CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19776/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 15,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- controricorrente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sez. n. 16 – n. 1858/2017, depositata il 4 aprile 2017;B) ricorso n. 28546/2019 R.G.:Numero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/2026BLONDIT [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 15,rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù diprocura speciale a margine del ricorso,– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, pressol’Avvocatura Generale dello Stato dalla quale è rappresentata edifesa ex lege,- resistente -avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] delLazio – sez. n. 7 – n. 1063/2019, depositata il 26 febbraio 2019;udita la relazione svolta nell’adunanza in camera di consiglio del3 marzo 2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1. L’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale I di Romanotificava, in data 19 ottobre 2012, alla [OSCURATO:SOCIETA]. avviso diaccertamento n. TK3036503030/2012, con il quale provvedevaad accertare, per l’anno d’imposta 2007, una maggiore IRES per€ 21.645,00, ed una maggiore IRAP per € 3.444,00, oltresanzioni ed interessi.Tale accertamento si fondava sulla riduzione erideterminazione del valore dell’usufrutto (e della relativa quotaannuale di ammortamento, da dedurre come costo)relativamente ad un immobile sito in Roma, via di Boccea nn.117-121, la cui nuda proprietà era stata ceduta dalla Blondits.r.l. nell’anno 2002, con riserva del diritto di usufrutto per 12anni, e sul recupero a tassazione della maggiore quota annualeR.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 2Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/2026di ammortamento applicata sul valore dell’usufrutto indicatodalla società.2. Avverso tale avviso di accertamento la [OSCURATO:SOCIETA]proponeva ricorso dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Roma la quale, con sentenza n. 17294/2015,depositata il 29 luglio 2015, lo rigettava, condannando laricorrente alla rifusione delle spese di lite.3. Interposto gravame dalla società contribuente, laCommissione Tributaria Regionale del Lazio – sez. n. 16, consentenza n. 1858/2017, pronunciata il 13 febbraio 2017, edepositata in segreteria il 4 aprile 2017, rigettava l’appello,compensando le spese.4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione laBlondit s.r.l., sulla base di cinque motivi (ricorso n. 25701/2017R.G., notificato il 27 ottobre 2017).L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.5. Avverso la sentenza della C.T.R. del Lazio – sez. n. 16 n.1858/2017 la [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva altresì istanza direvocazione, che veniva dichiarata inammissibile con sentenzadella stessa C.T.R. – sez. n. 7 – n. 1063/2019, pronunciata il 14gennaio 2019, e depositata in segreteria il 26 febbraio 2019).6. Avverso tale ultima sentenza ha proposto ricorso percassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di tre motivi (ricorso n.28546/2019 R.G., notificato il 25 settembre 2019).L’Agenzia delle Entrate si è costituita ai soli fini dellapartecipazione all’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 370,comma 1, c.p.c.5. Con decreto presidenziale del 15 dicembre 2025 è statafissata la discussione di entrambi i ricorsi dinanzi a questaR.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 3Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/2026sezione per l’adunanza in camera di consiglio del 3 marzo 2026,ai sensi degli artt. 375, comma 2, e 380-bis.1 c.p.c.La ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via preliminare, deve essere disposta la riunione delricorso n. 28546/2019 R.G. al ricorso n. 25701/2017 R.G., perevidenti ragioni di connessione poiché riguardanti la medesimavicenda processuale, in quanto, anche se trattasi diprovvedimenti distinti, il primo ricorso riguarda la sentenza diappello, ed il secondo la sentenza che ha rigettato la richiestadi revoca della sentenza d’appello; ciò, in applicazione analogicadell’art. 335 c.p.c., che impone la trattazione in un unicogiudizio di tutte le impugnazioni proposte contro la stessasentenza, e dalla stretta connessione esistente tra le duepronunce (Cass., sez. U., 7 novembre 1997, n. 10933; direcente Cass. 7 marzo 2023, n. 6724).2. Cominciando l’esame dal ricorso n. 25701/2017 R.G., essoè affidato a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione degli artt. 46 e 48 del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e del D.M. 7 gennaio 2008, in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c.Deduce, in particolare, la ricorrente che la C.T.R. avevaerroneamente fatto riferimento, nel caso di specie, a criteri dicalcolo dell’usufrutto previsti ai fini dell’imposta di registro, e deltutto eccentrici rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio.2.2. Con il secondo motivo si eccepisce violazione e falsaapplicazione degli artt. 102 e 103, comma 2, d.P.R. 22 dicembre1986, n. 917, e dell’art. 2426, comma 1, c.c., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3), c.p.c.R.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 4Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/2026Rileva la ricorrente che erroneamente la C.T.R. non avevaannesso alcuna rilevanza al costo storico del beneammortizzabile ed agli elementi che su tale costo incidono.2.3. Con il terzo motivo parte ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3), c.p.c.Rileva che la sentenza impugnata, da un lato annette rilevanzadi giudicato ad una sentenza della C.T.R. pacificamente priva ditale forza e, dall’altro, non tiene conto di altra sentenza, passatain giudicato ed in favore della contribuente.2.4. Con il quarto motivo viene eccepita violazione e falsaapplicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., in quanto la sentenza avrebbe dispostoun’illegittima inversione dell’onere della prova a danno dellaricorrente.2.5. Con il quinto motivo, infine, la [OSCURATO:SOCIETA]. deduce nullitàdella sentenza impugnata per omessa pronuncia, in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 4), c.p.c.Sostiene la ricorrente che il giudice d’appello avrebbe omessodi pronunciarsi sulla questione della intervenuta decadenza dalpotere di accertamento, domanda autonomamente proposta inentrambi i gradi di giudizio.3. Così delineati i motivi di ricorso, la Corte osserva quantosegue.3.1. I primi due motivi possono essere esaminaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sonofondati.Innanzitutto, va rilevato che, in applicazione del principio delgiudicato esterno, si impone, in ogni caso, anche per l’annod’imposta in esame (2007) l’annullamento dell’atto, essendo giàR.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 5Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/2026stati annullati, con pronunce passate in giudicato, gli avvisi diaccertamento emessi per gli anni 2005 e 2006, sulla base delmedesimo presupposto impositivo (la cessione della nudaproprietà e la determinazione del costo ai finidell’ammortamento: cfr. C.T.R. Lazio n. 4197/2021, depositatail 22 settembre 2021, e C.T.R. n. 4299/2016, depositata il 30giugno 2016). Invero, come da ultimo ribadito da questa Corte,gli elementi costitutivi della fattispecie a carattere(tendenzialmente) permanente, in quanto entrano a comporrela fattispecie medesima per una pluralità di periodi di imposta,possono essere oggetto di accertamento, e l'eventuale giudicatoformatosi in un giudizio relativo ad un periodo di imposta può(e deve) avere efficacia preclusiva nel giudizio relativo almedesimo tributo per altro periodo d'imposta; altrimenti, siverrebbe a porre in discussione lo stesso principio di effettivitàdella tutela, alla cui asseverazione risponde la c.d. efficaciaregolamentare del giudicato (e del giudicato tributario, inparticolare) e, quindi, l'efficacia regolamentare del giudicato chesu di essi si sia formato (tra le altre, Cass. 26 febbraio 2025, n.5054; Cass. 7 dicembre 2021, n. 38950).In ogni caso, l’Ufficio ha, per il calcolo del valore dell’usufrutto,e del relativo ammortamento, utilizzato il valore ai finidell’imposta di registro, che invece ha altre finalità e che nonpuò essere confuso con il corrispettivo conseguito, che è lagrandezza rilevante ai fini IRES ed IRAP.Peraltro, trattandosi di ammortamento, e quindi di ripartizionedi un costo tra gli esercizi della vita utile del relativo cespite,rilevano in questo caso la differenza tra il costo di acquisto (nelnostro caso, pacificamente, € 1.307.539,75) ed il corrispettivodi cessione (€ 130.000,00 della nuda proprietà), con unaR.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 6Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/2026ripartizione della differenza quale valore dell’usufrutto per ladurata di 12 anni, come previsto dal contratto.Non a caso, l’art. 5, comma 3, del d.lgs. 14 settembre 2015,n. 147, ha chiarito che «gli articoli 58, 68, 85 e 86 del testounico delle imposte sui redditi, approvato con decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gliarticoli 5, 5-bis, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997,n. 446, si interpretano nel senso che per le cessioni di immobilie di aziende nonché per la costituzione e il trasferimento di dirittireali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non èpresumibile soltanto sulla base del valore anche se dichiarato,accertato o definito ai fini dell'imposta di registro di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131,ovvero delle imposte ipotecaria e catastale di cui al decretolegislativo 31 ottobre 1990, n. 347». Tale norma, essendo dinatura interpretativa, ha efficacia retroattiva, e quindi si applicaanche alla fattispecie in esame (Cass. 6 dicembre 2024, n.31372).Orbene, ai fini IRES ed IRAP, le quote di ammortamento sonoapplicate sul costo di acquisto, incrementate degli oneriaccessori di diretta imputazione (art. 102 d.P.R. n. 917/1986).Per ciò che concerne i diritti di usufrutto, le relative quote diammortamento «sono deducibili in misura corrispondente alladurata di utilizzazione prevista dal contratto» (art. 103, comma2, d.P.R. n. 917/1986).L’ammortamento, dunque, è la ripartizione di un costo tra glieserciti della vita utile rispetto al relativo cespite [cfr. art. 2426,comma 1, n. 2) c.c.]. Proprio per questo, appare corretta laquantificazione dell’ammortamento sulla base del costo storico,tenuto conto della differenza tra il costo di acquisto del bene (€R.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 7Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/20261.307.539,75) e del successivo corrispettivo della cessione dellanuda proprietà, avvenuta nel 2002 (€ 130.000,00), e delladurata di 12 anni dell’usufrutto, come prevista dal contratto divendita.3.2. All’accoglimento dei primi due motivi conseguel’assorbimento degli altri tre motivi. La sentenza impugnatadeve quindi essere cassata e, non essendo necessari ulterioriaccertamenti di merito, la causa può essere decisa conl’accoglimento del ricorso originario proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA].,ed il conseguente annullamento dell’avviso di accertamentoimpugnato.4. Venendo ora ad esaminare il ricorso n. 28546/2019 R.G.,riguardante la sentenza della C.T.R. del Lazio n. 1063/2019, cheha dichiarato inammissibile l’istanza di revocazione dellaprecedente sentenza della stessa C.T.R. n. 1858/2017, esso sifonda su tre motivi.4.1. Con il primo motivo viene denunciata violazione e falsaapplicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360, comma1, n. 3), c.p.c., in quanto la sentenza impugnata perrevocazione aveva erroneamente negato efficacia al giudicatoesterno antecedente, che aveva cristallizzato il criterio diammortamento pluriennale del cespite oggetto di cessione.4.2. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione efalsa applicazione dell’art. 395, n. 5), c.p.c., in relazione all’art.360, comma 1, c.p.c., in quanto la sentenza impugnataerroneamente sosteneva che, ai fini della revocazione perantecedente giudicato, la relativa eccezione avrebbe dovutoessere necessariamente sollevata nel giudizio di merito.4.3. Con il terzo motivo si eccepisce, infine, violazione dell’art.65, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e dell’art. 395, n. 5), c.p.c.,R.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 8Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/2026in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., in quanto lasentenza impugnata interpreterebbe erroneamente la sanzionedi inammissibilità del ricorso per revocazione, applicandola afattispecie del tutto eccentriche rispetto a quelle tassativamenteindividuate.5. Così delineati i motivi di ricorso avverso la sentenza che hadichiarato inammissibile il ricorso per revocazione, rileva laCorte che deve essere dichiarata la cessazione della materia delcontendere su tale ricorso, in quanto la sentenza per la quale èstata chiesta la revocazione (e cioè la sentenza della C.T.R. delLazio n. 1858/2017 depositata il 4 aprile 2017) è statacontestualmente cassata da questa Corte.6. Le spese di giudizio del ricorso n. 25701/2017 R.G. seguonola soccombenza dell’Agenzia delle Entrate, secondo laliquidazione di cui al dispositivo.Spese compensate per i gradi di merito.Nulla per le spese sul ricorso n. 28546/2019 R.G., essendosil’Agenzia delle Entrate costituita ai soli fini della partecipazioneall’udienza ex art. 370, comma 1, c.p.c. P.Q.MLa Corte dispone la riunione del ricorso n. 28546/2019 R.G. alricorso n. 25701/2017 R.G.Accoglie il ricorso n. 25701/2017 R.G., cassa la sentenzaimpugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originarioproposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]., ed annulla l’avviso di accertamentoimpugnato.Dichiara cessata la materia del contendere, con riferimento alricorso n. 28546/2019 R.G.Condanna l’Agenzia delle Entrate alla rifusione, in favore dellaBlondit s.r.l., delle spese del giudizio n. 25701/2017 R.G., cheR.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 9Cons. est. Valentino LenociNumero registro generale 25701/2017Numero sezionale 1955/2026Numero di raccolta generale 19776/2026Data pubblicazione 14/06/2026si liquidano in € 3.000,00 per compensi ed € 200,00 per esborsi,oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.Compensa le spese dei gradi di merito del medesimo giudizio.Così deciso in Roma, 3 marzo 2026.Il Presidente(Dott. [OSCURATO:PERSONA])R.G. NN. 25701/2017 – 28546/2019 10Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]