 costituisce un rimedio straordinario e atipico, che può essere azionatosia per il decreto che respinge o dichiara inammissibile l’istanza di ammissione alpatrocinio a spese dello Stato, sia per il decreto di revoca dell’ammissione (Sez.U., n. 36168 del 14/07/2004, Pangallo, Rv. 228667). Questa Corte ha giàprecisato che «pur costituendo l'opposizione ex art. 99 un rimedio straordinarioed atipico, non si può dubitare che esso debba essere catalogato nell'area deglistrumenti impugnatori, con i quali - cioè - si fa valere una censura avverso unprocessuale penale in tema di effetto devolutivo e di divieto di reformatio inpeius» (così, in motivazione, Sez. 4, n. 12491 del 02/03/2011, Rv. 250134).Il tema dei poteri del giudice della opposizione, peraltro, deve esseretrattato in maniera distinta in relazione all’oggetto della impugnazione, che,come visto, può essere un provvedimento di inammissibilità della istanza diammissione al patrocinio a spese dello Stato, ovvero un provvedimento dirigetto di detta istanza.Nella vicenda processuale oggetto del ricorso, l’opposizione è stataproposta avverso un provvedimento, nella sostanza, di inammissibilità dellaistanza di ammissione, sicché la verifica deve essere compiuta in relazione a taletipologia di pronuncia. La precisazione non è irrilevante, giacché l’orientamentorichiamato dal ricorrente secondo cui “il potere dell’ufficio di sollecitazione allaparte (art. 79) e di accertamento (art. 96, comma 2) si estende anche al giudiziodi opposizione al rigetto, il cui scopo è appunto la verifica delle condizionidell'ammissione al beneficio, stante l'effetto integralmente devolutivo delmedesimo e l'inutilità di un processo che, decidendo allo stato degli atti, frustri loscopo dell'istituto” (così Sez. 4 n.38008 del 09/06/2023 non mass.) è riferito,appunto, all’ ipotesi della opposizione avverso un provvedimento di rigetto. Ilrichiamo, dunque, a tale pronuncia nel caso che ci occupa non è pertinente.6.2. In linea generale la pronuncia di inammissibilità è collegata alle ragionidi garanzia ed economia processuale che richiedono che le istanze sianoproposte da soggetti in possesso di determinati requisiti, entro rigorosi termini,secondo specifiche forme e con contenuti definiti, ossia nel rispetto di precisipresupposti, fissati puntualmente dal legislatore.Limitando l’analisi alla impugnazione del provvedimento di inammissibilitàdell’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si deve ricordareche l’art. 79 comma 1 d.P.R. n. 115/2002 prevede, appunto a pena diinammissibilità, che l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Statoabbia il contenuto ivi indicato; il comma 3 dello stesso articolo prevede ladeclaratoria di inammissibilità della istanza nell’ipotesi in cui il soggetto nonottemperi alla richiesta del giudice di produrre la documentazione necessaria adaccertare la veridicità di quanto in essa accertato.Il provvedimento di inammissibilità dell’istanza attiene, in entrambe leipotesi, alla valutazione, preliminare, di insussistenza dei requisiti perché lastessa possa essere presa in considerazione dal giudice procedente e precludequalsiasi valutazione del merito, che può intervenire solo nel caso di una istanzaricevibile, perché rispondente ai requisiti formali previsti dalla legge.Ne consegue che nel caso in cui l’opposizione abbia ad oggetto unprovvedimento di inammissibilità, proprio in ragione del principio devolutivo, ilgiudice dell’opposizione non può attivare il potere di sollecitare la parte aprodurre la documentazione integrativa e il potere di demandare accertamentialla Guardia di Finanza; correlativamente la parte non può integrare la domandamancante dei requisiti di ammissibilità previsti dall’art. 79, comma 1, d.P.R. n.309/90, né produrre i documenti richiesti dal primo giudice ai fini dellaammissibilità della domanda ai sensi dell’art. 79, comma 3, d.P.R. n.115/2002.Diversamente opinando, si vanificherebbe la stessa previsione diinammissibilità dell’istanza prevista dalla normativa indicata. Il giudizio diopposizione avverso un provvedimento di inammissibilità dell’istanza, dunque,non potrà che essere fondato sugli stessi atti che aveva a disposizione il giudicedi prime cure. E’ la stessa natura della pronuncia di inammissibilità, in quantopronuncia in rito, a “cristallizzare” il giudizio di opposizione sulla stessapiattaforma conoscitiva del giudice di primo grado.[OSCURATO:PERSONA] non ignora i recenti precedenti di questa Corte con cui si èaffermata la sussistenza in capo al giudice della opposizione, in caso di ricorsoavvero la pronuncia di inammissibilità della domanda, di acquisire di ufficio ladocumentazione mancante.Con la sentenza Sez. 4, n. 40208 del 07/11/2025, Rv. 288894 – 01,questa Corte, nell’affermare che «in tema di patrocinio a spese dello Stato, glieffetti dell'ammissione al beneficio decorrono, non dalla data di presentazionedell'istanza, ma dal deposito della documentazione oggetto della richiesta diintegrazione formulata dal giudice, nel caso in cui lo stesso esso sia effettuato insede di opposizione ex art. 99 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115», ha affermato:che il procedimento di ammissione al beneficio è privo di termini preclusivi; chela documentazione può essere prodotta anche in sede di opposizione; che ilritardo incide solo sulla decorrenza degli effetti dell’ammissione.Nello stesso senso con la sentenza Sez. 4 n.20633 del 17/05/2022,Rv. 283215 – 01 (richiamata da quella su indicata), questa Corte prendendo inconsiderazione l’ipotesi di documentazione richiesta dal primo giudice e nonprodotta nel termine da questi fissato, nel rilevare che il termine ex art. 79,comma 3 d.P.R. n. 115/2022, non è perentorio e che la mancata o tardivaproduzione non determina decadenza, afferma che il giudice dell’opposizione,conservando poteri integrativi, può acquisire la produzione tardiva econseguentemente ammettere al beneficio.Ad avviso del [OSCURATO:PERSONA], tali sentenze non si confrontano con la natura delladeclaratoria di inammissibilità, quale pronunciamento in rito, che “sanziona” lapresentazione di una istanza formulata senza rispettare i presupposti fissati dallegislatore. Tale istanza non può valere ad attivare il potere del giudice dipronunciarsi sul merito con la conseguenza che, nel caso di opposizione avversoil provvedimento di inammissibilità, non può configurarsi nel relativo giudizio ilpotere della parte di integrare la documentazione mancante e il potere delgiudice di acquisire tale documentazione e valutare così il merito delladomanda.6.3. Valutando la ricaduta di tali principi nel caso oggetto del presentericorso, si osserva che il provvedimento impugnato con l’opposizione, sebbeneformalmente di rigetto, era in realtà, nella sostanza, di inammissibilitàdell’istanza per mancata ottemperanza dell’istante alla richiesta di integrazioneformulata dal giudice ex art. 79 comma 3 d.P.R. n. 115/2002. L’ opposizione,dunque, non poteva che riguardare il contenuto del provvedimento impugnato,ovvero la declaratoria di inammissibilità della istanza sulla base degli atti adisposizione del primo giudice.7. Al rigetto del ricorso segue, ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Deciso il 10 febbraio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAnna [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 12886/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris