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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 20 novembre 2024

Cassazione n. 08023/2025

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to la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: GIP C/O [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] - MONOCRATICO con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 27 giugno 2024 Il Tribunale di Velletri in composizione monocratica adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, dal Procuratore della Repubblica ha dichiarato la propria incompetenza a scrutinare l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con sentenza in data 30 settembre 2020 .

A ragione della decisione osserva che “l’istanza del Pubblico ministero ha ad oggetto una sentenza emessa dal G.i.p.”

2. Con ordinanza del 20 novembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Velletri, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo, invece, applicabile il principio giurisprudenziale in forza del quale “Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo” (ex plurimis Sez. 1, n.37300 del02/07/2021, Rv. 282011 – 01). [OSCURATO:PERSONA]

1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato, è senz’altro ammissibile rientrando nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1 n. 50893 del 21/06/2018, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 274681 – 01, secondo cui “È ammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale avente ad oggetto la individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen.

In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., secondo cui, nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, si riferisce al compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione e non "in executivis").

2. Il conflitto deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, al quale vanno restituiti gli atti.

3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc.

Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc.

Armanio, Rv. 261459).

Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi.

4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, al quale vanno restituiti gli atti.

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, cui dispone trasmetter

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul conflitto di competenza sollevato da: GIP C/O [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] - MONOCRATICO con l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi la competenza del Tribunale di Velletri. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 27 giugno 2024 Il Tribunale di Velletri in composizione monocratica adito, in funzione di giudice dell’esecuzione, dal Procuratore della Repubblica ha dichiarato la propria incompetenza a scrutinare l’istanza di revoca della sospensione condizionale della pena concessa a [OSCURATO:PERSONA] dal G.i.p. dello stesso Tribunale, con sentenza in data 30 settembre 2020 . A ragione della decisione osserva che “l’istanza del Pubblico ministero ha ad oggetto una sentenza emessa dal G.i.p.” 2. Con ordinanza del 20 novembre 2024 il G.i.p. del Tribunale di Velletri, ricevuti gli atti, ha sollevato conflitto negativo di competenza ritenendo, invece, applicabile il principio giurisprudenziale in forza del quale “Nel procedimento di esecuzione, in caso di pluralità di provvedimenti eseguibili nei confronti dello stesso soggetto, la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo” (ex plurimis Sez. 1, n.37300 del02/07/2021, Rv. 282011 – 01). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il conflitto negativo di competenza, nei termini in cui è stato sollevato, è senz’altro ammissibile rientrando nella previsione del caso analogo, di cui all'art. 28, comma 2, cod. proc. pen. (cfr. Sez. 1 n. 50893 del 21/06/2018, Confl. comp. in proc. [OSCURATO:PERSONA]. 274681 – 01, secondo cui “È ammissibile il conflitto fra tribunale e giudice per le indagini preliminari del medesimo tribunale avente ad oggetto la individuazione del giudice dell'esecuzione competente ai sensi dell'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. In motivazione, la Corte ha precisato che il disposto dell'art. 28, comma 2, ultima parte, cod. proc. pen., secondo cui, nei casi analoghi ai conflitti, qualora il contrasto sia tra giudice dell'udienza preliminare e giudice del dibattimento, prevale la decisione di quest'ultimo, si riferisce al compimento di determinati atti tipici delle rispettive funzioni rispetto al processo di cognizione e non "in executivis"). 2. Il conflitto deve essere risolto da questa Corte regolatrice indicando la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, al quale vanno restituiti gli atti. 3. Invero - come ha osservato anche il Procuratore generale - la condivisa esegesi di legittimità, alla quale deve qui darsi continuità, ha affermato che in sede esecutiva la competenza appartiene al giudice che ha pronunciato la condanna divenuta irrevocabile per ultima, anche se la questione attiene ad un unico e diverso titolo esecutivo (ex multis Sez. 1, n. 37300 del 02/07/2021, Rv 282011; Sez. 1, n. 33923 del 7/7/2015, Confl. comp. in proc. Musumeci, Rv 264679; Sez. 1, n. 52201 del 29/10/2014, Confl. comp. in proc. Armanio, Rv. 261459). Va ribadito che l'art. 665, comma 4, cod. proc. pen. introduce un criterio di determinazione della competenza funzionale del giudice dell'esecuzione ancorato ad un parametro di tipo oggettivo, quale quello cronologico, e non effettua alcuna distinzione tra il caso in cui la questione sollevata riguardi un solo titolo esecutivo o la totalità di essi. 4. In conclusione, deve essere indicata la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, al quale vanno restituiti gli atti. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Tribunale di Velletri in composizione monocratica, cui dispone trasmetter
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