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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 09838/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto l.Con ordinanza resa in data 26 ottobre 2020 il Tribunale di Marsala, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione in sede esecutiva della continuazione fra i reati indicati nell'istanza. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen..

Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente valutato i reati separatamente giudicati, che sono della stessa natura, sono stati commessi nel medesimo contesto territoriale ed a distanza di pochi mesi, con medesime modalità esecutive-organizzative e per analoghe causali in riferimento a moduli di assegni smarriti dall'avente diritto.

Inoltre, ha addebitato alla difesa di non avere indicato elementi significativi dell'identità del disegno criminoso, addossandole un onere sconfessato dalla giurisprudenza, per la quale è soltanto richiesta la effettiva sussistenza degli elementi giustificativi che l'istante ha interesse a dedurre, mentre l'unico elemento che distingue le due vicende criminose, ossia il diverso bene giuridico, non è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda.

Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. 1.L'ordinanza impugnata ha analizzato le vicende fattuali, oggetto di accertamento nelle due pronunce di condanna e ha evidenziato l'insussistenza di elementi per poter affermare con certezza che Spanò avesse perpetrato le relative violazioni, commesse nell'arco di circa quattro mesi, in base ad un progetto criminoso unitario e già deliberato nelle linee essenziali sin dalla perpetrazione del primo episodio.

Ha dunque riscontrato l'insufficienza dimostrativa della identità del bene oggetto materiale dei reati o strumento per la loro commissione, dell'identità del luogo di commissione e della relativa prossimità temporale, a fronte della diversità delle modalità esecutive e della eterogeneità dei beni giuridici lesi: in un caso egli aveva consegnato un assegno denunciato come smarrito in pagamento di merce, simulando in tal modo la disponibilità della somma di denaro con la quale effettuare il pagamento, nell'altro aveva denunciato falsamente lo smarrimento di due propri assegni in seguito consegnati in pagamento ad un esercente. 1.1 Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha esposto i criteri decisori e non ha affatto ignorato le deduzioni dell'istante anche riguardanti la vicinanza cronologica dei reati e l'identità del movente, elementi che ha motivatamente ritenuto non dirimenti a dar conto dei presupposti applicativi della continuazione a fronte di una sostanziale diversità di contesto, di agenti e di movente. 1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.3 Per contro, l'impugnazione lamenta carenze motivazionali insussistenti e ripropone gli stessi argomenti, già considerati e ritenuti non significativi con rilievi, mantenutisi nella plausibile libertà di apprezzamento del giudice di merito, quindi non sindacabili nel giudizio di legittimità.

Né deduce che gli assegni consegnati in pagamento e denunciati come smarriti fossero provenienti da uno stesso blocchetto, acquisito anteriormente alla prima condotta, il che avrebbe potuto rendere verosimile un progetto unitario di disposizione degli stessi per fini di arricchimento ingiusto.

Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA]' ANTONINO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di MARSALAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto l.Con ordinanza resa in data 26 ottobre 2020 il Tribunale di Marsala, pronunciando quale giudice dell'esecuzione, rigettava l'istanza proposta da [OSCURATO:PERSONA] di applicazione in sede esecutiva della continuazione fra i reati indicati nell'istanza. 2.Avverso l'indicato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del difensore, avv.to [OSCURATO:PERSONA], chiedendone l'annullamento per vizio di motivazione ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 81 cpv. cod. pen. e 671 cod. proc. pen.. Secondo il ricorrente, il Tribunale ha erroneamente valutato i reati separatamente giudicati, che sono della stessa natura, sono stati commessi nel medesimo contesto territoriale ed a distanza di pochi mesi, con medesime modalità esecutive-organizzative e per analoghe causali in riferimento a moduli di assegni smarriti dall'avente diritto. Inoltre, ha addebitato alla difesa di non avere indicato elementi significativi dell'identità del disegno criminoso, addossandole un onere sconfessato dalla giurisprudenza, per la quale è soltanto richiesta la effettiva sussistenza degli elementi giustificativi che l'istante ha interesse a dedurre, mentre l'unico elemento che distingue le due vicende criminose, ossia il diverso bene giuridico, non è sufficiente a giustificare il rigetto della domanda. Considerato in diritto L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi manifestamente infondati. 1.L'ordinanza impugnata ha analizzato le vicende fattuali, oggetto di accertamento nelle due pronunce di condanna e ha evidenziato l'insussistenza di elementi per poter affermare con certezza che Spanò avesse perpetrato le relative violazioni, commesse nell'arco di circa quattro mesi, in base ad un progetto criminoso unitario e già deliberato nelle linee essenziali sin dalla perpetrazione del primo episodio. Ha dunque riscontrato l'insufficienza dimostrativa della identità del bene oggetto materiale dei reati o strumento per la loro commissione, dell'identità del luogo di commissione e della relativa prossimità temporale, a fronte della diversità delle modalità esecutive e della eterogeneità dei beni giuridici lesi: in un caso egli aveva consegnato un assegno denunciato come smarrito in pagamento di merce, simulando in tal modo la disponibilità della somma di denaro con la quale effettuare il pagamento, nell'altro aveva denunciato falsamente lo smarrimento di due propri assegni in seguito consegnati in pagamento ad un esercente. 1.1 Deve quindi riscontrarsi la presenza di motivazione adeguata, logica rispettosa del parametro normativo di riferimento, tale da resistere alle censure formulate col ricorso, ove si consideri che il giudice dell'esecuzione, nell'escludere la configurabilità della continuazione, ha esposto i criteri decisori e non ha affatto ignorato le deduzioni dell'istante anche riguardanti la vicinanza cronologica dei reati e l'identità del movente, elementi che ha motivatamente ritenuto non dirimenti a dar conto dei presupposti applicativi della continuazione a fronte di una sostanziale diversità di contesto, di agenti e di movente. 1.2 In tal modo il giudice di merito ha offerto puntuale applicazione in punto di diritto all'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo il quale anche l'identità del bene giuridico violato ed il lasso temporale intercorso fra le varie condotte costituiscono aspetti da soli insufficienti a dare la dimostrazione dell'esistenza di quell'unico iniziale programma in vista di uno scopo determinato, ricomprendente le singole violazioni, che costituisce l'indefettibile presupposto per il riconoscimento della continuazione. 1.3 Per contro, l'impugnazione lamenta carenze motivazionali insussistenti e ripropone gli stessi argomenti, già considerati e ritenuti non significativi con rilievi, mantenutisi nella plausibile libertà di apprezzamento del giudice di merito, quindi non sindacabili nel giudizio di legittimità. Né deduce che gli assegni consegnati in pagamento e denunciati come smarriti fossero provenienti da uno stesso blocchetto, acquisito anteriormente alla prima condotta, il che avrebbe potuto rendere verosimile un progetto unitario di disposizione degli stessi per fini di arricchimento ingiusto. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei profili di colpa insiti nella proposizione di impugnazione di tale tenore, della somma che si stima equo liquidare in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 febbraio 2022 Il Consigliere e
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