CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 novembre 2025
Cassazione n. 21678/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Liquidazione [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocatoGiuseppina Carbone-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Palmi nel RG n. 3269/2025 depositato il15/11/2025.Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art.380-bis c.p.c. e comunicata alle parti;Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dallacomunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbiachiesto la decisione del ricorso;Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma,c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi adichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod.proc. civ.;Numero registro generale 26107/2025Numero sezionale 435/2026Numero di raccolta generale 21678/2026Data pubblicazione 25/06/2026Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deveprovvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come indispositivo; P.Q.MDichiara estinto il giudizio di Cassazione.Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore dello Stato, per laparte Liquidazione giudiziale, ammessa al patrocinio ex artt.144 e 133d.P.R. n. 115 del 2002, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida inEuro 4.000,00 per compensi, oltre agli accessori di legge.P.Q.M.Dichiara estinto il giudizio di Cassazione.Così deciso in Roma, il 24/06/2026Massimo Ferro