CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 03503/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18 aprile 1969 avverso la sentenza n. 9007/2021 emessa dalla Corte d'appello di Roma 1'11 ottobre 2021 Visti gli atti, la sentenza e il ricorso; Udita nell'udienza del 15 novembre 2022 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il ottobre 2021 la Corte di appello di Roma, in riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città il 30 maggio 2017, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen., perché estinto per prescrizione, e ha ridotto la pena a mesi 6 di reclusione ed euro 600,00 di multa per il reato di cui all'art. 648 cod. pen. 2. Avverso la sentenza della Corte territoriale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 violazione degli artt. 601 e 161 cod. proc. pen., per non avere l'imputato - il quale aveva originariamente nominato ed eletto domicilio presso un difensore di fiducia, che prima della celebrazione del giudizio di appello si era però cancellato dall'albo - avuto conoscenza effettiva del processo di appello a suo carico, atteso che le notifiche, contenenti la vocatio in iudicium, sarebbero state effettuate presso il difensore di ufficio, nominatogli ex art. 161, comma 4, cod. proc. pen. anziché personalmente. Il ricorrente non avrebbe mai saputo della sopravvenuta inidoneità del domicilio eletto presso il difensore di fiducia, non avendolo quest'ultimo informato dell'avvenuta cancellazione dall'albo; 2.2 violazione di legge e motivazione apparente in ordine ai motivi di appello. La Corte territoriale non avrebbe fornito una concreta ed effettiva risposta alle deduzioni difensive circa il legittimo possesso della merce da parte dell'imputato e l'inconsapevolezza di quest'ultimo in ordine alla falsità di quanto acquistato (il materiale in sequestro sarebbe stato acquistato dal ricorrente nel luogo indicato nelle fatture di acquisto prodotte); 2.3 violazione dell'art. 133 cod. pen. e motivazione apparente, atteso che il richiamo alla gravità del fatto, effettuato dalla Corte territoriale nella determinazione della pena, non riempirebbe di contenuto l'operazione giudiziale di verifica sanzionatoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è, in parte, non consentito e, in parte, manifestamente infondato. 2.1 Deve rilevarsi, innanzitutto, che questa Corte è ferma nel ritenere che gli effetti dell'elezione del domicilio da parte dell'imputato presso il difensore permangono pur se questi, successivamente, si sia cancellato dall'albo professionale, in quanto il domicilio può essere eletto anche presso una persona che non abbia la qualità di difensore o che l'abbia perduta, essendo tale atto distinto e diversificato, quanto ai fini, dalla nomina del difensore (Sez. 1, n. 48741 del 25/11/2004, Horneac, Rv. 230518; Sez. 5, n. 23096 del 10/07/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279399 - 02). Nel caso in esame, pur a seguito della cancellazione dall'albo del difensore di fiducia dell'imputato, la notifica del decreto di citazione si sarebbe dovuta effettuare al domicilio eletto dall'imputato presso il menzionato difensore. L'avvenuta notifica presso il difensore di ufficio, ossia in un luogo diverso da quello presso cui l'imputato aveva eletto domicilio, non può considerarsi inesistente e, quindi, equipararsi a notifica omessa, ma va ritenuta affetta da nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, lett. c), cod. proc. pen., come tale sanabile (Cfr. Sez. 2, n. 50389 del 27/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277808 - 01).Essa rimane, quindi, priva di effetti se non è dedotta tempestivamente, in quanto è soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma 1, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. Il ricorrente non ha eccepito alcunché al riguardo dinanzi al giudice di appello, con la conseguenza che l'eccezione di nullità non può essere sollevata per la prima volta con il ricorso per cassazione. 2.2 Deve poi osservarsi che non può ritenersi che il ricorrente non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza nei suoi confronti del procedimento. Egli ha eletto domicilio presso un difensore, nominato di fiducia, che lo ha assistito in primo grado e ha redatto l'atto di appello. Al riguardo giova ricordare che il regime del procedimento in assenza, coerente con le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti umani (tra le altre: Corte Edu, Sejdovic V. Italia, Grande camera 10 marzo 2006), esclude l'ignoranza incolpevole se vi è prova che l'imputato abbia conosciuto l'esistenza del procedimento, sia pure in una fase iniziale. La presunzione di conoscenza opera allorché - come è accaduto nel caso di specie - si manifesti la volontà partecipativa, con l'elezione di domicilio e/o con la nomina del difensore di fiducia, e ancor di più quando ciò avvenga al momento del fermo o dell'arresto o della sottoposizione a un provvedimento cautelare restrittivo della libertà, poiché ciò rende evidente senza margine di dubbio la conoscenza del procedimento. Con specifico riferimento all'elezione di domicilio, si è precisato che da essa deriva una presunzione di conoscenza del processo, che legittima il giudice a procedere in assenza dell'imputato: su costui grava poi l'onere di attivarsi per tenere contatti informativi con il proprio difensore sullo sviluppo del procedimento (ex multis: Sez. 2, n. 34041 del 20/11/2020, Rv. 280305; Sez. 5 n. 36855 del 7/7/2016, Rv. 268322; Sez. 5 n. 12445 del 13/11/2015, dep. 2016, Rv. 266368). Nel caso in disamina, il ricorrente ha nominato un difensore di fiducia ed eletto domicilio, con ciò ponendo in essere due azioni processuali che generano la presunzione di conoscenza del processo ed escludono l'ignoranza incolpevole, necessaria per disporre l'invocata declaratoria di nullità. 3. Anche il secondo motivo non coglie nel segno. Contrariamente a quanto censurato dal ricorrente, il Collegio del merito ha fornito congrua e corretta risposta ai motivi di appello, avendo sottolineato sia che "le fatture prodotte erano generiche e tali da non potere essere abbinate ai beni in sequestro" sia che le stesse dichiarazioni dell'imputato, relative all'acquisto di borse e altro tipo di capi di abbigliamento, recanti marchi prestigiosi, presso un negozio cinese al costo di poche centinaia di euro, palesavano la mala fede dell'acquirente e la consapevolezza della contraffazione. A fronte di siffatte argomentazioni le deduzioni, formulate nel secondo motivo, per un verso, sono prive di specificità, non confrontandosi con la compiuta e lineare motivazione della sentenza impugnata e, dunque, omettendo di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la pronuncia, oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Rv. 243838); per altro verso, sono volte a sollecitare una rilettura delle emergenze processuali, non consentita in questa sede (ex plurimis Sez. U, n. 47289 del 24/9/2003, Rv. 226074). 4. Il terzo motivo è privo di specificità. La Corte territoriale, nel ritenere la pena congrua in considerazione della gravità del fatto, commesso non da un mero ambulante ma da un titolare di un negozio, sito in una zona centrale della città, ha assolto al proprio obbligo di motivazione sulla pena. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo di affermare che il menzionato obbligo è adempiuto allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'art. 133 cod. pen., considerato prevalente e di dominante rilievo (Sez. U, n. 5519 del 21/4/1979, Rv. 142252): invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, in tutte le sue componenti, appare necessaria soltanto nel caso in cui la pena sia superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti risultare sufficienti a dare conto del corretto impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. espressioni del tipo «pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», come pure il richiamo alla gravità del reato oppure alla capacità a delinquere (Sez. II, n. 36245 del 26/6/2009, Rv. 245596; Sez. IV, n. 46412 del 5/11/2015, Rv. 265283). 5. Il ricorso è quindi inammissibile e ciò comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende, a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa