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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 febbraio 2022

Cassazione n. 12893/2022

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.

R.G. 25530/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: genovese.donatello(fficert.ordineavvocatibotenza.it ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rmOlegalmail.avvocaturastato.it ); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 59/01/20 depositata in data 04/03/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ricorreva avvero la cartella di pagamento derivante dall'iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di contributo unificato per atti giudiziari nel giudizio pendente di fronte al [OSCURATO:PERSONA] al n. r.g. 256/16; - la CTP rigettava il ricorso; impugnava tal pronuncia la contribuente di fronte alla CTR; - con la sentenza impugnata il giudice di secondo grado rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; resiste con controricorso il TAR della Basilicata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma b-bis e 6-bis I del d.P.R. n. 115 del 2002 in combinato disposto con l'art. 43 del d.

Lgs. n. 104 del 2010 come interpretato dalla CGUE con sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa n.

C-61/14, e violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 89/665/CEE e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR ritenuto che la proposizione di motivi aggiunti nel ricorso dal TAR assoggettato a contributo unificato non ampliava l'oggetto della controversia già pendente; - ritiene il Collegio che difetti l'evidenza decisoria necessaria per la definizione in questa sede; p.q.m. rinvio a nuovo ruolo alla pubblica udienza della V sez. civile.

Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] c D9OSITATO N CPNCELLRIA oggi, 1 i ) 11 ) Lt TO 11

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. R.G. 25530/2020 proposto da [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: genovese.donatello(fficert.ordineavvocatibotenza.it ) - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] in persona legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato (ags.rmOlegalmail.avvocaturastato.it ); - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Basilicata n. 59/01/20 depositata in data 04/03/2020, udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che: - la contribuente società ricorreva avvero la cartella di pagamento derivante dall'iscrizione a ruolo della somma dovuta a titolo di contributo unificato per atti giudiziari nel giudizio pendente di fronte al [OSCURATO:PERSONA] al n. r.g. 256/16; - la CTP rigettava il ricorso; impugnava tal pronuncia la contribuente di fronte alla CTR; - con la sentenza impugnata il giudice di secondo grado rigettava l'appello; - ricorre a questa Corte la società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] con atto affidato a un solo motivo e illustrato da memoria; resiste con controricorso il TAR della Basilicata; Considerato che: - il solo motivo di ricorso deduce la violazione e falsa applicazione dell'art. 13 comma b-bis e 6-bis I del d.P.R. n. 115 del 2002 in combinato disposto con l'art. 43 del d. Lgs. n. 104 del 2010 come interpretato dalla CGUE con sentenza del 6 ottobre 2015 nella causa n. C-61/14, e violazione e falsa applicazione della Direttiva n. 89/665/CEE e per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, per non avere la CTR ritenuto che la proposizione di motivi aggiunti nel ricorso dal TAR assoggettato a contributo unificato non ampliava l'oggetto della controversia già pendente; - ritiene il Collegio che difetti l'evidenza decisoria necessaria per la definizione in questa sede; p.q.m. rinvio a nuovo ruolo alla pubblica udienza della V sez. civile. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 Così deciso in Roma, 1'8 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] c D9OSITATO N CPNCELLRIA oggi, 1 i ) 11 ) Lt TO 11
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