CassazionesentenzaSezione LDecisione del 8 febbraio 2023
Cassazione n. 18205/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11920/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:PERSONA] S.P.A.) , in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA,[OSCURATO:PERSONA] n. 13, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] , FRANCESCA OCCHINOcongiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA]., siglabile ITALIANA [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore,elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende congiuntamente e disgiuntamenteall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 449/2017 , depositata il15/12/2017, R.G.N. 244/2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal ConsigliereDott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Genova ha confermato la sentenza del Tribunale di Imperia che, decidendo sui ricorsi riuniti proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], accoglieva le domande con le quali i lavoratori avevano chiesto il pagamento di differenze retributive, contribuzione e trattamento di fine rapporto condannando [OSCURATO:PERSONA] s . r . l . e la committe nte Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. (poi divenuta [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in solido tra loro al pagamento delle somme per ciascuno individuate. Rigettava invece la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] per il Gas nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. che era stata chiamat a in garanzia per essere la Società Italiana per il Gas beneficiaria di una polizza fideiussoria stipulata dalla appaltatrice in suo favore. 1.1.Il giudice di appello, investito delle censure mosse alla sentenza di primo grado nella parte in cui era stata rigettat a la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., ha ricordato che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva stipulato una “ polizza fideiussoria per la cauzione definitiva” in riferimento al contratto di appalto stipulato con la Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]. con la quale era garantita la somma di €158.000 ,00 pari al 4% del costo dell'opera. 1.2. Il giudice di secondo grado ha evidenziato che all'art . 1 del contratto di garanzia ne era indicato l'oggetto e si era previsto che, nei limiti della somma garantita, la parte garante si impegn ava nei confronti della stazione appaltante a risarcire i danni da questa subiti in conseguenz a dell'inadempimento da parte del contraente delle obbligazioni previste nel contratto ed al pagamento delle somme pagate dalla stazione appaltante rispetto alle risultanze della liquidazione finale (lett. a); al rimborso delle maggiori somme pagate dalla stazione appaltante per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposte in danno del contraente (lett. b); al “rimborso delle eventuali somme pagate dalla [OSCURATO:PERSONA] per quanto dovuto dal contraente per inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere”(lett.c). 1.3. La Corte territoriale ha ritenuto che per il tenore letterale della clausola (“inadempienza e inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti” con riguardo alle disposizioni contrattuali e normative relative alla “tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere”) non fosse ricompresa nella previsione di cui alla lett. c ) del contratto di garanzia la responsabilità solidale dell'appaltanteai sensi dell'articolo 29 comma 2 del d.lgs. n. 276 del 2003poiché l'estensione della garanzia in via interpretativa ad inadempimenti e inosservanze di tipo diverso non trovava giustificazione nel suo letterale tenore né poteva essere desunta attraverso l’utilizzo di criteri di interpretazione integrativi. 1.4. Il giudice di appello ha ritenuto infatti che il contratto di appalto, ed in particolare il suo art. 12 , non potevano essere utilizzati per interpretare il contenuto della garanzia fideiussoria trattandosi di clausole convenute tra parti diverse. 1.5. Ha escluso poi che dal significato attribuito unilateralmente alla clausola da parte di uno dei contraenti (nello specifico il beneficiario) non si potesse desumere la malafede di uno dei contraenti. 1.6. Nel procedere all’interpretazione del contratto di garanzia e specificatamente della clausola sopra ricordata, ha ritenuto rilevante la denominazione data dalle parti: “garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva”. Ha infatti osservatoche ai sensi dell'articolo 113 comma 5 del d. lgsn. 163 del 2006 tale garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ha evidenziato che s i tratta di garanzia che ha ad oggetto il mancato o inesatto adempimento degli obblighi previsti dal contratto di appaltoe, a maggior conforto dell’ interpretazione, ha poi richiamato l'art. 2 del contratto di garanzia che concerne la durata: dalla stipula del contratto di appalto all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante del relativo certificato allorché è automaticamente svincolata estinguendosi ad ogni effetto. Una liberazione anticipata rispetto alle scadenze è possibile solo con la consegna dell'originale della scheda tecnica o con la comunicazione scritta della stazione appaltante al soggetto garante. La garanzia è poi progressivamente svincolata in conformità a quanto disposto dall'art. 30 comma 2 della legge n. 109 del 1994. In definitiva ha ritenuto che la clausola avesse ad oggetto la corretta esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto e non l'obbligazione solidale di cui all'art. 29 del d . lgs . n . 276 del 2003 sottolineando che, diversamente, non avrebbe alcun significato ancorare l'efficacia della stessa all'emissione dei certificati attestanti la regolarità delle opere eseguite. 2. Per la Cassazione della sentenza propone ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già Società Italiana per il [OSCURATO:SOCIETA]., affidato a quattro motivi. Compagnia Italiana di Previdenza, [OSCURATO:SOCIETA]., già Italiana [OSCURATO:SOCIETA]., ha resistito con tempestivo controricorso.[OSCURATO:PERSONA] spa ha depositato una memoria illustrativa in vista dell’adunanza fissata per la decisione in camera di consiglio della controversia e poi di nuovo in concomitanza con quella odierna in cui è stata nuovamente fissata per essere decisa unitamente ad altre controversie di contenuto analogo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Con il primo motivo di ricorso è denunciato , in relazione all’art. 360 primo comma n.5 c.p.c., l'omesso esame di circostanze decisive connesse alla garanzia fideiussoria con specifico riferimento all'impegno assuntod a Italiana [OSCURATO:SOCIETA]. con i l contratto del 15 febbraio2011 sottoscritto con [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] , si deduce che la Corte avrebbe errato nel ritenere assenti le prove relative alla esecuzione dell'appalto ed irrilevante tale circostanza con riguardo all'obbligo di Italiana [OSCURATO:SOCIETA] di tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. dai pagamenti a favore dei dipendenti dell'appaltatore. 4. Con il secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione e falsa applicazione del contratto di garanzia fideiussoria in relazione principi di buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.; l'omesso esame di un fatto decisivo e l’omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c. Deduce la ricorrente che il ri nvio contenuto nell’ art. 1 lett. c) e nell’art. 29 del d.lgs. n. 276 del 2003 rend erebbero chiara la corretta interpretazione da dare alla garanzia sottoscritta . Sostiene che il contratto di garanzia fideiussoria opererebbe rispetto all'obbligo normativo che grava sul committente nei confronti dei dipendenti dell'appaltatore e il disposto dell’art. 1 lett. c) del contratto prescinde dagli ulteriori oneri dell'appaltatore connessi all'esecuzione delle opere. Sarebbe irrilevante la circostanza che la società non abbia sottoscritto la polizza fideiussoria essendo incontroverso che ne è la beneficiaria e perciò la mancata sottoscrizione sarebbe per tale aspetto del tutto irrilevante. 5. Con il terzo motivo è denunciata la violazione e falsa applicazione della legge n. 163 del 2006 , ed in particolare dell'art. 113 , in relazione alla garanzia fideiussoria in forza della quale l'appaltatore [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e Italiana Assicurazionis.p.a. sono tenute a mantenere [OSCURATO:SOCIETA]. esente da quanto essa fosse tenuta a corrispondere ai lavoratori dell'appaltatore anche in relazione ai principi di ragionevolezza. Denuncia anche l’omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.)e sostiene che la polizza assicurativa era stata pacificamente stipulata a garanzia di obbligazioni gravanti sull’appaltatrice Euro I mpianti nei confronti della committente, connesse alla responsabilità dell'appaltatore in favore dei lavoratori addetti all'appalto e, oggi , solidale del committente nei confronti degli stessi lavoratori ed afferenti al contratto di appalto. Ciò anche ai sensi dell'articolo 29 comma 2 d.lgs. n. 276 del 2003. Evidenzia che la stipula della garanzia fideiussoria era oggetto di una specifica obbligazione della società appaltatrice.Deduce che nessun limite alla garanzia era stato posto dal contratto di appalto quanto alle obbligazioni assunte nei confronti dei lavoratori e s ottolinea che nel contratto di garanzia si fa ceva riferimento agli obblighi del datore di lavoro nei confronti dei lavoratori, connessi alle lavorazioni afferenti al contratto di appalto, e non era limitato alle obbligazioni connesse alla completa esecuzione delle opere appaltate o al loro collaudo. Rammenta che l'obbligo della committente nasce dalla legge. [OSCURATO:SOCIETA],ritiene che la censura sarebbe fondata indipendentemente dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] si fosse obbligato verso i dipendenti ed essi fossero effettivamente impegnati nell'appalto. Osserva che l'articolo 113 comma 5 della legge n. 163 del 2006 era stato erroneamente richiamato atteso che esso riguarda gli oneri del mancato adempimento del contratto di appalto mentre in causa rilevano unicamente le obbligazioni nei confronti del lavoratore destinato all'appalto. 6. Con il quarto motivo di ricorso e denunciata la violazione e falsa applicazione della legge n.109 del 1994 ed in particolare del suo art . 30 in relazione ad una ragionevole interpretazione della garanzia fideiussoria in forza della quale l'appaltatore E uro I mpianti e l'assicuratrice Italiana [OSCURATO:SOCIETA] era no tenut i a tenere indenne [OSCURATO:PERSONA] da quanto da essa dovuto ai lavoratori dell'appaltatore . Per tale aspetto denuncia anche l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c.La ricorrente, nel richiamare i fatti esposti nei precedenti motivi e le osservazioni ivi svolte , deduce che sarebbe errato il richiamo all'articolo 30 della legge n. 109 del 1994 che limita la garanzia unicamente ai lavori appaltati e non anche a gli oneri che ricadono sull’ appaltatore nei confronti dei lavoratori.Sostiene che l'art. 1 lett. c) della garanzia fideiussoria si pone su un piano differente.La norma contrattuale prevede infatti uno svincolo progressivo, non un'esclusione della garanzia , con riguardo alla disposizione che regola l'esecuzione dei lavorima non anchecon riguardo agli obblighi dell'appaltatore nei confronti dei lavoratori. Osserva che nei precedenti gradi di giudizio non erano emerse e neppure erano state allegate circostanze che dimostrassero l'applicabilità della lettera B del contratto (vincolo per ultimazione dei lavori risultante da certificato). Sostiene che pertanto il richiamo alla legge 109 del 1994 non sarebbe pertinente. 7. Il ricorso è inammissibile sotto vari profili. 7.1. In primo luogo, tutte le censure denunciano propon gono indistintamente censure che attengono ad un vizio di violazione di legge e ad un vizio di motivazione senza distinguere con chiarezza, nell’ambito dei singoli motivi, quali aspetti si riferiscano ad un profilo di violazione di legge e quali invece al vizio di motivazione. Questa Corte ha più volte ricordato che la mescolanza e la sovrapposizione di mezzi d'impugnazione eterogenei, facenti riferimento alle diverse ipotesi contemplate dall'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c., rende inammissibile la censura non essendo consentita la prospettazione di una medesima questione sotto profili incompatibili, quali quello della violazione di norme di diritto, che suppone accertati gli elementi del fatto in relazione al quale si deve decidere della violazione o falsa applicazione della norma, e del vizio di motivazione, che quegli elementi di fatto intende precisamente rimettere in discussione; o quale l'omessa motivazione, che richiede l'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa rilevabile d'ufficio, e l'insufficienza della motivazione (peraltro non più denunciabile dopo la novella dell’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.) che richiede la puntuale e analitica indicazione della sede processuale nella quale il giudice d'appello sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi, e la contraddittorietà della motivazione, che richiede la precisa identificazione delle affermazioni, contenute nella sentenza impugnata, che si porrebbero in contraddizione tra loro. Infatti, l'esposizione diretta e cumulativa delle questioni concernenti l'apprezzamento delle risultanze acquisite al processo e il merito della causa mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d'impugnazione enunciati dall'art. 360 c.p.c., per poi ricercare quale o quali disposizioni sarebbero utilizzabili allo scopo, così attribuendo, inammissibilmente, al giudice di legittimità il compito di dare forma e contenuto giuridici alle lagnanze del ricorrente, al fine di decidere successivamente su di esse ( cfr . al riguardo Cass. n. 26874 del 2018 ma anche Cass n. 3554 del 2017 con riguardo alla denuncia sotto un doppio profilo indistinto della vessatorietà di una clausola contrattuale). Una tale mescolanza implica indissolubilmente sia l’interpretazione, spettante al giudice di merito e riguardante l’accertamento dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, che la qualificazione della clausola, comportante la valutazione in termini di squilibrio del rapporto fra diritti ed obblighi. 7.2. Peralto sotto il profilo del vizio di motivazione le censure, tutte, si scontrano con la preclusione introdotta con l’art. 348 ter comma cinque c.p.c., nel testo ratione temporis applicabile alla fattispecie, che è superabile solo se il ricorrente si faccia carico di chiarire – e qui il ricorrente non lo ha fatto - i profili che differenziano la motivazione di secondo grado da quella del giudice di prime cure. Va allora dato seguito all’orientamento espresso da questa Corte sin dalla sentenza n. 26774 del 2016, rispetto al quale non sono state evidenziate ragioni per discostarsene, secondo cui n ell’ipotesi di “doppia conforme”, prevista dall’art. 348- ter, comma 5, c.p.c. (applicabile, ai sensi dell’art. 54, comma 2, del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, ai giudizi d’appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal giorno 11 settembre 2012), il ricorrente in cassazione -per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. (nel testo riformulato dall’art. 54, comma 3, del d.l. n. 83 cit. ed applicabile alle sentenze pubblicate dal giorno 11 settembre 2012) - deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse. 7.3. Da ultimo va rilevato che con tutte le censure si deduce, nella sostanza, una errata interpretazione della clausola del contratto di garanzia ma si trascura di evidenziare con riferimento a quali canoni ermeneuticitale interpretazione sarebbe errata. 8. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va datoatto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dellaricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell’art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. [OSCURATO:PERSONA] Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, 15% per spese forfetarie oltre agli accessori dovuti per legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza d