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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 12472/2024

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o “[OSCURATO:PERSONA] XXIII”, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma , al via le [OSCURATO:PERSONA], n. 290, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lorappresentano e difend ono in virtù di procura speciale su foglio a llegato in calce al ricorso.

RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sabotino, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

CONTRORICORRENTEe [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore.

INTIMATA avverso la sentenza n. 491/2020 della Corte d’Appello di Catanzaro, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 25.5.2012il curatore del fallimento “[OSCURATO:PERSONA] XXIII”, dichiarato dal Tribunale di Paola con sentenza dei 3/10.12.2009,citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza”.

Esponeva che la “[OSCURATO:PERSONA] XXIII” in bonis aveva negli anni 2008-2009 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4 ) eseguito prestazioni socio-sanitarie in favore di soggetti residenti nel territorio già di competenza dell’ “[OSCURATO:PERSONA] di Paola”, poi ricompreso nel territorio del l’ “A.S.P . di Cosenza”,nonché di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] R egione [OSCURATO:PERSONA].

Chiedevacondannare gli enti convenuti, ciascuno in via esclusiva ovvero in solido, al pagamento della somma di euro 1.397.246,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/ 2002 dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate dalla “Fondazione” in bonis.

Chiedevain subordine condannare in solido gli enti convenuti al pagamento della suddetta somma ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità da “contatto sociale” ovvero da responsabilità aquiliana subiti dalla “Fondazione” in bonis.

Chiedevain ulteriore subordine condannare la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. di un indennizzo pari ad euro 1.397.246,68 ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria(cfr. ricorso, pagg. 4 - 5 ) . 2.Si costituiva la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Instava per il rigetto dell’avversa domanda.

Si costituival’ “[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza”.

Del pari instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 82/2016 il tribunale accoglieva la domanda nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e la condannavaa pagare al curatore attore la somma di euro 1.397.246,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora exd.lgs. n. 231/2002 dalla data contrattualmente fissata al soddisfo; rigettava la domanda nei confronti dell’ “A.S.P.di Cosenza”; condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite(cfr. ricorso, pag. 7). 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello .

Resisteva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] XXIII”, che reiterava le domande proposte in via subordinata; spiegava altresì appello incidentale in ordine al quantum delle spese di lite (cfr. sentenza d’appello, pag. 8).

L’ “A.S.P. di Cosenza” non si costituiva.

5. C o n sentenza n. 491/2020 la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame incidentale esperito dal curatore del fallimento nei confronti dell’ “A.S.P. di Cosenza” , “non risultando agli att i la prova della notificazione del gravame a tale parte, rimasta contumace” (così sentenza d’appello, pag. 9); accoglieva il gravam e principale esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] ed, in totale riforma dell ’appellata sentenza , rigettava la domanda propostain prime cure dal curatore fallimentare; compensava integralmente le spese del doppiogrado.

Evidenziava la Corte di Catanzaro in ordine al primo motivo dell’appello principale(cfr. sentenza d’appello, pag. 7) che dal l e risultanze documentali non si desumeva la prova che la “Fondazione”, negli anni 2008 –2009, fosse stata titolare di un valido accreditamento(cfr. sentenza d’appello, pa g . 20 ) .

Evidenziava al riguardo - la corte - che era fuor di contestazione che la “Fondazione”fosse ricompresa, giusta la deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 16.6.1997,tra le strutture che, già accreditate in via transitoria per il biennio 1995/1996, erano state reputate transitoriamente accreditate a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. sentenza d’appello, pag. 21 ) .

Evidenziava nondimeno che , contrariamente all’assunto della curatela appellata,la deliberazione della G.R. n. 3428/1997, nel quadro delle previsioni di cui al d.P.R. 14.1.1997, aveva stabilito che il ritardo nell’avvio dei nuovi rapporti fondati sull’accreditamento non potesse andare oltre il termine di un anno a decorrere dalla data del 20.2.1997, sicché aveva considerato transitoriamente accreditate le strutture sanitarie di cui all’art. 6, 6° co., della legge n. 724/1994, tra cui la “Fondazione”, fino alla data del 31.12.1997 o, comunque,fino alla data del 20.2.1998 (c fr. sentenza d’appello, pag g . 21 - 22 ) .

Evidenziava altresì che con deliberazione n. 179 del 22.2.2005 la Giunta regionale, nel quadro della legge regionale n. 18 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva autorizzato temporaneamente la riconversione dell’ “ [OSCURATO:PERSONA] XXIII” per complessivi 485 posti-letto e tuttavia aveva subordinato l’autorizzazione definitiva all’adeguamento della struttura ai requisiti tutti di cui alla normativa vigente entro il termine di 18 mesi dall’autorizzata riconversione (cfr.sentenza d’appello, pag. 23).

Evidenziava quindi che dagli atti non risultava che fosse intervenuta l’autorizzazione definitiva, sicché doveva opinarsi nel senso che si fosse verificata la decadenza, decadenza che in quanto da ricondurre alla legge regionale n. 18del 2 004 non abbisognava di un provvedimento amministrativo (cfr.sentenza d’appello, pag. 24).

Evidenziava al contempo che non esplicava valenza nella specie la deliberazione n. 275 del 5.4.2008,con cui la Giunta regionale aveva disposto che le strutture private “transitoriamente accreditate” che avessero ottenuto un provvedimento di rinnovo dell’accreditamento, fossero riconosciute “provvisoriamente accreditate” ai sensi dell’art. 1, co.796, lett. s), t), u), della legge n. 296/2006 e che le strutture private in tal guisa “provvisoriamente accreditate” dovessero essere confermate con accreditamento definitivo entro il 31.12.2009(cfr. sentenza d’appello, pagg. 18 - 19 e 24 – 25) .

Evidenziava invero che la “Fondazione” non poteva reputarsi “accreditata transitoriamente” alla data della deliberazione n. 275/2008 in mancanza, peraltro, di un provvedimento di rinnovo limitatamente al periodo 20.2.1998 – 5.4.2008 (cfr. sentenza d’appello, pag. 25).

Evidenziava per altro verso, la corte , che all’ atto dell’erogazione delle prestazioni per cui era controversia, ossia negli anni 2008/2009 , non vi era alcuna convenzione tra la “Fondazione” e l’ “[OSCURATO:PERSONA]” né poteva opinarsi nel senso che il contratto-convenzione del 24.11.1993 si fosse tacitamente rinnovato,atteso il divieto, da correlare all’onere della forma scritta ad substantiamper i contratti della P.A., “di rinnovo tacito previsto a pena di nullità per i contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi” di cui all’art. 6, 2° co., della legge n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della legge n. 724/1994, applicabile anche ai contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore di tale normativa (cfr. sentenza d’appello, pag. 28).

Evidenziava, per altro verso ancora , che i rilievi tutti all’uopo svolti inducevano ad escludere la responsabilità da “contatto sociale” ovvero ex lege aquiliadella Regione (cfr. sentenza d’appello, pag. 31).

Evidenziava, infine , che non era ascrivibile alla Regione [OSCURATO:PERSONA] l a pretesa obbligazione exart. 2041 cod. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 31).

Evidenziava infattiche legittimata passiva al riguardo doveva reputarsi non già la Regione [OSCURATO:PERSONA] bensì l’ “A.S.P. di Cosenza”, a vantaggio della quale si era prodotto l’asserito arricchimento(cfr. sentenza d’appello, pagg. 31 - 32 ) . 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] XXIII”; ne ha chiesto sulla scorta di dieci motivila cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza” non ha svolto difese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria la controricorrente.

CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 6, 6° co., legge n. 724/1994, del d.P.R. 14.7.1997, dell’art. 1, co. 796, lett. s), legge 296/2006, dell’art. 18 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 18/2004.

Deduce che la Corte di Catanzaro ha interpretato erroneamente la deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 16.6.1997, siccome la medesima deliberazione aveva previsto che l’accreditamento transit orio si protraesse non già fino al termine del 20.2.1998, bensì “fino a quando non si fossero realizzate le condizioni per l’accreditamento definitivo” (c fr. ricorso, pagg. 20 -21).

Deduce invero che il termine di un anno è da intendere come termine entro il quale le regioni, e quindi la Regione [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto attuare le disposizioni del d.P.R. 14.1.1997, “disciplinando i requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private” (cfr. ricorso, pag. 21).

Deduce altresì che l’erronea interpretazione della deliberazione della G.R.n. 3428/1997ha comportato la falsa applicazione dell’art. 1, co. 796, lett. s) , della legge n. 296/2006, ove è prefigurata la cessazione di efficacia degli accreditamenti provvisori a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ricorso, pag. 22).

Deduce inoltre che, da un canto,la decadenza di cui al 2° co. dell’art. 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 18/2004 ha riguarda to l’autorizzazione alla riconversione e non anche l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria; che, d’altro canto, la scadenza del termine di 18 mesi di cui all’art. 18 della legge regionale cit. non ha comportatol’automatica decadenza, ma ha funto da mero presupposto per l’accertamento da parte della P.A. della sussistenza di fatti idonei a giustificare la decadenza(cfr. ricorso, pag. 23). 9.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e /o la falsa applicazione dell’art. 6, 2° co., legge n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 legge n. 724/1994, e dell’art. 11 delle preleggi.

Deduceche la Corte di Catanzaro ha errato ad escludere che la convenzione del 24.11.1993 tra la “Fondazione” e l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Paola ” si fosse tacitamente rinnovata(cfr. ricorso, pag. 26).

Deduce in primo luogo che il divieto di rinnovo tacito è applicabile ai soli contratti della P.A. aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, mentre nella specie si tratta di una convenzione inerente ad una concessione di un pubblico servizio (cfr. ricorso, pag. 26).

Deduce in secondo luogo che il divieto di rinnovo tacito di cui all’art. 6, 2° co., cit., come modificato dall’art. 44 cit., non è atto a determinare in via retroattiva la nullità di accordi già in essere alla data della sua entrata in vigore (cfr. ricorso, pag. 26). 10.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti controversi e decisivi.

Deduce ch e la Corte di Catanzaro ha omesso l’esame di fatti idonei a dar ragione, negli anni 2008-2009, di un valido accreditamento nonché dell’esistenza di un’efficace convenzione tra la “Fondazione” e l’ “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. ricorso, pagg. 26 - 27 ) .

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto contodei decreti dirigenziali con cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a versare alla “Fondazione” ben quattro acconti sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel 2008 nonché i corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel 2006 e nel 2007 (cfr. ricorso, pagg. 27- 28 ) .

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto del riconoscimento del debito residuo per l’anno 2008, nella misura di euro 827.832,98, operato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondenza intercorsa con il curatore fallimentare(cfr. ricorso, pagg. 27 - 28 ) .

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto, con riferimento ai corrispettivirelativi alle prestazioni rese nell’anno 2009, che era stata eccepita unicamente la mancata ricezione delle correlate fatture (cfr. ricorso, pag. 28).

Deduce dunque che ben avrebbe dovuto la corte di merito valutare l e surriferite circostanzequale riflesso di comportamenti rilevanti ai sensi dell’art. 1362, 2° co., cod. civ. e quindi tali da indurre a ri conoscere, in sede di interpretazione della delibera della G.R. n. 3428/1997, che l’accreditamento persistesse alladata 20.2.1998 (cfr. ricorso, pagg. 28 – 29) . 11.Le ragioni di censura veicolate dal primo motivo, dal secondo motivo e dal terzo motivo diricorso sono senza dubbio conness e ; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere. 12.Precipuamente il primo motivo ed il terzo m otivo di ricorso veicola no una “quaestio” ermeneutica(così come riconosce lo stesso ricorrente: cfr. ricorso, pag. 20e pagg. 28 - 29 ) , seppur con riferimento ad un atto amministrativo, id est alla deliberazione della Giunta regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 3428 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vengono in rilievo, perciò, i seguentiinsegnamenti di questa Corte.

L’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo– è il caso de quo- risolvendosi nell ’ accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito esoggiace alle regole dell’interpretazione dei contratti (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181; Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367).

L’interpretazione del contratto - o dell’atto amministrativo - traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti– o della P.A. - si sostanziain un’indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745).

Né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono consistere in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si risolv a nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto -o, similmente, all’atto amministrativo -non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131.

Cfr. altresì Cass. sez. lav. n. 17367/2010 cit., secondo cui, con riferimento all’interpretazione di un atto amministrativo, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica).

13. Nel solco dell ’enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Catanzaro è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di ermeneutica contrattuale, el’impianto motivazionale che la sorregge, è immune da qualsivoglia “anomalia” suscettibile, giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,di acquisir significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ.

Invero, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)la corte d’appello ha compiutamente, intellegibilmente ed esaustivamente esplicitato il proprio iterargomentativo.

Segnatamente, la corte distrettuale ha puntualizzato che l’espressione “e comunque fino all’accreditamento definitivo, che sarà attivato a norma del d.P.R. del 14.1.97”,di cui alla deliberazione n. 3428/1997 della Giunta regionale della [OSCURATO:PERSONA],dovesse “essere letta (…) – attesa la precedente previsione della insuperabilità ( non potrà andare oltre ) del termine del 20 febbraio 1998 – nel senso che comunque l’accreditamento transitorio non poteva andare oltre tale ultima data” (così sentenza d’appello, pag. 22).

14. In pari tempo è innegabile che le censure dal ricorrente addotte – in verità,disancorate dall’esplicita specifica indicazione delle regole ermeneutiche eventualmente disattese dalla corte territoriale - si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione (“una lettura della deliberazione in questione che ( …) sia aderente, oltre che al senso fatto palese dalle parole utilizzate, anche alla intenzione sottesa all’adozione della medesima deliberazione non può che condurre a riconoscere (…)”: così ricorso, pagg. 20 – 21 ; “la Giunta regionale, nell’ambito dei rilievi preliminari alla deliberazione, dava atto che la Regione non avrebbe potuto ritardare l’adozione di detta disciplina oltre il termine stabilito dal sopra citatod.P.R.”: così ricorso, pag. 21).

Né, ovviamente,può, in chiave ermeneutica, soccorrere la deduzione secondo cui, a condividere l’interpretazione recepita dalla corte di merito, “si finirebbe con il far inammissibilmente ricadere sull’Istituto oggi fallito, ed in ultima istanza sui creditori di questo, conseguenze pregiudizievoli del tutto sganciate dal contegno dell’Istituto pregiudicato” (così ricorso, pag. 21). 15.Si tenga conto, ulteriormente, che, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo”del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc.civ., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 20718; Cass. 8.3.2017, n. 5795).

Su tale scorta non hanno precipua valenza le circostanze addotte dal ricorrente – con il terzo mezzo – quale indici ermeneutici rilevanti nel segno della previsione di cui al 2° co. dell’art. 1362 cod. civ.

E tanto, ben vero, pur a prescindere dal l’insegnamento a tenor del quale nell’interpretazione dei contratti –o, parallela mente, dell’atto amministrativo - è possibile fare ricorso al criterio della valutazione del comportamento complessivo solo quando il criterio letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino –il che evidentemente non è nella specie -inadeguati all’accertamento della comune intenzione delle parti( cfr. Cass. 19.5.2000, n. 6482; Cass. 14.11.2002, n. 16022). 16.Ovviamente l’interpretazione congrua ed ineccepibile della deliberazione della G.R. n. 3428/1997 connota come del tutto ingiustificata l’addotta falsa applicazione dell’art. 1, co.796, lett. s), della legge n. 296/2006. 17.Immeritevole di seguito è pur la denuncia di falsa applicazione dell’art. 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 18/2004.

Da un canto, il denunciato “error in iudicando” è ancorato a gli assunt i , genericied in certa quale misura ipotetici, per cui non vi sarebbero stat i né un accertamento della P.A. circa la “sussistenza in concreto di fatti, atti o omissioni idonei a fondare la decadenza” né “alcuna pronunzia dichiarativa della decadenza” (cfr.ricorso, pag. 23).

D’altro canto, la deduzione per cui la decadenza avrebbe riguardato l’autorizzazione alla riconversione non già l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, non tiene conto del significativo duplice riscontro operato dalla Corte calabrese.

Ossia del riscontro per cui con deliberazione n. 51 del 5.2.2009 la Giunta regionale aveva rilevato che l’ “ [OSCURATO:PERSONA] XXIII ” non risultava provvisoriamente accreditato, sicché, richiamato l’art. 11, 9° co., della legge regionale n. 24 del 18.7.2008, aveva statuito di approvare la proposta di legge “in materia di adeguamento ai requisiti di cui al predetto articolo 11 dell’[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 26 -27).Ossia del riscontro ulteriore per cui la deliberazione anzidetta, ancorché non approvata dal Consiglio regionale, esplicava un’indubbia valenza probatoria in ordine all’operato accertamento della mancanza di accreditamento provvisorio, viepiù in assenza di contestazioni al riguardo da parte del curatore del fallimento (cfr. sentenza d’appello, pag. 27).

Evidentemente, a tal proposito, non basta addurre, sic et simpliciter, che la deliberazione del 5.2.1999 “non ha mai avuto efficacia (…), non essendo stata approvata dal Consiglio regionale” (così ricorso, pag. 29).

18. Con precipuo riferimento a l secondo motivo di ricor so va ribadi ta l’elaborazione di questa Corte.

Ovvero l’insegnamento secondo cui nell’ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimodelle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8 quinquiesdel citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta(cfr. Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711; Cass. 25.1.2011, n. 1740).19.In questi termini, l’operato dirimente accertamento - definitivo all’esito della reiezione del primo motivo e del terzo motivo di ricorso -del difetto di un qualsivoglia provvedimento amministrativo regionale atto a giustificare il riconoscimento in capo alla “[OSCURATO:PERSONA] XXIII” del la qualità,negli anni 2008-2009 di esecuzione delle prestazioni socio-sanitarie per cui è controversia,di soggetto accreditato, rende vana qualsivoglia disputa in ordine all’esistenza di una valida ed efficace convenzione tra l’amministrazione sanitaria e la medesima fondazione. 20.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione.

Premette che ha in prime cure domandato in via subordinata la condanna al pagamento della somma di euro 1.397.246,68 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in dipendenza della violazione degli obblighi exartt.1173 e 1175 cod. civ. ed ex art. 2043 cod. civ., ossia in dipendenza dell a responsabilità da “contatto sociale” ovvero della responsabilità extracontrattuale in cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’“A.S.P.” sono incorse (cfr. ricorso, pag. 30).

Premette che ha in appello reiterato la domanda subordinata, rimasta assorbita nell’accoglimento della domanda principale (cfr. ricorso, pag. 30).

Indi deduce che, ai fini del rigetto dell’anzidetta domanda subordinata, la Corte di Catanzaro nulla ha motivato ovvero, al più, ha motivato in maniera del tutto apparente (cfr. ricorso, pag. 31).

Deduce al contempo che non ha valenza ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale in ordine al rigetto della domanda subordinata il riferimento alle “considerazioni che precedono”,ossia alle considerazioni che hanno indotto la corte d’appello al rigetto della domanda principale (cfr. ricorso, pag. 32). 21.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1173 e 1175 cod. civ. e dell’art. 2043 cod. civ.

Deduce che, pur a negare il vizio motivazionale denunciato con il quarto motivo, l’insussistenza comunque di un valido accreditamento e/o di una efficace convenzione negli anni 2008 - 2009 non val e ad escludere la responsabilità da “contatto sociale” o ex lege aquilia,viepiù alla luce dei fatti di cui con il terzo motivo haaddotta l’omessa disamina (cfr. ricorso, pag. 33 ) . 22.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ.

Premette che aveva provveduto ad esperire appello incidentale nei soli confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla quantificazione delle spese di lite poste dal tribunale a caricodella Regione (cfr. ricorso, pag. 34).

Premette che la Corte di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale ed al riguardo ha assunto che il gravame incidentale fosse stato proposto nei confronti dell’ “A.S.P. di Cosenza” e che non risultasse la prova della sua notificazione alla stessa “[OSCURATO:PERSONA]” rimasta contumace (cfr. ricorso, pagg. 33 e 34).

Deduce quindi che l’appello incidentale era appieno ammissibile, siccome spiegato con la comparsa di costituzione in appello; altresì, che la proposizione delle domande subordinate rimaste in primo grado assorbite nell’accoglimento della domanda principale non abbisognava della formulazione di appello incidentale bensì della loro mera reiterazione conla comparsa di costituzione in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pagg. 34 -35). 23.Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ.

Premette che la Regione [OSCURATO:PERSONA], allorché si è costituita in primo grado, aveva, in ordine all’azione ex art. 2041 cod. civ. esperita in via ulteriormente subordinata,eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero aveva addotto che il “Fondo sociale”, cui ineriva l’avversa pretesaex art. 2041 cod. civ., inizialmente a carico del bilancio regionale, era stato trasferito ai Comuni con deliberazione della Giunta regionale n. 670/2007, cosicché con riferimento alle prestazioni erogate negli anni 2008/2009 non poteva esser ritenuta debitrice della “Fondazione” (cfr. ricorso, pag. 36).

Premette che il Tribunale di Catanzaro con la statuizione di prime cure ha espressamente disatteso tale eccezione, allorché ha assunto, nel quadro degli artt. 17 e 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 22/2007, che unicamente le “[OSCURATO:PERSONA]” sono deputate a stipulare accordi con le strutture private e che la Regione [OSCURATO:PERSONA] è “chiamata a partecipare alle quote di degenza nella misura stabilita dalla normativa applicabile” (cfr. ricorso, pagg. 36 -37).

Indi deduce che con l’esperito appello principale la Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha specificamente censurato tali affermazion i , sicché in ordine alla legittimazione passiva della Regione - quale gestore del “Fondo sociale” - anche ai fini dell’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. si è formato il giudicato “interno” (cfr. ricorso, pag. 37).Deduce dunque che, allorché ha disconosciuto ai fini dell’azione exart. 2041 cod. civ.la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di Catanzaro ha violato il giudicato “interno” (cfr. ricorso, pag. 37). 24.Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 22/2007.

Deduce che ha errato la Corte di Catanzaro a negare ai fini dell’azione exart.2041 cod. civ. la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 37).

Deduce invero che gli artt. 17 e 18 della legge regionale cit. pongono espressamente a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] una quota parte dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie dovuti dal “Fondo sociale”, quota per la quale la curatela fallimentare ha inteso agire (cfr. ricorso, pag. 37).

Deduce poi che non rileva nella specie il precedente di legittimità – n. 13317/1999 - menzionato dalla c orte d ’appello , siccome, appunto, ha inteso agire con riferimento alla quota parte del “Fondo sociale” a carico della Regione (cfr. ricorso, pag. 38). 25.Con il nono motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti controversi e decisivi.

Deduceche la Corte di Catanzaro, in relazione alla domanda ulteriormente subordinata ex art. 2041 cod. civ., ha omesso l’esame di fatti idonei a dar ragione, limitatamente agli anni 2008/2009, del rapporto diretto tra la “Fondazione” e la Regione [OSCURATO:PERSONA].

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto contodei decreti dirigenziali con cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a versare alla “Fondazione” ben quattro acconti sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel 2008 nonché i corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel 2006 e nel 2007 (cfr. ricorso, pagg. 38 -39).

Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto del riconoscimento del debito operato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondenza intercorsa con lacuratela fallimentare (cfr. ricorso, pag. 39 ) . 26.Con il decimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ.

Deduce ch e, pur ad escludere la sussistenza di un rapporto diretto tra la “Fondazione” e la Regione [OSCURATO:PERSONA], ai fini della configurabilità di un ingiustificato arricchimento rileva non solo l’arricchimento diretto ma pur l’arricchimento indiretto(cfr. ricorso, pag. 40).

Deduce quindi che nella specie la Regione [OSCURATO:PERSONA], che devolve proprie risorse alle aziende sanitarie, si è indirettamente arricchita per effetto del risparmio di spesa di cui ha fruito l’ “A.S.P. di Cosenza”(cfr. ricorso, pag. 41). 27.Il quarto motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del quinto, del sesto, del settimo, dell’ottavo, del nono e del decimo motivo di ricorso. 28.La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass.21.7.2006, n. 16762, secondo cui il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito).

29. Nei termini su indicati i rilievi motivazionali espressi dalla Corte di Catanzaro –“Le considerazioni che precedono, escludono e rendono carenti di presupposti la configurabilità di una responsabilità, nei confronti della Regione, da contatto sociale o anche ex art. 2043 cod. civ.”(così sentenza d’appello, pag. 31) - ai fini del rigetto della domanda spiega ta in via subordinata dal curatore del fallimento della “Fondazione” e volta all’affermazione delle anzidetteforme di responsabilità , danno senz’altro conto dell’apparenza della motivazione, ossia per nullarendono percepibile il fondamento in parte quadella decisione.

Più esattamente, va condivisa la deduzione delcuratore del fallimento della “Fondazione” secondo cui il rinvio tout court alle ampie ed articolate considerazioni che hanno indotto al rigetto della domanda principale della curatela,non consente di stabilire a quale degli argomenti in precedenza spesi la corte di merito abbia inteso riferirsi (cfr. ricorso, pag. 32).

Sussiste dunque il “vizio di attività” denunciato dal ricorrente.

Del resto, si è assu nto che la sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem”, in particolare con riferimento alla statuizione di prime cure, allorché consenta di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto(cfr. Cass. 19.7.2016, n. 14786).

Il che, nella specieed in parte qua, evidentemente non è. 30.In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 4 9 1/2020 della Corte d’Appello di Catanzaro va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione.

In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

31. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso –assorbiti il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo, l’ottavo motivo, il nono motivo ed il decimo motivo -cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 491/2020 della Corte d’Appello di C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o “[OSCURATO:PERSONA] XXIII”, in persona del dottor [OSCURATO:PERSONA],elettivamente domiciliato in Roma , al via le [OSCURATO:PERSONA], n. 290, presso lo studio dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] e dell’avvocato professor [OSCURATO:PERSONA] che disgiuntamente e congiuntamente lorappresentano e difend ono in virtù di procura speciale su foglio a llegato in calce al ricorso. RICORRENTE contro [OSCURATO:PERSONA] –[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del Presidente della Giunta regionale pro tempore, rappresentata e difesa in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al controricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’Avvocatura regionale ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Sabotino, n. 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. CONTRORICORRENTEe [OSCURATO:PERSONA] di COSENZA – [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] – in persona del legale rappresentante pro tempore. INTIMATA avverso la sentenza n. 491/2020 della Corte d’Appello di Catanzaro, udita la relazione nella camera di consiglio del 21 febbraio 2024 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto notificato in data 25.5.2012il curatore del fallimento “[OSCURATO:PERSONA] XXIII”, dichiarato dal Tribunale di Paola con sentenza dei 3/10.12.2009,citava a comparire dinanzi al Tribunale di Catanzaro la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza”. Esponeva che la “[OSCURATO:PERSONA] XXIII” in bonis aveva negli anni 2008-2009 (cfr. sentenza d’appello, pag. 4 ) eseguito prestazioni socio-sanitarie in favore di soggetti residenti nel territorio già di competenza dell’ “[OSCURATO:PERSONA] di Paola”, poi ricompreso nel territorio del l’ “A.S.P . di Cosenza”,nonché di soggetti [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] R egione [OSCURATO:PERSONA]. Chiedevacondannare gli enti convenuti, ciascuno in via esclusiva ovvero in solido, al pagamento della somma di euro 1.397.246,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi ex d.lgs. n. 231/ 2002 dal dì del dovuto al soddisfo, a titolo di corrispettivo per le prestazioni erogate dalla “Fondazione” in bonis. Chiedevain subordine condannare in solido gli enti convenuti al pagamento della suddetta somma ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, a titolo di risarcimento dei danni da responsabilità da “contatto sociale” ovvero da responsabilità aquiliana subiti dalla “Fondazione” in bonis. Chiedevain ulteriore subordine condannare la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento ai sensi dell’art. 2041 cod. civ. di un indennizzo pari ad euro 1.397.246,68 ovvero pari alla diversa somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria(cfr. ricorso, pagg. 4 - 5 ) . 2.Si costituiva la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Instava per il rigetto dell’avversa domanda. Si costituival’ “[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza”. Del pari instava per il rigetto dell’avversa domanda. 3.Con sentenza n. 82/2016 il tribunale accoglieva la domanda nei confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] e la condannavaa pagare al curatore attore la somma di euro 1.397.246,68, oltre rivalutazione monetaria ed interessi di mora exd.lgs. n. 231/2002 dalla data contrattualmente fissata al soddisfo; rigettava la domanda nei confronti dell’ “A.S.P.di Cosenza”; condannava la Regione [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese di lite(cfr. ricorso, pag. 7). 4.[OSCURATO:PERSONA] proponeva appello . Resisteva il curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] XXIII”, che reiterava le domande proposte in via subordinata; spiegava altresì appello incidentale in ordine al quantum delle spese di lite (cfr. sentenza d’appello, pag. 8). L’ “A.S.P. di Cosenza” non si costituiva. 5. C o n sentenza n. 491/2020 la Corte d’Appello di Catanzaro dichiarava inammissibile il gravame incidentale esperito dal curatore del fallimento nei confronti dell’ “A.S.P. di Cosenza” , “non risultando agli att i la prova della notificazione del gravame a tale parte, rimasta contumace” (così sentenza d’appello, pag. 9); accoglieva il gravam e principale esperito dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] ed, in totale riforma dell ’appellata sentenza , rigettava la domanda propostain prime cure dal curatore fallimentare; compensava integralmente le spese del doppiogrado. Evidenziava la Corte di Catanzaro in ordine al primo motivo dell’appello principale(cfr. sentenza d’appello, pag. 7) che dal l e risultanze documentali non si desumeva la prova che la “Fondazione”, negli anni 2008 –2009, fosse stata titolare di un valido accreditamento(cfr. sentenza d’appello, pa g . 20 ) . Evidenziava al riguardo - la corte - che era fuor di contestazione che la “Fondazione”fosse ricompresa, giusta la deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 16.6.1997,tra le strutture che, già accreditate in via transitoria per il biennio 1995/1996, erano state reputate transitoriamente accreditate a far data dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA](cfr. sentenza d’appello, pag. 21 ) . Evidenziava nondimeno che , contrariamente all’assunto della curatela appellata,la deliberazione della G.R. n. 3428/1997, nel quadro delle previsioni di cui al d.P.R. 14.1.1997, aveva stabilito che il ritardo nell’avvio dei nuovi rapporti fondati sull’accreditamento non potesse andare oltre il termine di un anno a decorrere dalla data del 20.2.1997, sicché aveva considerato transitoriamente accreditate le strutture sanitarie di cui all’art. 6, 6° co., della legge n. 724/1994, tra cui la “Fondazione”, fino alla data del 31.12.1997 o, comunque,fino alla data del 20.2.1998 (c fr. sentenza d’appello, pag g . 21 - 22 ) . Evidenziava altresì che con deliberazione n. 179 del 22.2.2005 la Giunta regionale, nel quadro della legge regionale n. 18 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], aveva autorizzato temporaneamente la riconversione dell’ “ [OSCURATO:PERSONA] XXIII” per complessivi 485 posti-letto e tuttavia aveva subordinato l’autorizzazione definitiva all’adeguamento della struttura ai requisiti tutti di cui alla normativa vigente entro il termine di 18 mesi dall’autorizzata riconversione (cfr.sentenza d’appello, pag. 23). Evidenziava quindi che dagli atti non risultava che fosse intervenuta l’autorizzazione definitiva, sicché doveva opinarsi nel senso che si fosse verificata la decadenza, decadenza che in quanto da ricondurre alla legge regionale n. 18del 2 004 non abbisognava di un provvedimento amministrativo (cfr.sentenza d’appello, pag. 24). Evidenziava al contempo che non esplicava valenza nella specie la deliberazione n. 275 del 5.4.2008,con cui la Giunta regionale aveva disposto che le strutture private “transitoriamente accreditate” che avessero ottenuto un provvedimento di rinnovo dell’accreditamento, fossero riconosciute “provvisoriamente accreditate” ai sensi dell’art. 1, co.796, lett. s), t), u), della legge n. 296/2006 e che le strutture private in tal guisa “provvisoriamente accreditate” dovessero essere confermate con accreditamento definitivo entro il 31.12.2009(cfr. sentenza d’appello, pagg. 18 - 19 e 24 – 25) . Evidenziava invero che la “Fondazione” non poteva reputarsi “accreditata transitoriamente” alla data della deliberazione n. 275/2008 in mancanza, peraltro, di un provvedimento di rinnovo limitatamente al periodo 20.2.1998 – 5.4.2008 (cfr. sentenza d’appello, pag. 25). Evidenziava per altro verso, la corte , che all’ atto dell’erogazione delle prestazioni per cui era controversia, ossia negli anni 2008/2009 , non vi era alcuna convenzione tra la “Fondazione” e l’ “[OSCURATO:PERSONA]” né poteva opinarsi nel senso che il contratto-convenzione del 24.11.1993 si fosse tacitamente rinnovato,atteso il divieto, da correlare all’onere della forma scritta ad substantiamper i contratti della P.A., “di rinnovo tacito previsto a pena di nullità per i contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi” di cui all’art. 6, 2° co., della legge n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 della legge n. 724/1994, applicabile anche ai contratti stipulati antecedentemente all’entrata in vigore di tale normativa (cfr. sentenza d’appello, pag. 28). Evidenziava, per altro verso ancora , che i rilievi tutti all’uopo svolti inducevano ad escludere la responsabilità da “contatto sociale” ovvero ex lege aquiliadella Regione (cfr. sentenza d’appello, pag. 31). Evidenziava, infine , che non era ascrivibile alla Regione [OSCURATO:PERSONA] l a pretesa obbligazione exart. 2041 cod. civ. (cfr. sentenza d’appello, pag. 31). Evidenziava infattiche legittimata passiva al riguardo doveva reputarsi non già la Regione [OSCURATO:PERSONA] bensì l’ “A.S.P. di Cosenza”, a vantaggio della quale si era prodotto l’asserito arricchimento(cfr. sentenza d’appello, pagg. 31 - 32 ) . 6.Avverso tale sentenza ha proposto ricorso i l curatore del fallimento della “[OSCURATO:PERSONA] XXIII”; ne ha chiesto sulla scorta di dieci motivila cassazione con ogni susseguente statuizione. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese. L’ “[OSCURATO:PERSONA] di Cosenza” non ha svolto difese. 7.Il ricorrente ha depositato memoria. Del pari ha depositato memoria la controricorrente. CONSIDERATO CHE8.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione dell’art. 6, 6° co., legge n. 724/1994, del d.P.R. 14.7.1997, dell’art. 1, co. 796, lett. s), legge 296/2006, dell’art. 18 legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 18/2004. Deduce che la Corte di Catanzaro ha interpretato erroneamente la deliberazione della Giunta regionale n. 3428 del 16.6.1997, siccome la medesima deliberazione aveva previsto che l’accreditamento transit orio si protraesse non già fino al termine del 20.2.1998, bensì “fino a quando non si fossero realizzate le condizioni per l’accreditamento definitivo” (c fr. ricorso, pagg. 20 -21). Deduce invero che il termine di un anno è da intendere come termine entro il quale le regioni, e quindi la Regione [OSCURATO:PERSONA], avrebbero dovuto attuare le disposizioni del d.P.R. 14.1.1997, “disciplinando i requisiti minimi per l’esercizio delle attività sanitarie da parte di strutture pubbliche e private” (cfr. ricorso, pag. 21). Deduce altresì che l’erronea interpretazione della deliberazione della G.R.n. 3428/1997ha comportato la falsa applicazione dell’art. 1, co. 796, lett. s) , della legge n. 296/2006, ove è prefigurata la cessazione di efficacia degli accreditamenti provvisori a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] (cfr. ricorso, pag. 22). Deduce inoltre che, da un canto,la decadenza di cui al 2° co. dell’art. 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 18/2004 ha riguarda to l’autorizzazione alla riconversione e non anche l’autorizzazione all’esercizio di attività sanitaria; che, d’altro canto, la scadenza del termine di 18 mesi di cui all’art. 18 della legge regionale cit. non ha comportatol’automatica decadenza, ma ha funto da mero presupposto per l’accertamento da parte della P.A. della sussistenza di fatti idonei a giustificare la decadenza(cfr. ricorso, pag. 23). 9.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e /o la falsa applicazione dell’art. 6, 2° co., legge n. 537/1993, come modificato dall’art. 44 legge n. 724/1994, e dell’art. 11 delle preleggi. Deduceche la Corte di Catanzaro ha errato ad escludere che la convenzione del 24.11.1993 tra la “Fondazione” e l’ “[OSCURATO:PERSONA] di Paola ” si fosse tacitamente rinnovata(cfr. ricorso, pag. 26). Deduce in primo luogo che il divieto di rinnovo tacito è applicabile ai soli contratti della P.A. aventi ad oggetto la fornitura di beni e servizi, mentre nella specie si tratta di una convenzione inerente ad una concessione di un pubblico servizio (cfr. ricorso, pag. 26). Deduce in secondo luogo che il divieto di rinnovo tacito di cui all’art. 6, 2° co., cit., come modificato dall’art. 44 cit., non è atto a determinare in via retroattiva la nullità di accordi già in essere alla data della sua entrata in vigore (cfr. ricorso, pag. 26). 10.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti controversi e decisivi. Deduce ch e la Corte di Catanzaro ha omesso l’esame di fatti idonei a dar ragione, negli anni 2008-2009, di un valido accreditamento nonché dell’esistenza di un’efficace convenzione tra la “Fondazione” e l’ “[OSCURATO:PERSONA]”(cfr. ricorso, pagg. 26 - 27 ) . Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto contodei decreti dirigenziali con cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a versare alla “Fondazione” ben quattro acconti sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel 2008 nonché i corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel 2006 e nel 2007 (cfr. ricorso, pagg. 27- 28 ) . Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto del riconoscimento del debito residuo per l’anno 2008, nella misura di euro 827.832,98, operato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondenza intercorsa con il curatore fallimentare(cfr. ricorso, pagg. 27 - 28 ) . Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto, con riferimento ai corrispettivirelativi alle prestazioni rese nell’anno 2009, che era stata eccepita unicamente la mancata ricezione delle correlate fatture (cfr. ricorso, pag. 28). Deduce dunque che ben avrebbe dovuto la corte di merito valutare l e surriferite circostanzequale riflesso di comportamenti rilevanti ai sensi dell’art. 1362, 2° co., cod. civ. e quindi tali da indurre a ri conoscere, in sede di interpretazione della delibera della G.R. n. 3428/1997, che l’accreditamento persistesse alladata 20.2.1998 (cfr. ricorso, pagg. 28 – 29) . 11.Le ragioni di censura veicolate dal primo motivo, dal secondo motivo e dal terzo motivo diricorso sono senza dubbio conness e ; il che ne giustifica la disamina contestuale; in ogni caso, i medesimi mezzi di impugnazione sono destituiti di fondamento e da respingere. 12.Precipuamente il primo motivo ed il terzo m otivo di ricorso veicola no una “quaestio” ermeneutica(così come riconosce lo stesso ricorrente: cfr. ricorso, pag. 20e pagg. 28 - 29 ) , seppur con riferimento ad un atto amministrativo, id est alla deliberazione della Giunta regionale della [OSCURATO:PERSONA] n. 3428 del [OSCURATO:DATA_NASCITA].Vengono in rilievo, perciò, i seguentiinsegnamenti di questa Corte. L’interpretazione dell’atto amministrativo a contenuto non normativo– è il caso de quo- risolvendosi nell ’ accertamento della volontà della P.A., è riservata al giudice di merito esoggiace alle regole dell’interpretazione dei contratti (cfr. Cass. sez. un. 25.7.2019, n. 20181; Cass. sez. lav. 23.7.2010, n. 17367). L’interpretazione del contratto - o dell’atto amministrativo - traducendosi in una operazione di accertamento della volontà dei contraenti– o della P.A. - si sostanziain un’indagine “di fatto” riservata al giudice di merito, censurabile in cassazione per violazione delle regole ermeneutiche ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. ovvero per omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ.(cfr. Cass. sez. lav. 4.4.2022, n. 10745). Né la censura exn. 3 né la censura ex n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. possono consistere in una critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, che si risolv a nella mera contrapposizione di una differente interpretazione; d’altronde, per sottrarsi al sindacato di legittimità, quella data dal giudice al contratto -o, similmente, all’atto amministrativo -non deve essere l’unica interpretazione possibile o la migliore in astratto ma una delle possibili e plausibili interpretazioni; sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni (plausibili), non è consentito - alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito - dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 4178; cfr. Cass. 2.5.2006, n. 10131. Cfr. altresì Cass. sez. lav. n. 17367/2010 cit., secondo cui, con riferimento all’interpretazione di un atto amministrativo, l’individuazione della volontà dell’ente pubblico è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione siano diverse da quelle della parte, bensì allorché esse si rivelino insufficienti o inficiate da contraddittorietà logica o giuridica). 13. Nel solco dell ’enunciate indicazioni giurisprudenziali l’interpretazione patrocinata dalla Corte di Catanzaro è ineccepibile sul piano della correttezza giuridica, ossia non diverge da alcuncriterio legale di ermeneutica contrattuale, el’impianto motivazionale che la sorregge, è immune da qualsivoglia “anomalia” suscettibile, giusta la statuizione n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte,di acquisir significato in rapporto alla previsione del n. 5 del 1° co. dell’art. 360 cod. proc. civ. Invero, con riferimento al paradigma della motivazione “apparente” (che ricorre allorquando il giudice di merito non procede ad una approfondita disamina logico/giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito: cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672)la corte d’appello ha compiutamente, intellegibilmente ed esaustivamente esplicitato il proprio iterargomentativo. Segnatamente, la corte distrettuale ha puntualizzato che l’espressione “e comunque fino all’accreditamento definitivo, che sarà attivato a norma del d.P.R. del 14.1.97”,di cui alla deliberazione n. 3428/1997 della Giunta regionale della [OSCURATO:PERSONA],dovesse “essere letta (…) – attesa la precedente previsione della insuperabilità ( non potrà andare oltre ) del termine del 20 febbraio 1998 – nel senso che comunque l’accreditamento transitorio non poteva andare oltre tale ultima data” (così sentenza d’appello, pag. 22). 14. In pari tempo è innegabile che le censure dal ricorrente addotte – in verità,disancorate dall’esplicita specifica indicazione delle regole ermeneutiche eventualmente disattese dalla corte territoriale - si risolvono tout court nella prefigurazione della (asserita) maggior plausibilità della patrocinata antitetica interpretazione (“una lettura della deliberazione in questione che ( …) sia aderente, oltre che al senso fatto palese dalle parole utilizzate, anche alla intenzione sottesa all’adozione della medesima deliberazione non può che condurre a riconoscere (…)”: così ricorso, pagg. 20 – 21 ; “la Giunta regionale, nell’ambito dei rilievi preliminari alla deliberazione, dava atto che la Regione non avrebbe potuto ritardare l’adozione di detta disciplina oltre il termine stabilito dal sopra citatod.P.R.”: così ricorso, pag. 21). Né, ovviamente,può, in chiave ermeneutica, soccorrere la deduzione secondo cui, a condividere l’interpretazione recepita dalla corte di merito, “si finirebbe con il far inammissibilmente ricadere sull’Istituto oggi fallito, ed in ultima istanza sui creditori di questo, conseguenze pregiudizievoli del tutto sganciate dal contegno dell’Istituto pregiudicato” (così ricorso, pag. 21). 15.Si tenga conto, ulteriormente, che, in tema di ricorso per cassazione, l’omesso esame di una questione riguardante l’interpretazione del contratto, non costituendo “fatto decisivo”del giudizio, non è riconducibile al vizio di cui all’art. 360, 1° co., n. 5, cod.proc.civ., atteso che rientrano in tale nozione gli elementi fattuali e non quelli meramente interpretativi (cfr. Cass. (ord.) 13.3.2018, n. 20718; Cass. 8.3.2017, n. 5795). Su tale scorta non hanno precipua valenza le circostanze addotte dal ricorrente – con il terzo mezzo – quale indici ermeneutici rilevanti nel segno della previsione di cui al 2° co. dell’art. 1362 cod. civ. E tanto, ben vero, pur a prescindere dal l’insegnamento a tenor del quale nell’interpretazione dei contratti –o, parallela mente, dell’atto amministrativo - è possibile fare ricorso al criterio della valutazione del comportamento complessivo solo quando il criterio letterale e quello del collegamento logico tra le varie clausole si rivelino –il che evidentemente non è nella specie -inadeguati all’accertamento della comune intenzione delle parti( cfr. Cass. 19.5.2000, n. 6482; Cass. 14.11.2002, n. 16022). 16.Ovviamente l’interpretazione congrua ed ineccepibile della deliberazione della G.R. n. 3428/1997 connota come del tutto ingiustificata l’addotta falsa applicazione dell’art. 1, co.796, lett. s), della legge n. 296/2006. 17.Immeritevole di seguito è pur la denuncia di falsa applicazione dell’art. 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 18/2004. Da un canto, il denunciato “error in iudicando” è ancorato a gli assunt i , genericied in certa quale misura ipotetici, per cui non vi sarebbero stat i né un accertamento della P.A. circa la “sussistenza in concreto di fatti, atti o omissioni idonei a fondare la decadenza” né “alcuna pronunzia dichiarativa della decadenza” (cfr.ricorso, pag. 23). D’altro canto, la deduzione per cui la decadenza avrebbe riguardato l’autorizzazione alla riconversione non già l’autorizzazione all’esercizio dell’attività sanitaria, non tiene conto del significativo duplice riscontro operato dalla Corte calabrese. Ossia del riscontro per cui con deliberazione n. 51 del 5.2.2009 la Giunta regionale aveva rilevato che l’ “ [OSCURATO:PERSONA] XXIII ” non risultava provvisoriamente accreditato, sicché, richiamato l’art. 11, 9° co., della legge regionale n. 24 del 18.7.2008, aveva statuito di approvare la proposta di legge “in materia di adeguamento ai requisiti di cui al predetto articolo 11 dell’[OSCURATO:PERSONA]” (cfr. sentenza d’appello, pagg. 26 -27).Ossia del riscontro ulteriore per cui la deliberazione anzidetta, ancorché non approvata dal Consiglio regionale, esplicava un’indubbia valenza probatoria in ordine all’operato accertamento della mancanza di accreditamento provvisorio, viepiù in assenza di contestazioni al riguardo da parte del curatore del fallimento (cfr. sentenza d’appello, pag. 27). Evidentemente, a tal proposito, non basta addurre, sic et simpliciter, che la deliberazione del 5.2.1999 “non ha mai avuto efficacia (…), non essendo stata approvata dal Consiglio regionale” (così ricorso, pag. 29). 18. Con precipuo riferimento a l secondo motivo di ricor so va ribadi ta l’elaborazione di questa Corte. Ovvero l’insegnamento secondo cui nell’ambito del servizio sanitario nazionale, l’art. 8 del d.lgs. n. 502 del 1992, come integrato dall’art. 6 della legge n. 724 del 1994, nel prevedere la necessità di un provvedimento concessorio di accreditamento per l’accesso alla qualifica di erogatore del servizio, comporta che non può essere posto a carico delle Regioni alcun onere di erogazione di prestazioni sanitarie in assenza di un provvedimento amministrativo regionale che riconosca alla struttura la qualità di soggetto accreditato ed al di fuori di singoli e specifici rapporti contrattuali intesi a regolare il volume massimodelle prestazioni erogate, i requisiti del servizio e l’ammontare dei corrispettivi, dovendosi, in ogni caso, escludere, ai sensi dell’art. 8 quinquiesdel citato d.lgs. n. 502 del 1992, che possano validamente concludersi accordi contrattuali per “facta concludentia”, atteso che, in base al disposto degli artt. 16 e 17 del r.d. n. 2440 del 1923, tutti i contratti con la P.A. devono rivestire, a pena di nullità, la forma scritta(cfr. Cass. (ord.) 11.3.2020, n. 7019; Cass. 6.8.2014, n. 17711; Cass. 25.1.2011, n. 1740).19.In questi termini, l’operato dirimente accertamento - definitivo all’esito della reiezione del primo motivo e del terzo motivo di ricorso -del difetto di un qualsivoglia provvedimento amministrativo regionale atto a giustificare il riconoscimento in capo alla “[OSCURATO:PERSONA] XXIII” del la qualità,negli anni 2008-2009 di esecuzione delle prestazioni socio-sanitarie per cui è controversia,di soggetto accreditato, rende vana qualsivoglia disputa in ordine all’esistenza di una valida ed efficace convenzione tra l’amministrazione sanitaria e la medesima fondazione. 20.Con il quarto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per omessa o apparente motivazione. Premette che ha in prime cure domandato in via subordinata la condanna al pagamento della somma di euro 1.397.246,68 ovvero della somma maggiore o minore ritenuta di giustizia in dipendenza della violazione degli obblighi exartt.1173 e 1175 cod. civ. ed ex art. 2043 cod. civ., ossia in dipendenza dell a responsabilità da “contatto sociale” ovvero della responsabilità extracontrattuale in cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] e l’“A.S.P.” sono incorse (cfr. ricorso, pag. 30). Premette che ha in appello reiterato la domanda subordinata, rimasta assorbita nell’accoglimento della domanda principale (cfr. ricorso, pag. 30). Indi deduce che, ai fini del rigetto dell’anzidetta domanda subordinata, la Corte di Catanzaro nulla ha motivato ovvero, al più, ha motivato in maniera del tutto apparente (cfr. ricorso, pag. 31). Deduce al contempo che non ha valenza ai fini dell’assolvimento dell’obbligo motivazionale in ordine al rigetto della domanda subordinata il riferimento alle “considerazioni che precedono”,ossia alle considerazioni che hanno indotto la corte d’appello al rigetto della domanda principale (cfr. ricorso, pag. 32). 21.Con il quinto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 1173 e 1175 cod. civ. e dell’art. 2043 cod. civ. Deduce che, pur a negare il vizio motivazionale denunciato con il quarto motivo, l’insussistenza comunque di un valido accreditamento e/o di una efficace convenzione negli anni 2008 - 2009 non val e ad escludere la responsabilità da “contatto sociale” o ex lege aquilia,viepiù alla luce dei fatti di cui con il terzo motivo haaddotta l’omessa disamina (cfr. ricorso, pag. 33 ) . 22.Con il sesto motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112, 343 e 346 cod. proc. civ. Premette che aveva provveduto ad esperire appello incidentale nei soli confronti della Regione [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alla quantificazione delle spese di lite poste dal tribunale a caricodella Regione (cfr. ricorso, pag. 34). Premette che la Corte di Catanzaro ha dichiarato inammissibile l’appello incidentale ed al riguardo ha assunto che il gravame incidentale fosse stato proposto nei confronti dell’ “A.S.P. di Cosenza” e che non risultasse la prova della sua notificazione alla stessa “[OSCURATO:PERSONA]” rimasta contumace (cfr. ricorso, pagg. 33 e 34). Deduce quindi che l’appello incidentale era appieno ammissibile, siccome spiegato con la comparsa di costituzione in appello; altresì, che la proposizione delle domande subordinate rimaste in primo grado assorbite nell’accoglimento della domanda principale non abbisognava della formulazione di appello incidentale bensì della loro mera reiterazione conla comparsa di costituzione in appello ai sensi dell’art. 346 cod. proc. civ. (cfr. ricorso, pagg. 34 -35). 23.Con il settimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la nullità della sentenza per violazione degli artt. 324 cod. proc. civ. e 2909 cod. civ. Premette che la Regione [OSCURATO:PERSONA], allorché si è costituita in primo grado, aveva, in ordine all’azione ex art. 2041 cod. civ. esperita in via ulteriormente subordinata,eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva ovvero aveva addotto che il “Fondo sociale”, cui ineriva l’avversa pretesaex art. 2041 cod. civ., inizialmente a carico del bilancio regionale, era stato trasferito ai Comuni con deliberazione della Giunta regionale n. 670/2007, cosicché con riferimento alle prestazioni erogate negli anni 2008/2009 non poteva esser ritenuta debitrice della “Fondazione” (cfr. ricorso, pag. 36). Premette che il Tribunale di Catanzaro con la statuizione di prime cure ha espressamente disatteso tale eccezione, allorché ha assunto, nel quadro degli artt. 17 e 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 22/2007, che unicamente le “[OSCURATO:PERSONA]” sono deputate a stipulare accordi con le strutture private e che la Regione [OSCURATO:PERSONA] è “chiamata a partecipare alle quote di degenza nella misura stabilita dalla normativa applicabile” (cfr. ricorso, pagg. 36 -37). Indi deduce che con l’esperito appello principale la Regione [OSCURATO:PERSONA] non ha specificamente censurato tali affermazion i , sicché in ordine alla legittimazione passiva della Regione - quale gestore del “Fondo sociale” - anche ai fini dell’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. si è formato il giudicato “interno” (cfr. ricorso, pag. 37).Deduce dunque che, allorché ha disconosciuto ai fini dell’azione exart. 2041 cod. civ.la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] , la Corte di Catanzaro ha violato il giudicato “interno” (cfr. ricorso, pag. 37). 24.Con l’ottavo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa applicazione degli artt. 17 e 18 della legge Regione [OSCURATO:PERSONA] n. 22/2007. Deduce che ha errato la Corte di Catanzaro a negare ai fini dell’azione exart.2041 cod. civ. la legittimazione passiva della Regione [OSCURATO:PERSONA] (cfr. ricorso, pag. 37). Deduce invero che gli artt. 17 e 18 della legge regionale cit. pongono espressamente a carico della Regione [OSCURATO:PERSONA] una quota parte dei corrispettivi delle prestazioni sanitarie dovuti dal “Fondo sociale”, quota per la quale la curatela fallimentare ha inteso agire (cfr. ricorso, pag. 37). Deduce poi che non rileva nella specie il precedente di legittimità – n. 13317/1999 - menzionato dalla c orte d ’appello , siccome, appunto, ha inteso agire con riferimento alla quota parte del “Fondo sociale” a carico della Regione (cfr. ricorso, pag. 38). 25.Con il nono motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame circa fatti controversi e decisivi. Deduceche la Corte di Catanzaro, in relazione alla domanda ulteriormente subordinata ex art. 2041 cod. civ., ha omesso l’esame di fatti idonei a dar ragione, limitatamente agli anni 2008/2009, del rapporto diretto tra la “Fondazione” e la Regione [OSCURATO:PERSONA]. Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto contodei decreti dirigenziali con cui la Regione [OSCURATO:PERSONA] ha provveduto a versare alla “Fondazione” ben quattro acconti sui corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel 2008 nonché i corrispettivi dovuti per le prestazioni rese nel 2006 e nel 2007 (cfr. ricorso, pagg. 38 -39). Deduce segnatamente che la corte d’appello non ha tenuto conto del riconoscimento del debito operato dalla Regione [OSCURATO:PERSONA] nella corrispondenza intercorsa con lacuratela fallimentare (cfr. ricorso, pag. 39 ) . 26.Con il decimo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa applicazione degli artt. 2041 e 2042 cod. civ. Deduce ch e, pur ad escludere la sussistenza di un rapporto diretto tra la “Fondazione” e la Regione [OSCURATO:PERSONA], ai fini della configurabilità di un ingiustificato arricchimento rileva non solo l’arricchimento diretto ma pur l’arricchimento indiretto(cfr. ricorso, pag. 40). Deduce quindi che nella specie la Regione [OSCURATO:PERSONA], che devolve proprie risorse alle aziende sanitarie, si è indirettamente arricchita per effetto del risparmio di spesa di cui ha fruito l’ “A.S.P. di Cosenza”(cfr. ricorso, pag. 41). 27.Il quarto motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del quinto, del sesto, del settimo, dell’ottavo, del nono e del decimo motivo di ricorso. 28.La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda tuttavia percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr. Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232 (Rv. 641526-01); Cass.21.7.2006, n. 16762, secondo cui il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunciabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ., ricorre, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il giudice di merito omette di indicare, nel contenuto della sentenza, gli elementi da cui ha desunto il proprio convincimento ovvero, pur individuando questi elementi, non procede ad una loro approfondita disamina logico-giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito). 29. Nei termini su indicati i rilievi motivazionali espressi dalla Corte di Catanzaro –“Le considerazioni che precedono, escludono e rendono carenti di presupposti la configurabilità di una responsabilità, nei confronti della Regione, da contatto sociale o anche ex art. 2043 cod. civ.”(così sentenza d’appello, pag. 31) - ai fini del rigetto della domanda spiega ta in via subordinata dal curatore del fallimento della “Fondazione” e volta all’affermazione delle anzidetteforme di responsabilità , danno senz’altro conto dell’apparenza della motivazione, ossia per nullarendono percepibile il fondamento in parte quadella decisione. Più esattamente, va condivisa la deduzione delcuratore del fallimento della “Fondazione” secondo cui il rinvio tout court alle ampie ed articolate considerazioni che hanno indotto al rigetto della domanda principale della curatela,non consente di stabilire a quale degli argomenti in precedenza spesi la corte di merito abbia inteso riferirsi (cfr. ricorso, pag. 32). Sussiste dunque il “vizio di attività” denunciato dal ricorrente. Del resto, si è assu nto che la sentenza pronunciata in sede di gravame è legittimamente motivata “per relationem”, in particolare con riferimento alla statuizione di prime cure, allorché consenta di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto(cfr. Cass. 19.7.2016, n. 14786). Il che, nella specieed in parte qua, evidentemente non è. 30.In accoglimento del quarto motivo di ricorso la sentenza n. 4 9 1/2020 della Corte d’Appello di Catanzaro va cassata con rinvio alla stessa corte d’appello in diversa composizione. In sede di rinvio si provvederà alla regolamentazione delle spese del presente giudizio di legittimità. 31. In dipendenza del parziale buon esito del ricorso non sussistono i presupposti processuali perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, il ricorrente sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del 1° co. bisdell’art. 13 d.P.R. cit. P.Q.M. La Corte così provvede: accoglie il quarto motivo di ricorso –assorbiti il quinto motivo, il sesto motivo, il settimo motivo, l’ottavo motivo, il nono motivo ed il decimo motivo -cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza n. 491/2020 della Corte d’Appello di C
Sentenza Cassazione n. 12472/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris