CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 settembre 1985
Cassazione n. 28955/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1985 avverso la sentenza del 07/11/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso (che contesta, tra l'altro, il giudizio di comparazione fra circostanze eterogenee) non supera a soglia di ammissibilità, in quanto contesta l'adeguatezza della pena censurando un bilanciamento invero non effettuato, tenuto conto che la pena veniva determinata in anni tre di reclusione - con ampia motivazione in ordine al discostamento dal minimo edittale-, e ridotta per il rito ad anni due di reclusione; che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito non si prestano ad alcuna censura (si veda pag. 4 della sentenza impugnata dove la Corte d'appello ha correttamente determinato la pena tenendo in considerazione la biografia criminale dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al pagamento della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma, 28/05/2024 Il consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] te ..y La nd ra4ecchione [OSCURATO:PERSONA]Agostini cA i , OEP073