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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 32631/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30537/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Panaro n. 25, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato, dalla quale èrappresentato e difes o; - controricorrent e - avverso la sentenza della C orte d’appello di Milano n. 457 /201 8 pubblicata il 5 aprile 2018.

Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1231/17, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A/S 2016/17, di valutare,nella graduatoria per la mobilità A/S 2016/17 e seguenti,il servizio di insegnamento svolto da [OSCURATO:PERSONA] in istituto scolastico paritario dall’A/S 1983/84 all’A/S 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, per l’effetto, di attribuirle, nella graduatoria per la mobilità, i 96 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio, con assegnazione della ricorrente presso un’istituzione scolastica nell’ambito territoriale Puglia 0014.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 457/18, ha integralmente accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositatoil 26 luglio 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., che risulta notificato alla P.A. controricorrente nella stessa data.

Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., essendosi consolidata la giurisprudenza in materia dopo l’inizio del contenzioso in esame.

Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, considerato l’esito della controversia.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione ; -compensa le spese.

Così deciso in Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 30537/2018R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, via Panaro n. 25, presso l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’ Avvocatura generale dello Stato, dalla quale èrappresentato e difes o; - controricorrent e - avverso la sentenza della C orte d’appello di Milano n. 457 /201 8 pubblicata il 5 aprile 2018. Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del17 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 1231/17, ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA], previa disapplicazione delle disposizioni di cui alle note comuni allegate al CCNI per la mobilità del personale docente A/S 2016/17, di valutare,nella graduatoria per la mobilità A/S 2016/17 e seguenti,il servizio di insegnamento svolto da [OSCURATO:PERSONA] in istituto scolastico paritario dall’A/S 1983/84 all’A/S 2014/15 nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e, per l’effetto, di attribuirle, nella graduatoria per la mobilità, i 96 punti corrispondenti ai fini dell’attribuzione della sede di servizio, con assegnazione della ricorrente presso un’istituzione scolastica nell’ambito territoriale Puglia 0014. Il Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha proposto appello che la Corte d’appello di Milano, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 457/18, ha integralmente accolto. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Ministero dell’Istruzione, dell’[OSCURATO:SOCIETA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha depositatoil 26 luglio 2023 atto di rinuncia ex art. 390 c.p.c., che risulta notificato alla P.A. controricorrente nella stessa data. Pertanto, il giudizio è dichiarato estinto.Le spese di lite sono compensate ex art. 92 c.p.c., essendosi consolidata la giurisprudenza in materia dopo l’inizio del contenzioso in esame. Non ricorrono i presupposti indicati dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, modificato dalla legge n. 228 del 2012, per il c.d. raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, considerato l’esito della controversia. P.Q.M. La Corte, -dichiara estinto il giudizio di cassazione ; -compensa le spese. Così deciso in Roma,
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