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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 25151/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata,limitatamente al giudizio di bilanciamento sulle circostanze ritenute, rigettarsi nelresto del ricorso con declaratoria di irrevocabilità della pronuncia sullaresponsabilità;uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la sentenza di primo grado impugnata dai difensori dell’imputato, oggiricorrente.2.

Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo dei difensori di fiduciaofficiati, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quanto dispone iltesto dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1.

Con il primo motivo i difensori del ricorrente deducono, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e l’intimacontraddittorietà della motivazione, il travisamento della prova e la difformità dellasentenza impugnata rispetto ad altra decisione irrevocabile pronunciata suimedesimi fatti nei confronti di altri imputati.

La difesa censura la valutazione diMuraca, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], evidenziandocome, per il medesimo episodio di rapina, i coimputati [OSCURATO:PERSONA] eClaudio [OSCURATO:PERSONA] siano stati assolti, con sentenza irrevocabile del Giudice per leindagini preliminari di Catanzaro n. 240 del 2018, per difetto di riscontriindividualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, entrambe le decisioni sono state adottate all’esito delmedesimo rito e sulla base dello stesso compendio probatorio, senza acquisizionedi nuovi elementi di prova, sicché la diversa conclusione raggiunta deriverebbeesclusivamente da una differente interpretazione del materiale dichiarativo.

Inparticolare, si assume che [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna conoscenza direttadella identità degli esecutori della rapina, non avendovi partecipato, e che inominativi dei presunti concorrenti gli fossero stati riferiti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA].

Neconseguirebbe una irricevibile circolarità della prova dichiarativa, in contrasto coni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di chiamata in correità e didichiarazioni “de relato”.La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di confrontarsi adeguatamentecon le argomentazioni poste a fondamento della sentenza assolutoria deicoimputati, limitandosi ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] una conoscenza diretta deipartecipanti alla rapina, in ragione del suo ruolo di mandante e di vertice dellacosca.2.2.

Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 16-quaterdel decreto-legge n. 8 del 1991, nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2013.

La difesaevidenzia che il collaboratore aveva manifestato la volontà di collaborare con lagiustizia il 6 settembre 2012, mentre le dichiarazioni concernenti la rapina oggettodi contestazione erano state rese oltre il termine di centottanta giorni previstodalla legge.

Trattandosi di propalazioni nuove, la Corte territoriale avrebbe dovutoprocedere a una verifica particolarmente rigorosa dell’attendibilità delle stesse edelle ragioni della loro tardiva emersione, secondo i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità.

Si sostiene che la sentenza impugnata abbia omessoqualsiasi approfondimento in ordine alle ragioni del ritardo con cui [OSCURATO:PERSONA] avevaaccusato il ricorrente, limitandosi a valorizzare elementi ritenuti privi di effettivacapacità dimostrativa e comunque non idonei a integrare il necessario riscontroindividualizzante richiesto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.2.3.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 192, comma3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia.

La difesa ribadisce che la responsabilitàdell’imputato sarebbe stata affermata sulla base delle sole dichiarazioniaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontri esterni autonomi e individualizzanti.L’unico elemento valorizzato quale conferma delle accuse sarebbe costituito dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, non avrebbe partecipato aifatti né avuto conoscenza diretta degli autori della rapina, avendo appreso taliinformazioni dal medesimo [OSCURATO:PERSONA].

Secondo il ricorrente, la sentenza impugnataavrebbe così attribuito valore di riscontro a una fonte conoscitiva non autonoma,in violazione dei principi consolidati secondo cui le dichiarazioni accusatoriepossono reciprocamente riscontrarsi solo se geneticamente indipendenti e nonderivanti dalla medesima fonte informativa.

La motivazione risulterebbe pertantoillogica e fondata su un meccanismo di mera auto-conferma della chiamata incorreità.2.4.

Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., denunciando altresì travisamento dellaprova.

La difesa richiama la sentenza n. 153 del 2013 del Giudice per le indaginipreliminari di Catanzaro, emessa nell’ambito dell’operazione denominata“Medusa”, con la quale, pur essendo stata riconosciuta l’esistenza del sodaliziomafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA], era stata esclusa nei confronti delMuraca la finalità di agevolazione mafiosa in relazione ad altri reati di rapina, sulrilievo che i rapporti tra il suo gruppo e la cosca si trovavano ancora in una fase diassestamento e che non vi era prova di un pieno inserimento nel sodalizio.Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe incompatibile con l’affermazionecontenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le rapine commesse dal grupposarebbero state funzionali agli interessi della cosca e finalizzate ad agevolarnel’attività.

Dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe infatti soltanto che il profittodella rapina era stato ripartito tra gli esecutori materiali e [OSCURATO:PERSONA], senzaalcun elemento idoneo a dimostrare che i concorrenti fossero consapevoli di unadestinazione delle somme a favore dell’associazione mafiosa o che avessero agitoperseguendo finalità di agevolazione del sodalizio.

La difesa richiama inoltre lagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’aggravante dell’agevolazione mafiosaha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale, sicché, nei reati commessi dapiù persone in concorso, essa è applicabile al concorrente solo ove sia dimostratala diretta consapevolezza della finalità agevolatrice, elemento che la sentenzaimpugnata avrebbe omesso di accertare e valorizzare in motivazione.2.5.

Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 628, comma3, n. 3, cod. pen., contestando la configurabilità dell’aggravante del fattocommesso da soggetto appartenente ad associazione mafiosa.

La difesa censurala motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabiletale aggravante al Chimirri sul presupposto che essa fosse configurabile neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Secondo ilricorrente, tale conclusione sarebbe illogica, poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto,con sentenza irrevocabile, per non aver commesso il fatto e non risulterebberocondanne definitive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lo specifico episodio criminoso oggettodel presente giudizio.

Si sostiene, inoltre, che l’aggravante in esame abbia naturasoggettiva e non possa essere automaticamente estesa ai concorrenti nel reato inassenza di specifici elementi che ne giustifichino l’applicazione anche nei confrontidell’odierno imputato.3.

Alla pubblica udienza del 5 giugno 2026, sulle conclusioni rassegnate dalleparti presenti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all’esitolettura del dispositivo della decisione sostenuta dalle ragioni in diritto in appressorappresentate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna,fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano lecensure (primo e terzo dei motivi di ricorso) svolte in merito alla ricostruzione deifatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della provadichiarativa, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazionedella capacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusadal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.1.1.

Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimentoimpugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia "effettiva",ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto abase della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perchésorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errorinell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria",ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risultilogicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specificied esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura taleda risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n.41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoriadel singolo elemento (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 –01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6 n. 13809del 17/03/2015, O. Rv. 262965).Le censure svolte con detti motivi (primo e terzo) si risolvono peraltro nellapedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice dellarevisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcunragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione.

QuestaCorte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso percassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fattoche quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez.2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).

Più in particolare, si è ritenuto«inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838).

Nella medesima prospettiva è stata rilevata,per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino aenunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudicea quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181).

E non è comunque sufficiente,ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte«frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive edapodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimentoseguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.254584).1.2.

Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte dimerito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudicedi primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente (pagine 4, 5, 6della sentenza) che la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] risulta, non solo confortatadalla conoscenza diretta dei componenti del gruppo di soggetti individuati perconsumare rapine da parte del [OSCURATO:PERSONA] (organo direttivo della locale cosca), cheaveva lui stesso indicato il Chimirri al [OSCURATO:PERSONA], ma anche da [OSCURATO:PERSONA] (lecui propalazioni il ricorrente omette di censurare), che pure si è accreditato comeparte del medesimo gruppo dedito al crimine di settore.

Il che riverbera effettieuristici positivi anche quanto a riscontri individualizzanti, giacché gli ulteriori duechiamanti danno conforto alla genuinità e attendibilità della chiamata principale,afferendo la “voce” del [OSCURATO:PERSONA] proprio a quella specifica rapina oggetto dellaimputazione.

Si tratta, quindi, della empirica valorizzazione di fonti narrative deltutto autonome rispetto al narrato del chiamante principale, che già aveva indicatocircostanze precise sia del fatto, che della riferibilità dell’occorso a queldeterminato autore.Il tema è quello degli elementi esterni di riscontro dei quali necessita lanarrazione principale, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o datoprobatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente (eGiamà certamente lo è, perché indica un soggetto da lui stesso segnalato per farparte di quel gruppo e dei partecipi a quella rapina) e purché la conoscenza delfatto da provare sia autonoma ed a condizione che abbia valenza individualizzante,dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dellostesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore diuna prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbealcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sullachiamata di correità (Sez. 5, n. 2066 del 15/10/2025, dep. 2026, J., Rv. 289314– 02; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, Sentenza n.44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014 - Rv. 260607, che si richiamano ancheper la messe di precedenti conformi indicati in nota C.E.D.).1.3.

Appare pertanto meramente assertiva ed aspecifica, oltre chemanifestamente infondata in diritto, la critica demolitoria proposta con i motivi diricorso proposti sul merito della responsabilità per il fatto contestato, oggiall’esame, che manifestano di non confrontarsi assolutamente con la motivazionespesa sul punto dalla Corte territoriale.2.

Il secondo motivo di ricorso (violazione del testo dell’art. 16 quater del d.l.15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, comemodificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, in quanto le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inutilizzabili, poiché riferite oltre il termine di180 giorni dalla manifestazione della intenzione di collaborate con la giustizia) nonrisulta previamente dedotto alla Corte territoriale con i motivi di gravame nelmerito ed è pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen. (art. 606, comma 3, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv.270316; Sez. 2, n. 13826, del 17/2/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890, del31/1/2017, Rv. 269568; Sez. 3, n. 16610, del 21/1/2017, Rv. 269632; Sez. 2, n.6131, del 29/1/2016, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514, del 23/4/2013, Rv. 255577),né attiene a questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo eneppure a questione la cui deduzione è preclusa in grado di appello.2.1.

In ogni caso, l’argomento proposto è manifestamente infondato in diritto,essendosi nella fattispecie proceduto con rito abbreviato.Sono infatti pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni resedal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dallamanifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzionedell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8,convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguardaesclusivamente la fase del dibattimento (Sez.

U, n. 1149 del 25/09/2008, dep.2009, Magistris, Rv. 241882 – 01; Sez. 1, n. 5844 del 06/06/2018, Russo, Rv.274653 - 01).3.

Fondato è, viceversa, il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrentelamenta che la decisione impugnata non ha esplicitamente indicato i presuppostiprobatori previsti dalla legge ai fini dell'integrazione dell'aggravantedell'agevolazione mafiosa; il ricorrente evidenzia sul tema elementi di caratteresoggettivo che oggettivamente impedirebbero di affermare la sussistenza dellapredetta aggravante.Rileva il ricorrente come dalle stesse dichiarazioni dei collaboratori sarebbeemerso che i proventi della rapina sono stati suddivisi esclusivamente tra iconcorrenti nel delitto, mentre solo una parte sarebbe refluita verso il [OSCURATO:PERSONA], piùcome coordinatore direttivo del gruppo che come referente locale della coscaegemone, difetterebbe pertanto la dimostrazione che almeno una partedell'ingiusto profitto è confluito nelle casse del sodalizio.

E' stata, inoltre,evidenziata l'estraneità al sodalizio dei concorrenti materiali nel reato all'epoca deifatti.

A fronte di tali censure, la Corte di appello di Catanzaro si sarebbe limitataad affermare la ricorrenza dell'aggravante sul presupposto che il profitto eradestinato -sia pure indirettamente- ad agevolare le attività delittuose della coscaGiampà.

Viene sottolineato come a tale premessa non consegua una minimaspiegazione sul come o su quali attività illecite della cosca, anche esterneall'associazione, ma a questa riconducibili, avrebbe prodotto vantaggi il delitto inargomento.Viene, inoltre, sottolineato come nel caso di concorso di persone nel reato,avendo l'aggravante in questione natura soggettiva, per come da ultimo affermatoanche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01), si dovevano rinvenire e indicarespecificatamente gli elementi in forza dei quali sostenere che Chimirri fosseconsapevole della finalizzazione dei proventi della rapina o di una parte di essi avantaggio della consorteria mafiosa del [OSCURATO:PERSONA].

Rileva, infine, come sempresecondo l'interpretazione data dalle Sezioni unite (Chioccini cit.) la correttainterpretazione della norma impone la prova che l'agevolazione rappresenti ilmomento esclusivo o anche solo dominante dell'azione.

Poiché, nel caso di specie,da una parte vi è la dimostrazione che i proventi sono stati ripartiti esclusivamentetra i concorrenti del reato e, dall'altra, non viene indicato l'elemento dimostrativodella consapevolezza in capo al ricorrente della finalità agevolativa della suacondotta delle attività illecite riconducibili alla consorteria [OSCURATO:PERSONA], lamenta ilricorrente mancanza di motivazione e comunque mancanza dei presuppostilegittimanti l'affermazione di sussistenza dell'aggravante.3.1.

A fronte di tali specifiche contestazioni, la Corte territoriale si è limitataad affermare la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sulpresupposto che il profitto era destinato -sia pure indirettamente- ad agevolare lesodalizio in quanto organismo di vertice territoriale.Sussiste pertanto la lamentata mancanza di motivazione (per meraapparenza), in quanto la Corte di merito non ha punto approfondito il tema delladimostrazione della consapevolezza, in capo al Chimirri, che alla spartizione dellequote prendeva parte anche il [OSCURATO:PERSONA] e che la legittimazione di tale spartizionenon trovava ragione nella funzione di coordinatore del gruppo di rapinatori, quantopiuttosto della qualità di referente locale della cosca egemone sul territorio.3.2.

Al deficit motivazionale consegue l’annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente al riconoscimento dell’aggravante in parola, conconseguente necessità di nuovo giudizio sul punto davanti ad altra sezione dellaCorte di appello di Catanzaro, che tenuto conto del principio di diritto espresso daSezioni unite Chioccini (cit.) e qui replicato, dovrà argomentare specificamente inordine alla dimostrata consapevolezza, del concorrente “laico”, che parte deiproventi della rapina fossero destinati alla agevolazione del sodalizio mafiosodiretto localmente dal [OSCURATO:PERSONA].4.

Il quarto motivo di ricorso replica l’ultimo motivo di gravame, che era statodedotto in maniera assolutamente generica, senza tener conto della qualitàmafiosa del concorrente nel reato ([OSCURATO:PERSONA]).

La Corte d’appello ha pertantoermeticamente argomentato sul punto dedotto, senza necessità di particolariapprofondimenti sul tema, attesa l’assoluta genericità del motivo dedotto (Sez. 2,n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261423 - 01).4.1.

In ogni caso, deve pure ricordarsi che, in tema di rapina ed estorsione, lacircostanza aggravante della commissione del fatto ad opera anche di un partecipeall'associazione di tipo mafioso (art. 628 , comma terzo, n. 3, cod. pen.) nonrichiede che tutti gli agenti rivestano tale “qualità”, in quanto a seguito dellasostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen., ad opera della L. 7 febbraio 1990, n.19, art. 3, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettiveconcernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quellerelative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora pur sempre valutateriguardo al partecipe “laico” le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70,comma primo, n. 2, cod. pen., cioè quelle attinenti alle qualità personali degli altriconcorrenti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-04;Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Mancuso, Rv. 269365-01; Sez. 6, n. 41514 del25/09/2012, Adamo, Rv. 253807-01).4.2.

Il motivo deve pertanto ritenersi anche manifestamente infondato indiritto, oltre che aspecifico.5.

Resta irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il fatto contestato(Sez. 6, n. 273 del 05/11/2013, dep. 2014, Elia, Rv. 257769 – 01), ancorché nonancora eseguibile la pena, neppure la porzione di essa privata dell’aumentodisposto per la riconosciuta aggravante ad effetto speciale oggetto della presentedecisione rescindente (Sez.

U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv.280261 - 01).

P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad atra Sezione della corte diappello di Catanzaro.Così deciso il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Procuratore generale dott.[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento della sentenza impugnata,limitatamente al giudizio di bilanciamento sulle circostanze ritenute, rigettarsi nelresto del ricorso con declaratoria di irrevocabilità della pronuncia sullaresponsabilità;uditi i difensori dei ricorrenti, avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],che hanno insistito per l’annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, haconfermato la sentenza di primo grado impugnata dai difensori dell’imputato, oggiricorrente.2. Avverso tale sentenza ricorre l’imputato, a mezzo dei difensori di fiduciaofficiati, deducendo i motivi in appresso sintetizzati, secondo quanto dispone iltesto dell’art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen.:2.1. Con il primo motivo i difensori del ricorrente deducono, ai sensi dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la manifesta illogicità e l’intimacontraddittorietà della motivazione, il travisamento della prova e la difformità dellasentenza impugnata rispetto ad altra decisione irrevocabile pronunciata suimedesimi fatti nei confronti di altri imputati. La difesa censura la valutazione diMuraca, ritenute riscontrate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], evidenziandocome, per il medesimo episodio di rapina, i coimputati [OSCURATO:PERSONA] eClaudio [OSCURATO:PERSONA] siano stati assolti, con sentenza irrevocabile del Giudice per leindagini preliminari di Catanzaro n. 240 del 2018, per difetto di riscontriindividualizzanti alle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA].Secondo il ricorrente, entrambe le decisioni sono state adottate all’esito delmedesimo rito e sulla base dello stesso compendio probatorio, senza acquisizionedi nuovi elementi di prova, sicché la diversa conclusione raggiunta deriverebbeesclusivamente da una differente interpretazione del materiale dichiarativo. Inparticolare, si assume che [OSCURATO:PERSONA] non avesse alcuna conoscenza direttadella identità degli esecutori della rapina, non avendovi partecipato, e che inominativi dei presunti concorrenti gli fossero stati riferiti dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. Neconseguirebbe una irricevibile circolarità della prova dichiarativa, in contrasto coni principi elaborati dalla giurisprudenza in materia di chiamata in correità e didichiarazioni “de relato”.La sentenza impugnata avrebbe inoltre omesso di confrontarsi adeguatamentecon le argomentazioni poste a fondamento della sentenza assolutoria deicoimputati, limitandosi ad attribuire a [OSCURATO:PERSONA] una conoscenza diretta deipartecipanti alla rapina, in ragione del suo ruolo di mandante e di vertice dellacosca.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 16-quaterdel decreto-legge n. 8 del 1991, nonché vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606,comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., in relazione alle dichiarazioni rese dalcollaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] in data 13 novembre 2013. La difesaevidenzia che il collaboratore aveva manifestato la volontà di collaborare con lagiustizia il 6 settembre 2012, mentre le dichiarazioni concernenti la rapina oggettodi contestazione erano state rese oltre il termine di centottanta giorni previstodalla legge. Trattandosi di propalazioni nuove, la Corte territoriale avrebbe dovutoprocedere a una verifica particolarmente rigorosa dell’attendibilità delle stesse edelle ragioni della loro tardiva emersione, secondo i principi affermati dallagiurisprudenza di legittimità. Si sostiene che la sentenza impugnata abbia omessoqualsiasi approfondimento in ordine alle ragioni del ritardo con cui [OSCURATO:PERSONA] avevaaccusato il ricorrente, limitandosi a valorizzare elementi ritenuti privi di effettivacapacità dimostrativa e comunque non idonei a integrare il necessario riscontroindividualizzante richiesto dall’art. 192, comma 3, cod. proc. pen.2.3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 192, comma3, cod. proc. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione delledichiarazioni dei collaboratori di giustizia. La difesa ribadisce che la responsabilitàdell’imputato sarebbe stata affermata sulla base delle sole dichiarazioniaccusatorie del [OSCURATO:PERSONA], prive di riscontri esterni autonomi e individualizzanti.L’unico elemento valorizzato quale conferma delle accuse sarebbe costituito dalledichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], il quale, tuttavia, non avrebbe partecipato aifatti né avuto conoscenza diretta degli autori della rapina, avendo appreso taliinformazioni dal medesimo [OSCURATO:PERSONA]. Secondo il ricorrente, la sentenza impugnataavrebbe così attribuito valore di riscontro a una fonte conoscitiva non autonoma,in violazione dei principi consolidati secondo cui le dichiarazioni accusatoriepossono reciprocamente riscontrarsi solo se geneticamente indipendenti e nonderivanti dalla medesima fonte informativa. La motivazione risulterebbe pertantoillogica e fondata su un meccanismo di mera auto-conferma della chiamata incorreità.2.4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio dimotivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell’aggravante dell’agevolazionemafiosa di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., denunciando altresì travisamento dellaprova. La difesa richiama la sentenza n. 153 del 2013 del Giudice per le indaginipreliminari di Catanzaro, emessa nell’ambito dell’operazione denominata“Medusa”, con la quale, pur essendo stata riconosciuta l’esistenza del sodaliziomafioso facente capo a [OSCURATO:PERSONA], era stata esclusa nei confronti delMuraca la finalità di agevolazione mafiosa in relazione ad altri reati di rapina, sulrilievo che i rapporti tra il suo gruppo e la cosca si trovavano ancora in una fase diassestamento e che non vi era prova di un pieno inserimento nel sodalizio.Secondo il ricorrente, tale conclusione sarebbe incompatibile con l’affermazionecontenuta nella sentenza impugnata, secondo cui le rapine commesse dal grupposarebbero state funzionali agli interessi della cosca e finalizzate ad agevolarnel’attività. Dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] emergerebbe infatti soltanto che il profittodella rapina era stato ripartito tra gli esecutori materiali e [OSCURATO:PERSONA], senzaalcun elemento idoneo a dimostrare che i concorrenti fossero consapevoli di unadestinazione delle somme a favore dell’associazione mafiosa o che avessero agitoperseguendo finalità di agevolazione del sodalizio. La difesa richiama inoltre lagiurisprudenza di legittimità secondo cui l’aggravante dell’agevolazione mafiosaha natura soggettiva e richiede il dolo intenzionale, sicché, nei reati commessi dapiù persone in concorso, essa è applicabile al concorrente solo ove sia dimostratala diretta consapevolezza della finalità agevolatrice, elemento che la sentenzaimpugnata avrebbe omesso di accertare e valorizzare in motivazione.2.5. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 628, comma3, n. 3, cod. pen., contestando la configurabilità dell’aggravante del fattocommesso da soggetto appartenente ad associazione mafiosa. La difesa censurala motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto applicabiletale aggravante al Chimirri sul presupposto che essa fosse configurabile neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Secondo ilricorrente, tale conclusione sarebbe illogica, poiché [OSCURATO:PERSONA] è stato assolto,con sentenza irrevocabile, per non aver commesso il fatto e non risulterebberocondanne definitive di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per lo specifico episodio criminoso oggettodel presente giudizio. Si sostiene, inoltre, che l’aggravante in esame abbia naturasoggettiva e non possa essere automaticamente estesa ai concorrenti nel reato inassenza di specifici elementi che ne giustifichino l’applicazione anche nei confrontidell’odierno imputato.3. Alla pubblica udienza del 5 giugno 2026, sulle conclusioni rassegnate dalleparti presenti, la Corte riservava la decisione in camera di consiglio, dando all’esitolettura del dispositivo della decisione sostenuta dalle ragioni in diritto in appressorappresentate.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Inammissibili, a fronte della doppia decisione conforme di condanna,fondante su congruo e non contraddittorio ordito motivazionale, si rivelano lecensure (primo e terzo dei motivi di ricorso) svolte in merito alla ricostruzione deifatti, alla consistenza del compendio probatorio ed al travisamento della provadichiarativa, in quanto tutte si risolvono nella inammissibile richiesta di valutazionedella capacità dimostrativa del compendio già formatosi nel merito, che è esclusadal perimetro che circoscrive la giurisdizione di legittimità.1.1. Il sindacato del giudice di legittimità sulla motivazione del provvedimentoimpugnato deve essere volto a verificare che quest’ultima: a) sia "effettiva",ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto abase della decisione adottata; b) non sia "manifestamente illogica", perchésorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errorinell’applicazione delle regole della logica; c) non sia intimamente "contraddittoria",ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o dainconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute; d) non risultilogicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specificied esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura taleda risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n.41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibilicensure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla suamanifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorioignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenzialiad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte ledoglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigoreo di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle chesollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire allediverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differentisui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoriadel singolo elemento (Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 –01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 – 01; Sez. 6 n. 13809del 17/03/2015, O. Rv. 262965).Le censure svolte con detti motivi (primo e terzo) si risolvono peraltro nellapedissequa riproposizione delle argomentazioni già prospettate al giudice dellarevisione nel merito e da questi motivatamente respinte, senza svolgere alcunragionato confronto con le specifiche argomentazioni spese in motivazione. QuestaCorte ha già in più occasioni avuto modo di evidenziare che i motivi di ricorso percassazione sono inammissibili «non solo quando risultano intrinsecamenteindeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con leragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato» (Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568), e che le ragioni di tale necessariacorrelazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fattoche quest'ultimo «non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato» (Sez.2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425). Più in particolare, si è ritenuto«inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che si risolvono nellapedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesidalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltantoapparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una criticaargomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso» (Sez. 6, n. 20377 del11/03/2009, Arnone, Rv. 243838). Nella medesima prospettiva è stata rilevata,per un verso, l'inammissibilità del ricorso per cassazione «i cui motivi si limitino aenunciare ragioni ed argomenti già illustrati in atti o memorie presentate al giudicea quo, in modo disancorato dalla motivazione del provvedimento impugnato» (Sez.6, n. 22445 del 08/05/2009, Candita, Rv. 244181). E non è comunque sufficiente,ai fini della valutazione di ammissibilità, che ai motivi di appello vengano aggiunte«frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive edapodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimentoseguito dal giudice di merito» (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv.254584).1.2. Poste tali premesse di metodo e di limite, va ribadito che la Corte dimerito, la cui motivazione si fonde e si integra con quella consonante del giudicedi primo grado, ha spiegato in maniera chiara, logica e coerente (pagine 4, 5, 6della sentenza) che la chiamata in correità del [OSCURATO:PERSONA] risulta, non solo confortatadalla conoscenza diretta dei componenti del gruppo di soggetti individuati perconsumare rapine da parte del [OSCURATO:PERSONA] (organo direttivo della locale cosca), cheaveva lui stesso indicato il Chimirri al [OSCURATO:PERSONA], ma anche da [OSCURATO:PERSONA] (lecui propalazioni il ricorrente omette di censurare), che pure si è accreditato comeparte del medesimo gruppo dedito al crimine di settore. Il che riverbera effettieuristici positivi anche quanto a riscontri individualizzanti, giacché gli ulteriori duechiamanti danno conforto alla genuinità e attendibilità della chiamata principale,afferendo la “voce” del [OSCURATO:PERSONA] proprio a quella specifica rapina oggetto dellaimputazione. Si tratta, quindi, della empirica valorizzazione di fonti narrative deltutto autonome rispetto al narrato del chiamante principale, che già aveva indicatocircostanze precise sia del fatto, che della riferibilità dell’occorso a queldeterminato autore.Il tema è quello degli elementi esterni di riscontro dei quali necessita lanarrazione principale, che possono essere costituiti da qualsiasi elemento o datoprobatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente (eGiamà certamente lo è, perché indica un soggetto da lui stesso segnalato per farparte di quel gruppo e dei partecipi a quella rapina) e purché la conoscenza delfatto da provare sia autonoma ed a condizione che abbia valenza individualizzante,dovendo cioè riguardare non soltanto il fatto-reato, ma anche la riferibilità dellostesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore diuna prova "autosufficiente" perché, in caso contrario, la chiamata non avrebbealcun rilievo, in quanto la prova si fonderebbe su tali elementi esterni e non sullachiamata di correità (Sez. 5, n. 2066 del 15/10/2025, dep. 2026, J., Rv. 289314– 02; Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744; Sez. 3, Sentenza n.44882 del 18/07/2014 - dep. 28/10/2014 - Rv. 260607, che si richiamano ancheper la messe di precedenti conformi indicati in nota C.E.D.).1.3. Appare pertanto meramente assertiva ed aspecifica, oltre chemanifestamente infondata in diritto, la critica demolitoria proposta con i motivi diricorso proposti sul merito della responsabilità per il fatto contestato, oggiall’esame, che manifestano di non confrontarsi assolutamente con la motivazionespesa sul punto dalla Corte territoriale.2. Il secondo motivo di ricorso (violazione del testo dell’art. 16 quater del d.l.15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, comemodificata dall'art. 14, legge 13 febbraio 2001, n. 45, in quanto le dichiarazionirese da [OSCURATO:PERSONA] sarebbero inutilizzabili, poiché riferite oltre il termine di180 giorni dalla manifestazione della intenzione di collaborate con la giustizia) nonrisulta previamente dedotto alla Corte territoriale con i motivi di gravame nelmerito ed è pertanto inammissibile, ai sensi dell’art. 606, comma 3, cod. proc.pen. (art. 606, comma 3, cod. proc. pen., Sez. 2, n. 29707, del 8/3/2017, Rv.270316; Sez. 2, n. 13826, del 17/2/2017, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890, del31/1/2017, Rv. 269568; Sez. 3, n. 16610, del 21/1/2017, Rv. 269632; Sez. 2, n.6131, del 29/1/2016, Rv. 266202; Sez. 5, n. 28514, del 23/4/2013, Rv. 255577),né attiene a questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del processo eneppure a questione la cui deduzione è preclusa in grado di appello.2.1. In ogni caso, l’argomento proposto è manifestamente infondato in diritto,essendosi nella fattispecie proceduto con rito abbreviato.Sono infatti pienamente utilizzabili nel giudizio abbreviato le dichiarazioni resedal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dallamanifestazione della volontà di collaborare, atteso che la sanzionedell'inutilizzabilità prevista dall'art. 16-quater, d.l. 15 gennaio 1991, n. 8,convertito nella legge 15 marzo 1991, n. 82, come modificata dall'art. 14, legge13 febbraio 2001, n. 45, per le dichiarazioni successive a detto termine, riguardaesclusivamente la fase del dibattimento (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008, dep.2009, Magistris, Rv. 241882 – 01; Sez. 1, n. 5844 del 06/06/2018, Russo, Rv.274653 - 01).3. Fondato è, viceversa, il quarto motivo di ricorso, con il quale il ricorrentelamenta che la decisione impugnata non ha esplicitamente indicato i presuppostiprobatori previsti dalla legge ai fini dell'integrazione dell'aggravantedell'agevolazione mafiosa; il ricorrente evidenzia sul tema elementi di caratteresoggettivo che oggettivamente impedirebbero di affermare la sussistenza dellapredetta aggravante.Rileva il ricorrente come dalle stesse dichiarazioni dei collaboratori sarebbeemerso che i proventi della rapina sono stati suddivisi esclusivamente tra iconcorrenti nel delitto, mentre solo una parte sarebbe refluita verso il [OSCURATO:PERSONA], piùcome coordinatore direttivo del gruppo che come referente locale della coscaegemone, difetterebbe pertanto la dimostrazione che almeno una partedell'ingiusto profitto è confluito nelle casse del sodalizio. E' stata, inoltre,evidenziata l'estraneità al sodalizio dei concorrenti materiali nel reato all'epoca deifatti. A fronte di tali censure, la Corte di appello di Catanzaro si sarebbe limitataad affermare la ricorrenza dell'aggravante sul presupposto che il profitto eradestinato -sia pure indirettamente- ad agevolare le attività delittuose della coscaGiampà. Viene sottolineato come a tale premessa non consegua una minimaspiegazione sul come o su quali attività illecite della cosca, anche esterneall'associazione, ma a questa riconducibili, avrebbe prodotto vantaggi il delitto inargomento.Viene, inoltre, sottolineato come nel caso di concorso di persone nel reato,avendo l'aggravante in questione natura soggettiva, per come da ultimo affermatoanche dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep.2020, Chioccini, Rv. 278734 - 01), si dovevano rinvenire e indicarespecificatamente gli elementi in forza dei quali sostenere che Chimirri fosseconsapevole della finalizzazione dei proventi della rapina o di una parte di essi avantaggio della consorteria mafiosa del [OSCURATO:PERSONA]. Rileva, infine, come sempresecondo l'interpretazione data dalle Sezioni unite (Chioccini cit.) la correttainterpretazione della norma impone la prova che l'agevolazione rappresenti ilmomento esclusivo o anche solo dominante dell'azione. Poiché, nel caso di specie,da una parte vi è la dimostrazione che i proventi sono stati ripartiti esclusivamentetra i concorrenti del reato e, dall'altra, non viene indicato l'elemento dimostrativodella consapevolezza in capo al ricorrente della finalità agevolativa della suacondotta delle attività illecite riconducibili alla consorteria [OSCURATO:PERSONA], lamenta ilricorrente mancanza di motivazione e comunque mancanza dei presuppostilegittimanti l'affermazione di sussistenza dell'aggravante.3.1. A fronte di tali specifiche contestazioni, la Corte territoriale si è limitataad affermare la sussistenza dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa, sulpresupposto che il profitto era destinato -sia pure indirettamente- ad agevolare lesodalizio in quanto organismo di vertice territoriale.Sussiste pertanto la lamentata mancanza di motivazione (per meraapparenza), in quanto la Corte di merito non ha punto approfondito il tema delladimostrazione della consapevolezza, in capo al Chimirri, che alla spartizione dellequote prendeva parte anche il [OSCURATO:PERSONA] e che la legittimazione di tale spartizionenon trovava ragione nella funzione di coordinatore del gruppo di rapinatori, quantopiuttosto della qualità di referente locale della cosca egemone sul territorio.3.2. Al deficit motivazionale consegue l’annullamento della sentenzaimpugnata, limitatamente al riconoscimento dell’aggravante in parola, conconseguente necessità di nuovo giudizio sul punto davanti ad altra sezione dellaCorte di appello di Catanzaro, che tenuto conto del principio di diritto espresso daSezioni unite Chioccini (cit.) e qui replicato, dovrà argomentare specificamente inordine alla dimostrata consapevolezza, del concorrente “laico”, che parte deiproventi della rapina fossero destinati alla agevolazione del sodalizio mafiosodiretto localmente dal [OSCURATO:PERSONA].4. Il quarto motivo di ricorso replica l’ultimo motivo di gravame, che era statodedotto in maniera assolutamente generica, senza tener conto della qualitàmafiosa del concorrente nel reato ([OSCURATO:PERSONA]). La Corte d’appello ha pertantoermeticamente argomentato sul punto dedotto, senza necessità di particolariapprofondimenti sul tema, attesa l’assoluta genericità del motivo dedotto (Sez. 2,n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261423 - 01).4.1. In ogni caso, deve pure ricordarsi che, in tema di rapina ed estorsione, lacircostanza aggravante della commissione del fatto ad opera anche di un partecipeall'associazione di tipo mafioso (art. 628 , comma terzo, n. 3, cod. pen.) nonrichiede che tutti gli agenti rivestano tale “qualità”, in quanto a seguito dellasostituzione del testo dell'art. 118 cod. pen., ad opera della L. 7 febbraio 1990, n.19, art. 3, al concorrente non si comunicano più le circostanze soggettiveconcernenti i motivi a delinquere, l'intensità del dolo, il grado della colpa e quellerelative all'imputabilità ed alla recidiva, ma sono ancora pur sempre valutateriguardo al partecipe “laico” le altre circostanze soggettive indicate dall'art. 70,comma primo, n. 2, cod. pen., cioè quelle attinenti alle qualità personali degli altriconcorrenti (Sez. 5, n. 2910 del 04/12/2024, dep. 2025, Arapi, Rv. 287482-04;Sez. 5, n. 9429 del 13/10/2016, Mancuso, Rv. 269365-01; Sez. 6, n. 41514 del25/09/2012, Adamo, Rv. 253807-01).4.2. Il motivo deve pertanto ritenersi anche manifestamente infondato indiritto, oltre che aspecifico.5. Resta irrevocabile l’affermazione di responsabilità per il fatto contestato(Sez. 6, n. 273 del 05/11/2013, dep. 2014, Elia, Rv. 257769 – 01), ancorché nonancora eseguibile la pena, neppure la porzione di essa privata dell’aumentodisposto per la riconosciuta aggravante ad effetto speciale oggetto della presentedecisione rescindente (Sez. U, n. 3423 del 29/10/2020, dep. 2021, Gialluisi, Rv.280261 - 01). P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata limitatamente all’aggravante di cui all’art. 416 bis.1cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad atra Sezione della corte diappello di Catanzaro.Così deciso il 5 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMassimo [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 25151/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris