CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 luglio 2026
Cassazione n. 30758/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 16/12/2025 della Corte d'appello di Bolognadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] alias [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] che l'unico motivo di ricorso che contesta la sussistenza dellarecidiva, è generico ed è altresì manifestamente infondato in quanto il giudice dimerito, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, ha fatto correttaapplicazione (si veda, in particolare, pag. 2) dei principi della giurisprudenza dilegittimità secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultanoconsumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e leprecedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condottacriminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato "sub iudice";[OSCURATO:PERSONA] che, per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 03/07/2026Il Consigliere estensore Il Presidente