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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36708/2022

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A2) e art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 (capo Bc); mentre l'ha assolta da ulteriori imputazioni di carattere tributario, procedendo alla conseguente rideterm inazione della pena; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (cfr. pagg. 2 e 3 su elemento oggettivo e dolo della bancarotta fraudolenta documentale; nonché pag. 4 su dolo specifico del reato ex art. 10 d.

Igs. n. 74 del 2000); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputata [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A2) e art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 (capo Bc); mentre l'ha assolta da ulteriori imputazioni di carattere tributario, procedendo alla conseguente rideterm inazione della pena; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (cfr. pagg. 2 e 3 su elemento oggettivo e dolo della bancarotta fraudolenta documentale; nonché pag. 4 su dolo specifico del reato ex art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 36708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris