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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 agosto 2026

Cassazione n. 24771/2026

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ato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 674/2022 depositata il02/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza n. 589/2017, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace diBrindisi rigettò integralmente la domanda del [OSCURATO:PERSONA] volta adaccertare che il suddetto Condominio “non è condomino del CondominioIldegarda, non fruisce di parti comuni né di servizi offerti e,conseguentemente, non è debitore del predetto importo nei confronti delloNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026stesso dichiarando, conseguentemente, la sua carenza di legittimazionealla partecipazione alle assemblee condominiali nonché in ordine allarichiesta di importo di euro 1.567,17 posto a suo carico per lavori distraordinaria manutenzione inerenti il solo Condominio convenuto”,nonché a far dichiarare la “nullità, invalidità, e/o illegittimità delladeliberazione impugnata (del 26.10.2015) e di ogni atto, ivi compresa latabella di ripartizione dei costi, alla stessa direttamente o indirettamentericollegato e/o ricollegabile nella parte e nella misura in cui pone a caricodel condominio Isadora i lavori di ristrutturazione inerenti il soloCondominio Ildegarda”.Nel corso del giudizio di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] avevacontestato la prospettazione del [OSCURATO:PERSONA] circa la sua carenzadi legittimazione passiva, deducendo che, in separato giudizio tra lemedesime parti, ovvero nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.432/2014 emesso dal Giudice di pace di Brindisi per il mancatopagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della quota condominiale diEuro 264,11, con sentenza n. 2421/2016 del 18.10.2016 era statarigettata l’eccezione di carenza di legittimità passiva sostenuta dalCondominio Isadora.Con la richiamata sentenza n. 589/2017, il Giudice di prime cure disattesela domanda del Condominio attore, non rilevando profili di invalidità delladelibera condominiale adottata dal [OSCURATO:PERSONA] e di carenza dilegittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la richiamatapronuncia sulla base dei seguenti motivi:

1. “carenza di legittimazionepassiva del Condominio convenuto; violazione artt. 1123 Cod.

Civ., 2697iv.

Art. 100 CPC”;

2. “inopponibilità al [OSCURATO:PERSONA] delregolamento di Condominio, con le relative tabelle millesimali, redatto dalCondominio Ildegarda; violazione art. 1106, 1107 cod. civ.; contestazionedel quantum ed omessa pronuncia sulle domande proposte in primo gradoNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026dal [OSCURATO:PERSONA]; violazione degli art. 99, 100, 112, CPC e 1123Cod.

Civ. 1137 Cod.

Civ. e 2697 Cod.

Civ.”.Si è costituito il [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente lainammissibilità e improcedibilità dell’appello e deducendo, in particolare,che, con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, lasentenza del G.d.P n. 2421/16 “aveva già acquistato autorità di cosagiudicata tra le stesse parti oggi in causa”.3.

Con sentenza n. 674/2022 pubblicata il 2.5.2022 il Tribunale di Brindisi,all’esito dell’espletamento di c.t.u., ha rigettato l’appello, condannando ilCondominio Isadora al pagamento delle spese del grado.Per quanto riguarda il primo motivo di appello relativo alla dedottacarenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato chela sentenza del G.d.P. di Brindisi n. 2421/16, che aveva acquistatoautorità di cosa giudicata tra le stesse parti anteriormente allaproposizione dell’appello, “si era su tale questione espressa in modospecifico, riconoscendo la legittimazione passiva - rectius la titolaritàpassiva nel rapporto - del [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato che ilvano di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] adibito a sala condominialerientrasse nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] e costituisse una partecomune per la quale il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a partecipare proquota alle spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, così comeprevisto dal regolamento condominiale del [OSCURATO:PERSONA]”.Rammentato poi che la c.t.u. disposta in corso di giudizio era volta averificare se i lavori oggetto del riparto contenuto nella deliberaassembleare impugnata avessero ad oggetto parti comuni al CondominioIsadora, con particolare riguardo alla c.d. sala condominiale, ha fondato ladecisione relativa al primo motivo di appello sulle seguenti considerazioni.«Ebbene, il CTU incaricato Ing.

Morciano, attraverso una indagineesaustiva scevra da vizi logici e metodologici, premesso che secondoquanto statuito nel menzionato regolamento condominiale, in relazione alNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026fabbricato oggetto di causa individua: “la centrale idrica è anche alservizio del fabbricato 3 ove presente le sale condominiali dei condominiIldegarda e Isadora; il fabbricato n° 3 è suddiviso in n° 3 locali: salacondominiale condominio Ildegarda; sala condominiale, condominioIsadora, box privato”, ha verificato che i lavori appaltati dal CondominioIldegarda hanno interessato anche il vano di proprietà del CondominioIsadora adibito a sala condominiale (v. pagg. 18 e 26 della perizia).Pertanto, la delibera condominiale per cui è causa, oltre a non presentareprofili di invalidità formale come rilevato anche nella sentenzaodiernamente appellata (che in parte qua non ha formato oggetto digravame), risulta altresì corretta nella parte in cui ha ripartito alCondominio Isadora le spese per i lavori che hanno interessato la salacondominiale, sulla base del citato regolamento».Quanto al secondo motivo di appello, il Tribunale ha ritenuto lo stessoinammissibile “in quanto costituisce una nuova domanda siccome nonproposta nel giudizio di primo grado, e che risulta quindi inesplorabile inquesto grado di giudizio e ciò a tacer del fatto che la questione inerentel’inopponibilità del regolamento Ildegarda al condominio appellante, giàforma oggetto del giudizio sub 4607/2017 RG pendente dinnanzi a questoTribunale in grado di appello avverso altra sentenza del GdP di Brindisi”.4.

Avverso la pronuncia del Tribunale il [OSCURATO:PERSONA] proponericorso sulla base di due motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo il Condominio ricorrente deduce: la violazione, inrelazione all’art. 360 comma primo n° 3 c.p.c., degli art. 1106, 1107,1123, 1135, 1137, 1138 e 2697 c.c., nonché 100, 112, 116 e 132 c.p.c.;l’omesso esame, in relazione all’art. 360, comma primo, n° 4 c.p.c., didocumenti, sentenze rese inter partes e risultanze istruttorie tali daNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinatoil giudizio del Giudice del merito; l’omesso esame, in relazione all’art. 360,comma primo, n° 5 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione delle parti.Ad avviso del ricorrente: non sarebbero state considerate le risultanzedegli atti, in particolare delle c.t.u. espletate nei due gradi di giudizio, e lestesse sentenze del Giudice di pace rese tra le parti, non solo la n.2421/2016 di cui sopra, ma anche la n. 1777/2017; non sarebbe statoconsiderato dal giudice di appello che la sede sociale di Isadora insiste suparticella 952 intestata ad Isadora e che, come accertato dal c.t.u., i lavorioggetto della delibera qui impugnata (del 26.10.2015) eranosostanzialmente estranei a beni e servizi in comune ma riguardavanolavori di manutenzione straordinaria (ristrutturazione) del fabbricatoprincipale del [OSCURATO:PERSONA], che solo in minima parte avevanoriguardato le parti comuni relative anche al [OSCURATO:PERSONA]; ilTribunale avrebbe poi dato erroneamente per scontata l’opponibilità alCondominio Isadora del regolamento del [OSCURATO:PERSONA], senzaverificarne il relativo contenuto.2.

Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.Va intanto rilevato che lo stesso ricorrente (cfr. pag. 26 del ricorso)riconosce che una quota dei lavori relativi alle parti in comune tra i dueCondomini, rappresenta una percentuale, quantunque minima,sull’importo complessivo di euro 155.485,00.Come visto poi in precedenza, dal contenuto della pronuncia impugnataemerge che il Tribunale ha fondato la propria valutazione di merito sulcontenuto della sentenza del G.d.P. di Brindisi n. 2421/16, “che avevaacquistato autorità di cosa giudicata tra le stesse parti anteriormente allaproposizione del presente appello”, ed in base alla quale era statoaccertato “che il vano di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] adibito a salacondominiale rientrasse nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026costituisse una parte comune per la quale il [OSCURATO:PERSONA] eratenuto a partecipare pro quota alle spese di manutenzione ordinaria e/ostraordinaria, così come previsto dal regolamento condominiale delCondominio Ildegarda”, come anche sulle risultanze della c.t.u. disposta incorso di giudizio e condivisa dal Tribunale, da cui era emerso che i lavoriappaltati dal [OSCURATO:PERSONA] con la delibera oggetto dicontestazione “avevano interessato anche il vano di proprietà delCondominio Isadora adibito a sala condominiale (v. pagg. 18 e 26 dellaperizia)”.Da tali elementi il giudice d’appello ha inferito la correttezza della deliberacondominiale de qua, nella parte in cui aveva ripartito al CondominioIsadora “le spese per i lavori che hanno interessato la sala condominiale,sulla base del citato regolamento”.Tale valutazione costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come taleincensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - daquei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 del primocomma dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tra cui l’apparenzadella motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse odintrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti(così, tra molte, Cass. n. 9730 del 10/04/2024).In ogni caso non risulta neppure contestata dall’appellante la circostanzadell’intervenuto passaggio in giudicato, già prima della proposizionedell’appello, della sentenza n. 2421/16 resa tra le medesime parti.Tenuto conto di ciò, va rilevato come il giudice d’appello abbiacorrettamente applicato le regole in tema di giudicato esterno, nei terminichiariti dal recente orientamento della S.C. (vedi Sez. 6-2, n. 11600 del14/05/2018; Sez. 5, n. 16738 del 21/06/2019; Sez. 2, n. 37543 del22/12/2022; Sez. 3, n. 32370 del 21/11/2023; da ultimo, Sez. 5, n. 8291del 29/03/2025).Numero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/20263.

Con il secondo motivo parte ricorrente deduce: l’inopponibilità alCondominio Isadora del regolamento di Condominio, con le relative tabellemillesimali, redatto dal [OSCURATO:PERSONA]; la violazione, in relazioneall’art. 360 primo comma n° 3 c.p.c., degli art. 1106, 1107, 1123, 1135,1137, 1138 e 2697 c.c.; l’omessa pronuncia sulle domande proposte inprimo grado dal [OSCURATO:PERSONA] con violazione in relazione all’art.360 primo comma n° 4 c.p.c., degli art. art. 99, 100, 112, 116 e 342c.p.c.; conseguente omesso esame, in relazione all’art. 360 comma primon° 5 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.Ad avviso del ricorrente: non sarebbe stato valutato che già a pag. 3dell’atto di citazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la tabellautilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] quale allegato del relativoregolamento di condominio, mai accettato dai condomini Isadora neirelativi atti di acquisto, non poteva essere opposta al terzo CondominioIsadora, e che tale deduzione era stata riproposta a pag. 9 dell’atto diappello; neppure sarebbe stata valutata la domanda del CondominioIsadora volta ad ottenere la declaratoria di nullità della delibera del26.10.2015 per violazione dei criteri legali di cui all’art. 1123 c.c.; nel casodi specie, invero, i servizi in comune tra i due Condomini sarebberorisultati alquanto limitati ed in ogni caso, essendo l’ipotesi in questionerelativa a lavori del fabbricato principale del [OSCURATO:PERSONA], sisarebbe dovuta applicare non la tabella A, come era erroneamenteavvenuto, nonostante i lavori per oltre il 96% non risultassero relativi aparti comuni anche al [OSCURATO:PERSONA], ma, al contrario, la tabella B,in relazione alla quale i millesimi di Isadora erano pari a O, o al massimola tabella C relativa alle costruzioni accessorie.4.

Anche tale motivo è inammissibile prima ancora che infondato.La questione dell’inopponibilità al [OSCURATO:PERSONA] del regolamento delCondominio Ildegarda e delle annesse tabelle non risulta specificamenteNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026sollevata nell’originario atto di citazione, nell’ambito del quale (cfr. pag. 4,allegato 6 del ricorso), vi è un mero cenno alla irrilevanza del regolamentocondominiale predisposto dal [OSCURATO:PERSONA]; del tutto correttarisulta, dunque, la statuizione del giudice d’appello circa l’inammissibilitàdella relativa domanda, in quanto proposta esclusivamente nel secondogrado di giudizio.Anche la questione della nullità della delibera del 26.10.2015 perviolazione dei criteri legali di cui all’art. 1123 c.c. non risultaspecificamente sollevata nell’originario atto di citazione (cfr. pagg. 3 e 4del richiamato allegato 6), nell’ambito del quale è presente un genericoriferimento all’insussistenza di parti comuni del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], come anche all’esistenza di precedentiprassi di ripartizione delle spese tra i Condomini; anche con riferimento atale aspetto vanno dunque formulate considerazioni analoghe a quelleprecedentemente esposte.Per completezza, va in ogni caso tenuto presente il contenuto delgiudicato formatosi con riferimento alla richiamata pronuncia n.2421/2016, in particolare l’affermazione per cui il vano di proprietà delCondominio Isadora adibito a sala condominiale rientrava nel perimetrodel [OSCURATO:PERSONA] e ne costituiva una parte comune, conconseguente obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di “partecipare pro quota allespese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, così come previsto dalregolamento condominiale del [OSCURATO:PERSONA]”.Se, dunque, il giudicato in questione comporta la definitivitàdell’accertamento circa la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dellaqualità di condomino del [OSCURATO:PERSONA] ed altresì la misura dellasua partecipazione alle spese disciplinate dalla Tabella A generale di cuisopra, la vincolatività per il [OSCURATO:PERSONA] del regolamento delCondominio Ildegarda, come anche delle annesse tabelle millesimali, vafondata sul disposto dal primo comma dell’art. 1138 c.c. in tema diNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026“ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascuncondomino”.Quanto, infine, all’ulteriore deduzione circa la tabella da applicare al casodi specie, la stessa, già di per sé inammissibile in quanto nonspecificamente formulata nell’originario atto di citazione, risulta comunquevolta ad ottenere una revisione della valutazione di merito già operatanella precedente fase processuale, con conseguente inammissibilità dellastessa anche sotto tale profilo.Come noto, l’accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità,ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancorarilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tra cuil’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità dellepremesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degliargomenti (così, tra molte, Cass. n. 9730 del 10/04/2024).5.

Deve dunque rigettarsi il ricorso, dovendo altresì darsi atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengonoliquidate in dispositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate in euro 1.600,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Numero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza del Tribunale di Brindisi n. 674/2022 depositata il02/05/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza n. 589/2017, depositata l’[OSCURATO:DATA_NASCITA], il Giudice di pace diBrindisi rigettò integralmente la domanda del [OSCURATO:PERSONA] volta adaccertare che il suddetto Condominio “non è condomino del CondominioIldegarda, non fruisce di parti comuni né di servizi offerti e,conseguentemente, non è debitore del predetto importo nei confronti delloNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026stesso dichiarando, conseguentemente, la sua carenza di legittimazionealla partecipazione alle assemblee condominiali nonché in ordine allarichiesta di importo di euro 1.567,17 posto a suo carico per lavori distraordinaria manutenzione inerenti il solo Condominio convenuto”,nonché a far dichiarare la “nullità, invalidità, e/o illegittimità delladeliberazione impugnata (del 26.10.2015) e di ogni atto, ivi compresa latabella di ripartizione dei costi, alla stessa direttamente o indirettamentericollegato e/o ricollegabile nella parte e nella misura in cui pone a caricodel condominio Isadora i lavori di ristrutturazione inerenti il soloCondominio Ildegarda”.Nel corso del giudizio di primo grado, il [OSCURATO:PERSONA] avevacontestato la prospettazione del [OSCURATO:PERSONA] circa la sua carenzadi legittimazione passiva, deducendo che, in separato giudizio tra lemedesime parti, ovvero nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n.432/2014 emesso dal Giudice di pace di Brindisi per il mancatopagamento da parte del [OSCURATO:PERSONA] della quota condominiale diEuro 264,11, con sentenza n. 2421/2016 del 18.10.2016 era statarigettata l’eccezione di carenza di legittimità passiva sostenuta dalCondominio Isadora.Con la richiamata sentenza n. 589/2017, il Giudice di prime cure disattesela domanda del Condominio attore, non rilevando profili di invalidità delladelibera condominiale adottata dal [OSCURATO:PERSONA] e di carenza dilegittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA].2. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello avverso la richiamatapronuncia sulla base dei seguenti motivi: 1. “carenza di legittimazionepassiva del Condominio convenuto; violazione artt. 1123 Cod. Civ., 2697iv. Art. 100 CPC”; 2. “inopponibilità al [OSCURATO:PERSONA] delregolamento di Condominio, con le relative tabelle millesimali, redatto dalCondominio Ildegarda; violazione art. 1106, 1107 cod. civ.; contestazionedel quantum ed omessa pronuncia sulle domande proposte in primo gradoNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026dal [OSCURATO:PERSONA]; violazione degli art. 99, 100, 112, CPC e 1123Cod. Civ. 1137 Cod. Civ. e 2697 Cod. Civ.”.Si è costituito il [OSCURATO:PERSONA], eccependo preliminarmente lainammissibilità e improcedibilità dell’appello e deducendo, in particolare,che, con riferimento alla eccezione di carenza di legittimazione passiva, lasentenza del G.d.P n. 2421/16 “aveva già acquistato autorità di cosagiudicata tra le stesse parti oggi in causa”.3. Con sentenza n. 674/2022 pubblicata il 2.5.2022 il Tribunale di Brindisi,all’esito dell’espletamento di c.t.u., ha rigettato l’appello, condannando ilCondominio Isadora al pagamento delle spese del grado.Per quanto riguarda il primo motivo di appello relativo alla dedottacarenza di legittimazione passiva del [OSCURATO:PERSONA], ha rilevato chela sentenza del G.d.P. di Brindisi n. 2421/16, che aveva acquistatoautorità di cosa giudicata tra le stesse parti anteriormente allaproposizione dell’appello, “si era su tale questione espressa in modospecifico, riconoscendo la legittimazione passiva - rectius la titolaritàpassiva nel rapporto - del [OSCURATO:PERSONA], avendo accertato che ilvano di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] adibito a sala condominialerientrasse nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] e costituisse una partecomune per la quale il [OSCURATO:PERSONA] era tenuto a partecipare proquota alle spese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, così comeprevisto dal regolamento condominiale del [OSCURATO:PERSONA]”.Rammentato poi che la c.t.u. disposta in corso di giudizio era volta averificare se i lavori oggetto del riparto contenuto nella deliberaassembleare impugnata avessero ad oggetto parti comuni al CondominioIsadora, con particolare riguardo alla c.d. sala condominiale, ha fondato ladecisione relativa al primo motivo di appello sulle seguenti considerazioni.«Ebbene, il CTU incaricato Ing. Morciano, attraverso una indagineesaustiva scevra da vizi logici e metodologici, premesso che secondoquanto statuito nel menzionato regolamento condominiale, in relazione alNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026fabbricato oggetto di causa individua: “la centrale idrica è anche alservizio del fabbricato 3 ove presente le sale condominiali dei condominiIldegarda e Isadora; il fabbricato n° 3 è suddiviso in n° 3 locali: salacondominiale condominio Ildegarda; sala condominiale, condominioIsadora, box privato”, ha verificato che i lavori appaltati dal CondominioIldegarda hanno interessato anche il vano di proprietà del CondominioIsadora adibito a sala condominiale (v. pagg. 18 e 26 della perizia).Pertanto, la delibera condominiale per cui è causa, oltre a non presentareprofili di invalidità formale come rilevato anche nella sentenzaodiernamente appellata (che in parte qua non ha formato oggetto digravame), risulta altresì corretta nella parte in cui ha ripartito alCondominio Isadora le spese per i lavori che hanno interessato la salacondominiale, sulla base del citato regolamento».Quanto al secondo motivo di appello, il Tribunale ha ritenuto lo stessoinammissibile “in quanto costituisce una nuova domanda siccome nonproposta nel giudizio di primo grado, e che risulta quindi inesplorabile inquesto grado di giudizio e ciò a tacer del fatto che la questione inerentel’inopponibilità del regolamento Ildegarda al condominio appellante, giàforma oggetto del giudizio sub 4607/2017 RG pendente dinnanzi a questoTribunale in grado di appello avverso altra sentenza del GdP di Brindisi”.4. Avverso la pronuncia del Tribunale il [OSCURATO:PERSONA] proponericorso sulla base di due motivi.Resiste con controricorso il [OSCURATO:PERSONA].Entrambe le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo il Condominio ricorrente deduce: la violazione, inrelazione all’art. 360 comma primo n° 3 c.p.c., degli art. 1106, 1107,1123, 1135, 1137, 1138 e 2697 c.c., nonché 100, 112, 116 e 132 c.p.c.;l’omesso esame, in relazione all’art. 360, comma primo, n° 4 c.p.c., didocumenti, sentenze rese inter partes e risultanze istruttorie tali daNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026invalidare l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinatoil giudizio del Giudice del merito; l’omesso esame, in relazione all’art. 360,comma primo, n° 5 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è statooggetto di discussione delle parti.Ad avviso del ricorrente: non sarebbero state considerate le risultanzedegli atti, in particolare delle c.t.u. espletate nei due gradi di giudizio, e lestesse sentenze del Giudice di pace rese tra le parti, non solo la n.2421/2016 di cui sopra, ma anche la n. 1777/2017; non sarebbe statoconsiderato dal giudice di appello che la sede sociale di Isadora insiste suparticella 952 intestata ad Isadora e che, come accertato dal c.t.u., i lavorioggetto della delibera qui impugnata (del 26.10.2015) eranosostanzialmente estranei a beni e servizi in comune ma riguardavanolavori di manutenzione straordinaria (ristrutturazione) del fabbricatoprincipale del [OSCURATO:PERSONA], che solo in minima parte avevanoriguardato le parti comuni relative anche al [OSCURATO:PERSONA]; ilTribunale avrebbe poi dato erroneamente per scontata l’opponibilità alCondominio Isadora del regolamento del [OSCURATO:PERSONA], senzaverificarne il relativo contenuto.2. Il motivo è inammissibile prima ancora che infondato.Va intanto rilevato che lo stesso ricorrente (cfr. pag. 26 del ricorso)riconosce che una quota dei lavori relativi alle parti in comune tra i dueCondomini, rappresenta una percentuale, quantunque minima,sull’importo complessivo di euro 155.485,00.Come visto poi in precedenza, dal contenuto della pronuncia impugnataemerge che il Tribunale ha fondato la propria valutazione di merito sulcontenuto della sentenza del G.d.P. di Brindisi n. 2421/16, “che avevaacquistato autorità di cosa giudicata tra le stesse parti anteriormente allaproposizione del presente appello”, ed in base alla quale era statoaccertato “che il vano di proprietà del [OSCURATO:PERSONA] adibito a salacondominiale rientrasse nel perimetro del [OSCURATO:PERSONA] eNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026costituisse una parte comune per la quale il [OSCURATO:PERSONA] eratenuto a partecipare pro quota alle spese di manutenzione ordinaria e/ostraordinaria, così come previsto dal regolamento condominiale delCondominio Ildegarda”, come anche sulle risultanze della c.t.u. disposta incorso di giudizio e condivisa dal Tribunale, da cui era emerso che i lavoriappaltati dal [OSCURATO:PERSONA] con la delibera oggetto dicontestazione “avevano interessato anche il vano di proprietà delCondominio Isadora adibito a sala condominiale (v. pagg. 18 e 26 dellaperizia)”.Da tali elementi il giudice d’appello ha inferito la correttezza della deliberacondominiale de qua, nella parte in cui aveva ripartito al CondominioIsadora “le spese per i lavori che hanno interessato la sala condominiale,sulla base del citato regolamento”.Tale valutazione costituisce un tipico apprezzamento di fatto, come taleincensurabile in sede di legittimità, ove scevro - come nella specie - daquei soli vizi logici o giuridici ancora rilevanti ai fini del n. 5 del primocomma dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tra cui l’apparenzadella motivazione per manifesta fallacia o falsità delle premesse odintrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degli argomenti(così, tra molte, Cass. n. 9730 del 10/04/2024).In ogni caso non risulta neppure contestata dall’appellante la circostanzadell’intervenuto passaggio in giudicato, già prima della proposizionedell’appello, della sentenza n. 2421/16 resa tra le medesime parti.Tenuto conto di ciò, va rilevato come il giudice d’appello abbiacorrettamente applicato le regole in tema di giudicato esterno, nei terminichiariti dal recente orientamento della S.C. (vedi Sez. 6-2, n. 11600 del14/05/2018; Sez. 5, n. 16738 del 21/06/2019; Sez. 2, n. 37543 del22/12/2022; Sez. 3, n. 32370 del 21/11/2023; da ultimo, Sez. 5, n. 8291del 29/03/2025).Numero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/20263. Con il secondo motivo parte ricorrente deduce: l’inopponibilità alCondominio Isadora del regolamento di Condominio, con le relative tabellemillesimali, redatto dal [OSCURATO:PERSONA]; la violazione, in relazioneall’art. 360 primo comma n° 3 c.p.c., degli art. 1106, 1107, 1123, 1135,1137, 1138 e 2697 c.c.; l’omessa pronuncia sulle domande proposte inprimo grado dal [OSCURATO:PERSONA] con violazione in relazione all’art.360 primo comma n° 4 c.p.c., degli art. art. 99, 100, 112, 116 e 342c.p.c.; conseguente omesso esame, in relazione all’art. 360 comma primon° 5 c.p.c., circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto didiscussione tra le parti.Ad avviso del ricorrente: non sarebbe stato valutato che già a pag. 3dell’atto di citazione il [OSCURATO:PERSONA] aveva dedotto che la tabellautilizzata dal [OSCURATO:PERSONA] quale allegato del relativoregolamento di condominio, mai accettato dai condomini Isadora neirelativi atti di acquisto, non poteva essere opposta al terzo CondominioIsadora, e che tale deduzione era stata riproposta a pag. 9 dell’atto diappello; neppure sarebbe stata valutata la domanda del CondominioIsadora volta ad ottenere la declaratoria di nullità della delibera del26.10.2015 per violazione dei criteri legali di cui all’art. 1123 c.c.; nel casodi specie, invero, i servizi in comune tra i due Condomini sarebberorisultati alquanto limitati ed in ogni caso, essendo l’ipotesi in questionerelativa a lavori del fabbricato principale del [OSCURATO:PERSONA], sisarebbe dovuta applicare non la tabella A, come era erroneamenteavvenuto, nonostante i lavori per oltre il 96% non risultassero relativi aparti comuni anche al [OSCURATO:PERSONA], ma, al contrario, la tabella B,in relazione alla quale i millesimi di Isadora erano pari a O, o al massimola tabella C relativa alle costruzioni accessorie.4. Anche tale motivo è inammissibile prima ancora che infondato.La questione dell’inopponibilità al [OSCURATO:PERSONA] del regolamento delCondominio Ildegarda e delle annesse tabelle non risulta specificamenteNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026sollevata nell’originario atto di citazione, nell’ambito del quale (cfr. pag. 4,allegato 6 del ricorso), vi è un mero cenno alla irrilevanza del regolamentocondominiale predisposto dal [OSCURATO:PERSONA]; del tutto correttarisulta, dunque, la statuizione del giudice d’appello circa l’inammissibilitàdella relativa domanda, in quanto proposta esclusivamente nel secondogrado di giudizio.Anche la questione della nullità della delibera del 26.10.2015 perviolazione dei criteri legali di cui all’art. 1123 c.c. non risultaspecificamente sollevata nell’originario atto di citazione (cfr. pagg. 3 e 4del richiamato allegato 6), nell’ambito del quale è presente un genericoriferimento all’insussistenza di parti comuni del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], come anche all’esistenza di precedentiprassi di ripartizione delle spese tra i Condomini; anche con riferimento atale aspetto vanno dunque formulate considerazioni analoghe a quelleprecedentemente esposte.Per completezza, va in ogni caso tenuto presente il contenuto delgiudicato formatosi con riferimento alla richiamata pronuncia n.2421/2016, in particolare l’affermazione per cui il vano di proprietà delCondominio Isadora adibito a sala condominiale rientrava nel perimetrodel [OSCURATO:PERSONA] e ne costituiva una parte comune, conconseguente obbligo del [OSCURATO:PERSONA] di “partecipare pro quota allespese di manutenzione ordinaria e/o straordinaria, così come previsto dalregolamento condominiale del [OSCURATO:PERSONA]”.Se, dunque, il giudicato in questione comporta la definitivitàdell’accertamento circa la sussistenza in capo al [OSCURATO:PERSONA] dellaqualità di condomino del [OSCURATO:PERSONA] ed altresì la misura dellasua partecipazione alle spese disciplinate dalla Tabella A generale di cuisopra, la vincolatività per il [OSCURATO:PERSONA] del regolamento delCondominio Ildegarda, come anche delle annesse tabelle millesimali, vafondata sul disposto dal primo comma dell’art. 1138 c.c. in tema diNumero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026“ripartizione delle spese, secondo i diritti e gli obblighi spettanti a ciascuncondomino”.Quanto, infine, all’ulteriore deduzione circa la tabella da applicare al casodi specie, la stessa, già di per sé inammissibile in quanto nonspecificamente formulata nell’originario atto di citazione, risulta comunquevolta ad ottenere una revisione della valutazione di merito già operatanella precedente fase processuale, con conseguente inammissibilità dellastessa anche sotto tale profilo.Come noto, l’accertamento di fatto è incensurabile in sede di legittimità,ove scevro - come nella specie - da quei soli vizi logici o giuridici ancorarilevanti ai fini del n. 5 dell’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., tra cuil’apparenza della motivazione per manifesta fallacia o falsità dellepremesse od intrinseca incongruità o inconciliabile contraddittorietà degliargomenti (così, tra molte, Cass. n. 9730 del 10/04/2024).5. Deve dunque rigettarsi il ricorso, dovendo altresì darsi atto dellasussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115/2002.Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengonoliquidate in dispositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese delgiudizio di cassazione, liquidate in euro 1.600,00 per compensi ed euro200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spesegenerali in misura del 15%.Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002,della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da partedel ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari aquello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13,se dovuto.Numero registro generale 28361/2022Numero sezionale 1578/2026Numero di raccolta generale 24771/2026Data pubblicazione 26/08/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civiledella Corte Suprema di Cassazione, il 16 giugno 2026.Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 24771/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris