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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 29061/2026

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cli il 21/06/1963avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Manti -sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motividi ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;udite le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiestol’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettividifensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 novembre2025 con la quale la Corte di appello di Milano, ha confermato le condanne inflittenei confronti dei ricorrenti dal Tribunale di Milano con sentenza del 21 ottobre2024 per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., commesso in data 26/10/2017.[OSCURATO:PERSONA].2.

Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta violazione degli artt.157 e 161 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria della sopravvenutaprescrizione del reato contestato.La Corte territoriale avrebbe errato nel computo del termine necessario aprescrivere comprensivo anche delle sospensioni.

A giudizio della difesa, ancheaggiungendo al termine ordinario di prescrizione il periodo compreso fra lasentenza di primo grado e la pronuncia in grado di appello così come previstodalla legge 103/2017, il fatto dovrebbe ritenersi prescritto prima della sentenzadi appello.3.

Con il secondo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ederronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva diriconoscimento della causa di non punibilità senza procedere alla necessariavalutazione complessiva delle modalità della condotta, delle conseguenzedannose e della personalità dell’agente, in particolare senza tenere conto dellascarsa rilevanza dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dall’art. 642 cod.pen e del corretto comportamento processuale del ricorrente.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione, eccepisceinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonchécarenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alladeterminazione del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, con motivazione insufficiente ed illogica, avrebbeomesso di argomentare circa la congruità e non eccessività della pena inflitta edin ordine ai motivi posti a fondamento del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche (lealtà processuale manifestata dal ricorrenteche ha sempre presenziato alle udienze dibattimentali fornendo il propriocontributo con dichiarazioni spontanee, risalenza nel tempo dell'unico precedentepenale, non definitività della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confrontiper il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA].5.

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce erroneainterpretazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale.Si assume che la Corte territoriale abbia fondato il giudizio di colpevolezzaesclusivamente sulle valutazioni tecniche rese dai consulenti incaricati dallacompagnia assicurativa.

La difesa evidenzia come nessuno dei tecnici abbiapotuto esaminare il veicolo della ricorrente e l’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] primadell’esecuzione di interventi e modifiche; ne deriverebbe che le conclusioni circal’asserita incompatibilità dei danni sarebbero frutto di una ricostruzione indirettae di elaborazioni meramente ipotetiche, basate su fotografie di un mezzo giàriparato e su modelli simulativi privi di un verificabile riscontro fattuale.Si deduce, inoltre, che l’asserita artificiosità della riverniciaturadell’autocarro sarebbe stata valorizzata quale indice della falsità del sinistro,nonostante le dichiarazioni -mai smentite da accertamenti tecnici- circa la prassidi effettuare autonomamente, con strumenti rudimentali, le riparazioni dei veicoliimpiegati nell’attività circense.Secondo la prospettazione difensiva, la circostanza che il mezzo fossestato riverniciato non potrebbe essere di per sé assunta quale prova dellasimulazione dell’incidente, trattandosi di un dato neutro che non implica néesclude automaticamente l’ipotesi fraudolenta, la quale avrebbe dovuto esseredimostrata mediante riscontri oggettivi e non sulla base di mere congetture.La motivazione si svilupperebbe, pertanto, secondo un percorsoinferenziale frammentario, caratterizzato da passaggi logici non esplicitati e daaffermazioni apodittiche nelle quali la supposizione sostituirebbe l’accertamento.L’affermazione di responsabilità risulterebbe così fondata su un compendioprobatorio ritenuto insufficiente e intrinsecamente contraddittorio, che avrebbedovuto condurre all’assoluzione per difetto di prova del fatto.La ricorrente sostiene, inoltre, che i giudici di appello non si sarebberoconfrontati con un profilo decisivo relativo alla struttura soggettiva del reato,evidenziando di non rivestire la qualità di proprietaria del veicolo assicurato né dibeneficiaria del rapporto assicurativo, essendo l’autocarro intestato a terzi.Nonostante ciò, la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrato il dolo specificosenza chiarire in quale modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conseguire un’utilitàpatrimoniale, diretta o indiretta, dalla liquidazione del sinistro né avrebbeindividuato un concreto interesse economico idoneo a giustificare la suapartecipazione alla condotta fraudolenta ipotizzata, confondendo così la meracondotta collaborativa con la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dallafattispecie incriminatrice.L’assenza di un accertamento in ordine alla titolarità del vantaggioeconomico e alla sua riferibilità alla ricorrente determinerebbe, secondo la difesa,un evidente scollamento tra la fattispecie concreta e il modello legale delineatodall’art. 642 cod. pen., poiché il dolo specifico non potrebbe essere desuntoautomaticamente dalla sola dinamica dei fatti, richiedendo invece ladimostrazione di un effettivo o almeno potenziale interesse patrimoniale.6.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 129 e529 cod. proc. pen. e degli artt. 124 e 642 cod. pen., in relazione alla mancatadeclaratoria di improcedibilità per tardività della querela.I giudici di appello avrebbero erroneamente individuato il dies a quo perla proposizione della querela nella data di ricezione, da parte della compagniaassicurativa, della relazione conclusiva redatta dall’agenzia investigativaincaricata, confondendo il momento della conoscenza dell’offesa con quello dellasua completa ricostruzione probatoria.Secondo la difesa, la compagnia assicurativa avrebbe acquisito pienacognizione dell’evento sin dal momento della ricezione del modello CAI edell’apertura della pratica di sinistro, avendo immediatamente rilevato anomalietali da giustificare l’avvio di approfondimenti tecnici e investigativi, comedimostrato dal conferimento degli incarichi peritali e dall’attivazione dellestrutture antifrode.

Tali iniziative, lungi dal rappresentare il momento geneticodella conoscenza del fatto, presupporrebbero logicamente l’avvenuta percezionedell’offesa, poiché l’attivazione di verifiche costituirebbe indice sintomatico dellaconsapevolezza di un illecito già delineato nei suoi tratti essenziali.In questa prospettiva, la compagnia assicurativa non si sarebbe trovatain una situazione di mero sospetto, ma avrebbe disposto di una conoscenzasufficientemente definita del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva,tale da consentire l’esercizio consapevole del diritto di querela.

Dalladocumentazione acquisita emergerebbe, infatti, che l’assicurazione aveva nonsolo maturato la convinzione dell’esistenza di una frode ai propri danni, ma avevaanche individuato i soggetti ritenuti responsabili della condotta, tanto da attivarespecifiche iniziative istruttorie nei loro confronti.7.

Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 157, 161e 642 cod. pen. e degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla mancata declaratoria della sopravvenutaprescrizione del reato contestato.Secondo la difesa, anche aggiungendo al termine ordinario di prescrizioneil periodo compreso tra la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello, comeprevisto dalla legge n. 103 del 2017, il reato dovrebbe ritenersi estinto perprescrizione alla data del 26 aprile 2025, dunque anteriormente alla pronunciadella sentenza di secondo grado.La motivazione della decisione impugnata sarebbe, sul punto, meramenteassertiva ed apparente, poiché i giudici di appello avrebbero omesso di indicarele modalità di calcolo del termine prescrizionale.

Tale carenza argomentativaimpedirebbe ogni controllo sulla correttezza del computo effettuato e risulterebbeincompatibile con la funzione della motivazione quale strumento di verifica dellalegalità della decisione.8.

Con il quarto motivo di impugnazione si deduce inosservanza ederronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva diriconoscimento della causa di non punibilità mediante un generico richiamo allagravità della condotta e all’intensità del dolo, senza procedere alla necessariavalutazione complessiva delle modalità dell’azione, dell’entità del danno o delpericolo e della personalità dell’agente, come richiesto dalla disposizionenormativa.La motivazione non chiarirebbe in che modo le modalità del fatto ascrittoalla ricorrente possano ritenersi incompatibili con un’offesa di particolare tenuità,né spiegherebbe per quali ragioni elementi di segno univocamente positivo -qualil’episodicità della condotta, l’assenza di precedenti penali, il ruolo marginale dellaricorrente nella vicenda e la mancata percezione di un vantaggio economicoeffettivo- non potessero assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’istituto dicui all’art. 131-bis cod. pen.La difesa evidenzia, infine, che l’offesa al bene giuridico tutelato dallanorma incriminatrice sarebbe rimasta meramente potenziale, non essendosiverificata alcuna lesione effettiva, poiché il preteso evento fraudolento nonavrebbe comportato il conseguimento di alcun indebito vantaggio né ilperfezionamento del reato; circostanza che, ad avviso della ricorrente, avrebbedovuto essere adeguatamente considerata nel giudizio sulla particolare tenuitàdel fatto.9.

Il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 11 marzo 2026, hadepositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto -ed ottenuto- il rinviodell’udienza al fine di attendere il deposito della sentenza in tema di legittimitàcostituzionale della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivodedotto da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.1.1.

La censura, con la quale i ricorrenti deducono l’intervenuta estinzionedel reato per prescrizione, muove da un erroneo presupposto interpretativo, inquanto omette di considerare che il fatto per cui si procede è stato commesso il26 ottobre 2017, vale a dire nel periodo di piena vigenza della disciplina introdottadalla c.d. legge Orlando.

Ne consegue che, ai fini della determinazione deltermine massimo di prescrizione, devono essere computati anche i periodi disospensione del relativo corso previsti dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdottodall’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103.1.2.

Sul punto deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalleSezioni Unite, secondo cui «la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, dep. 05/06/2025, Rv. 288175-01).L’approdo ermeneutico delle Sezioni Unite ha chiarito che la disciplina dellasospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua atrovare applicazione con riferimento ai reati commessi nel periodo della suavigenza, secondo il principio della successione delle leggi penali nel tempo, senzache le successive riforme abbiano determinato l’eliminazione retroattiva deirelativi effetti.1.3.

Come è noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 38, in data 10febbraio 2026, depositata il 23 marzo 2026 e pubblicata sulla G.U. il 25 marzo2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, in combinatodisposto con l’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sollevate, inriferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corted’appello di Lecce.1.4.

Nel caso di specie, pertanto, avuto riguardo alla data di consumazionedel reato di cui all’art. 642 cod. pen., indicata nel capo di imputazione nel 26ottobre 2017, la prescrizione non risulta ad oggi maturata perché il relativotermine andrà formalmente perento solo in data 19/09/2026: e ciò tenuto contodella data di commissione del fatto (26/10/2017), della durata del tempoordinario di prescrizione ex art. 157, primo comma, cod. pen., terminecomprensivo degli eventi interruttivi ex artt. 160, terzo comma e 161, secondocomma, cod. pen. calcolati nella massima estensione (anni sette e mesi sei) edella sospensione ex art. 159, secondo comma, n. 1 (mesi dieci e giorniventinove) ed ex art. 159, secondo comma, n. 2 cod. pen. (mesi cinque e giorniventicinque).2.

Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivodedotto da [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti lamentano violazionedell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità della tenuità del fatto,non sono consentiti.Invero, i giudici di merito hanno valorizzato -con argomentazioni coerentialle risultanze processuali- la gravità intrinseca dell’azione delittuosa e lapervicacia e determinazione con la quale i ricorrenti hanno inteso frodarel'assicurazione, elementi indicativi di personalità impermeabili al vivere secondoi principi della legalità (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).Siffatta valutazione, sorretta da un percorso argomentativo conforme aicriteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda su apprezzamenti dimerito non connotati da contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, risultasottratta al sindacato di questa Corte, non potendo essere utilmente censuratain sede di legittimità.Va ribadito, peraltro, il principio di diritto secondo cui, in tema diriconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen.non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, RV. 274647-01; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano,Rv. 283044-01).3.

Il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è in parte non consentitoed in parte dedotto in carenza di interesse.3.1.

La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanzeDeve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficienteche, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693-01; Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniegodelle invocate attenuanti (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), laparticolare gravità del modus operandi, l’intensità del dolo, la sottoposizione delricorrente alla custodia cautelare in carcere per il reato di associazione adelinquere di stampo mafioso nonché la mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena.

Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è fondato, quindi, su motivazione coerente con le risultanze probatorieed esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede dilegittimità.3.2.

La doglianza con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è dedotta in carenza diinteresse stante l'assoluta genericità del correlato motivo di appello.Deve, al riguardo, evidenziarsi che la difesa, nell’atto di appello, si èlimitata ad affermare in termini meramente assertivi che «dalla sentenza nonemergono elementi per i quali la pena debba distaccarsi dal minimo edittaleprevisto per il reato di frode e le assicurazioni.

Si censura dunque anche ladosimetria della pena in quanto eccessiva con riferimento al minimo edittaleprevisto dalla norma» (cfr. pag. 10 dell’atto di appello).Una simile formulazione si risolve in una richiesta apodittica, priva dellanecessaria specificazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche chepotevano giustificare una mitigazione della pena.

In tal modo, la difesa è venutameno all’onere di allegazione e deduzione che incombe sulla parte impugnante,la quale è tenuta a indicare in maniera chiara, puntuale e circostanziata ipresupposti concreti -sia oggettivi che soggettivi- su cui fondare la richiesta dirideterminazione del trattamento sanzionatorio.La generica prospettazione contenuta nell’atto di gravame non consentiva,pertanto, al giudice dell’impugnazione di svolgere un effettivo scrutinio in ordinealla fondatezza del motivo di appello, difettando un’adeguata indicazione deglielementi fattuali idonei a dimostrare l’eccessività della pena irrogata dal primogiudice.Ciò premesso, deve ribadirsi il principio, di costante affermazionegiurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, ilricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazioneadeguatamente un motivo di appello inammissibile ab origine per manifestainfondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza nonsortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vediSez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01).4.

Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è articolatoesclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materialeprobatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi econcludenti dalla Corte territoriale.4.1.

I giudici di appello, con motivazione coerente e puntualmenteancorata alle risultanze processuali -in linea di continuità con il percorsoargomentativo del giudice di primo grado- hanno individuato una pluralità dielementi logico-fattuali idonei a dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementicostitutivi del delitto di frode assicurativa.In particolare, i giudici di merito hanno rilevato come, nonostante larilevante gravità del sinistro denunciato, non fosse stato richiesto l’interventodelle Forze dell’Ordine, le quali avrebbero potuto procedere ai necessari rilievi sulluogo dell’incidente e ricostruirne l’effettiva dinamica.

È stato, inoltre, evidenziatoche nel modello C.A.I., pur essendo stata genericamente indicata la presenza ditestimoni, non ne erano state specificate le generalità né tali soggetti erano statisuccessivamente escussi nel corso delle indagini.

A ciò si aggiunge che ildocumento di trasporto relativo all’autovettura incidentata è stato espressamentedisconosciuto dal titolare della [OSCURATO:PERSONA], circostanza ulteriormentesignificativa ai fini della valutazione dell’attendibilità della ricostruzioneprospettata dagli imputati.La sentenza impugnata ha, altresì, valorizzato un ulteriore e decisivoelemento indiziario, costituito dal comportamento tenuto dagli imputati nel corsodelle investigazioni, ritenuto sintomatico di una deliberata volontà di ostacolaregli accertamenti.

In particolare, è stato evidenziato che, in una prima fase, LoBianco aveva indicato quale luogo di ricovero del veicolo un’officina presso laquale l’autovettura non era mai stata condotta; parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato di avere provveduto alla riparazione del mezzo senza effettuare alcunadocumentazione fotografica preventiva, così impedendo al perito di verificarel’effettiva entità e riconducibilità dei danni denunciati.Tali circostanze, unitariamente considerate e apprezzate nel lorocomplessivo significato dimostrativo, sono state logicamente ritenute dalla Corteterritoriale sintomatiche dell’esistenza di un preventivo accordo tra i ricorrentifinalizzato a rappresentare alla compagnia assicuratrice un sinistro in realtà maiverificatosi, allo scopo di conseguire un indennizzo non spettante.La Corte distrettuale ha, di conseguenza, ritenuto che il sinistro stradaledenunciato da [OSCURATO:PERSONA] non è mai avvenuto in considerazionedell’univocità degli elementi probatori convergenti, puntualmente richiamati ecoerentemente valorizzati in motivazione, motivazione che non può esserrivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizionio illogicità manifeste (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).4.2.

I giudici di merito, inoltre, hanno fornito una motivazione adeguata ecoerente con le risultanze istruttorie in ordine alla responsabilità concorsualedella [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del reato oggetto di scrutinio,evidenziando, inoltre, come la stessa abbia rivestito un ruolo decisivo nellarealizzazione della condotta truffaldina ideata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha correttamente valorizzato la connotazionecontestuale delle condotte delittuose, che imponeva di non isolare i singolicomportamenti della [OSCURATO:PERSONA] ma di valutarne la funzione e il significato allaluce dell’interazione con l’azione di [OSCURATO:PERSONA].

Tali elementi sono staticorrettamente interpretati come espressione di un contributo causalmenterilevante alla realizzazione del fatto tipico, contributo idoneo a permettere alcorreo di avanzare la fraudolenta richiesta di risarcimento in conformità ai princìpiconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nelreato.Questa Corte ha chiarito, in proposito, che il concorso ex art. 110 cod.pen. non richiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendosufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, purché sorretto dallaconsapevole adesione all’azione delittuosa e idonea fornire all'autore materialedel fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire (Sez.2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; Sez. 6, n. 3348 del14/01/2025, Pandolfo, non mass.).Deve, pertanto, affermarsi che la ricostruzione delle condotte dellaMontemagno ritenute idonee a integrare il concorso nella realizzazione dei reatidi falso e frode assicurativa, si fonda su accertamenti e valutazioni in fatto,puntualmente operati dalla Corte distrettuale, che non si prestano a esserequalificati in termini di contraddittorietà interna né di manifesta illogicità dellamotivazione, risolvendosi in una valutazione complessiva delle emergenzeprobatorie conforme ai criteri di razionalità e plausibilità.

Tale apprezzamento, inquanto espressione di un giudizio di merito sorretto da adeguata e congruamotivazione, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.4.3.

Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello non èvalidamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano,in rassegna dalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanzacontenutistica.Deve essere, in proposito, rimarcato che i motivi in esame sonopalesemente diretti a contestare, attraverso una lettura disarticolata delcompendio dimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendouna loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti dimerito, fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, nonrisultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedottovizio motivazionale.La ricorrente, dunque, si è limitata a proporre una propria interpretazionedei comportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, masemplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale dei datiacquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell’incidenza delle condotteposte in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti con gli elementiacquisiti nel corso dell’istruttoria, senza che effettivamente possa essereriscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale.La motivazione oggetto di censura risulta, in conclusione, fondata su unavalutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi a carico dellaricorrente nonché su una corretta attribuzione di significato dimostrativo aglielementi probatori valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici diappello; al contempo, non risultano esservi errori nell'applicazione delle regoledella logica, contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione delgiudizio ovvero incompatibilità logiche tra le argomentazioni poste a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed ilsignificato probatorio di specifici atti del procedimento.5.

Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] con il quale sieccepisce la tardività della querela proposta dalla persona offesa, è al contempomanifestamente infondato e non consentito.La Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la querela proposta dallacompagnia assicurativa con motivazione coerente con le risultanze processuali eimmune da manifeste illogicità.

In particolare, ha individuato il momento dieffettiva acquisizione della notizia di reato nella data del 30 luglio 2018, allorchéla persona offesa ricevette la relazione finale redatta dalla [OSCURATO:PERSONA],documento che consentì di accertare con sufficiente grado di certezza la naturatruffaldina della richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], fornendo così elementi concretie affidabili idonei a giustificare la proposizione della denuncia-querela.I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell’univoco e consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, il termine per lapresentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare del relativopotere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella suadimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modocompleto soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore edella illiceità delle condotte.Non è quindi sufficiente uno stato soggettivo di sospetto o di dubbio,ancorché sorretto da elementi potenzialmente rivelatori di un ipotetico reato (adesempio disconoscimento del sinistro ad opera dei soggetti coinvolti, notadell'agenzia investigativa che ne ha raccolto le dichiarazioni, ecc.), allorché lacondotta illecita si giovi di un substrato probatorio caratterizzato da falsificazione,alterazione e precostituzione della necessaria documentazione (vedi Sez. 2, n.10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373-01; Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019,D’Urso, Rv. 276732-01; Sez. 2, n. 18348 del 23/03/2022, Moffa, non mass.).La sentenza impugnata, con motivazione congrua, risulta avere fattocorretta applicazione di tale principio di diritto, individuando il momento di pienaconoscenza del fatto-reato in quello della ricezione della relazione investigativadel 30 luglio 2018, che dava specifica contezza e concretezza a quel coacervo dielementi di sospetto comunque presenti, ma non ancora ritenuti sufficienti a dareconto della piena cognizione dei fatti delittuosi che deve necessariamenteestendersi, in ragione della natura della condizione di procedibilità, non solo alfatto oggettivo ma anche alle componenti soggettive.Di conseguenza, i giudici di appello hanno ritenuto, con argomentazioniprive di vizi logici o giuridici (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), che glielementi acquisiti in precedenza non consentivano ancora di formulare un giudiziosufficientemente certo circa la natura fraudolenta della richiesta risarcitoriaavanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e che la persona offesa, solo con la relazione finaledepositata dalla [OSCURATO:PERSONA], conseguì quella compiuta e attendibilecognizione del fatto necessaria ai fini della decorrenza del termine per laproposizione della querela, in conformità ai princìpi affermati dalla giurisprudenzadi legittimità (Sez. 2, Ord. n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261326-01; Sez.2, n. 3883 del 24/11/2022, dep. 2023, Fiorillo, non mass.).Tale conclusione, in quanto frutto di un accertamento in fatto, non èsindacabile in questa sede di legittimità.

Deve essere, in proposito, ribadito chel'accertamento sul momento della conoscenza riguarda un profilo di fatto, che,come tale, sfugge al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, siacongruamente motivato con argomentazioni esenti da manifesta illogicità (cfr.Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano, Rv. 247891-01; Sez. 5, n. 21469 del08/03/2022, Muscolino, non mass.).6.

All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
cli il 21/06/1963avverso la sentenza del 04/11/2025 della Corte di Appello di Milanovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità dei ricorsi;udite le conclusioni del difensore del ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv. [OSCURATO:PERSONA]Manti -sostituto processuale dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motividi ricorso e chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato;udite le conclusioni del difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], Avv.[OSCURATO:PERSONA], che ha insistito nei motivi di ricorso e chiestol’annullamento del provvedimento impugnato.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] a mezzo dei rispettividifensori, propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza del 4 novembre2025 con la quale la Corte di appello di Milano, ha confermato le condanne inflittenei confronti dei ricorrenti dal Tribunale di Milano con sentenza del 21 ottobre2024 per il reato di cui all’art. 642 cod. pen., commesso in data 26/10/2017.[OSCURATO:PERSONA].2. Con il primo motivo di impugnazione, si lamenta violazione degli artt.157 e 161 cod. pen. conseguente alla mancata declaratoria della sopravvenutaprescrizione del reato contestato.La Corte territoriale avrebbe errato nel computo del termine necessario aprescrivere comprensivo anche delle sospensioni. A giudizio della difesa, ancheaggiungendo al termine ordinario di prescrizione il periodo compreso fra lasentenza di primo grado e la pronuncia in grado di appello così come previstodalla legge 103/2017, il fatto dovrebbe ritenersi prescritto prima della sentenzadi appello.3. Con il secondo motivo di impugnazione si deduce inosservanza ederronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva diriconoscimento della causa di non punibilità senza procedere alla necessariavalutazione complessiva delle modalità della condotta, delle conseguenzedannose e della personalità dell’agente, in particolare senza tenere conto dellascarsa rilevanza dell’offesa arrecata al bene giuridico tutelato dall’art. 642 cod.pen e del corretto comportamento processuale del ricorrente.4. [OSCURATO:PERSONA], con il terzo motivo di impugnazione, eccepisceinosservanza ed erronea applicazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. nonchécarenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riguardo almancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed alladeterminazione del trattamento sanzionatorio.La Corte territoriale, con motivazione insufficiente ed illogica, avrebbeomesso di argomentare circa la congruità e non eccessività della pena inflitta edin ordine ai motivi posti a fondamento del mancato riconoscimento dellecircostanze attenuanti generiche (lealtà processuale manifestata dal ricorrenteche ha sempre presenziato alle udienze dibattimentali fornendo il propriocontributo con dichiarazioni spontanee, risalenza nel tempo dell'unico precedentepenale, non definitività della sentenza di condanna pronunciata nei suoi confrontiper il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen.).[OSCURATO:PERSONA].5. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce erroneainterpretazione degli artt. 192 e 530 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione in ordine all’affermazione della sua responsabilità penale.Si assume che la Corte territoriale abbia fondato il giudizio di colpevolezzaesclusivamente sulle valutazioni tecniche rese dai consulenti incaricati dallacompagnia assicurativa. La difesa evidenzia come nessuno dei tecnici abbiapotuto esaminare il veicolo della ricorrente e l’autovettura del [OSCURATO:PERSONA] primadell’esecuzione di interventi e modifiche; ne deriverebbe che le conclusioni circal’asserita incompatibilità dei danni sarebbero frutto di una ricostruzione indirettae di elaborazioni meramente ipotetiche, basate su fotografie di un mezzo giàriparato e su modelli simulativi privi di un verificabile riscontro fattuale.Si deduce, inoltre, che l’asserita artificiosità della riverniciaturadell’autocarro sarebbe stata valorizzata quale indice della falsità del sinistro,nonostante le dichiarazioni -mai smentite da accertamenti tecnici- circa la prassidi effettuare autonomamente, con strumenti rudimentali, le riparazioni dei veicoliimpiegati nell’attività circense.Secondo la prospettazione difensiva, la circostanza che il mezzo fossestato riverniciato non potrebbe essere di per sé assunta quale prova dellasimulazione dell’incidente, trattandosi di un dato neutro che non implica néesclude automaticamente l’ipotesi fraudolenta, la quale avrebbe dovuto esseredimostrata mediante riscontri oggettivi e non sulla base di mere congetture.La motivazione si svilupperebbe, pertanto, secondo un percorsoinferenziale frammentario, caratterizzato da passaggi logici non esplicitati e daaffermazioni apodittiche nelle quali la supposizione sostituirebbe l’accertamento.L’affermazione di responsabilità risulterebbe così fondata su un compendioprobatorio ritenuto insufficiente e intrinsecamente contraddittorio, che avrebbedovuto condurre all’assoluzione per difetto di prova del fatto.La ricorrente sostiene, inoltre, che i giudici di appello non si sarebberoconfrontati con un profilo decisivo relativo alla struttura soggettiva del reato,evidenziando di non rivestire la qualità di proprietaria del veicolo assicurato né dibeneficiaria del rapporto assicurativo, essendo l’autocarro intestato a terzi.Nonostante ciò, la Corte territoriale avrebbe ritenuto integrato il dolo specificosenza chiarire in quale modo la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto conseguire un’utilitàpatrimoniale, diretta o indiretta, dalla liquidazione del sinistro né avrebbeindividuato un concreto interesse economico idoneo a giustificare la suapartecipazione alla condotta fraudolenta ipotizzata, confondendo così la meracondotta collaborativa con la sussistenza dell’elemento soggettivo richiesto dallafattispecie incriminatrice.L’assenza di un accertamento in ordine alla titolarità del vantaggioeconomico e alla sua riferibilità alla ricorrente determinerebbe, secondo la difesa,un evidente scollamento tra la fattispecie concreta e il modello legale delineatodall’art. 642 cod. pen., poiché il dolo specifico non potrebbe essere desuntoautomaticamente dalla sola dinamica dei fatti, richiedendo invece ladimostrazione di un effettivo o almeno potenziale interesse patrimoniale.6. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 129 e529 cod. proc. pen. e degli artt. 124 e 642 cod. pen., in relazione alla mancatadeclaratoria di improcedibilità per tardività della querela.I giudici di appello avrebbero erroneamente individuato il dies a quo perla proposizione della querela nella data di ricezione, da parte della compagniaassicurativa, della relazione conclusiva redatta dall’agenzia investigativaincaricata, confondendo il momento della conoscenza dell’offesa con quello dellasua completa ricostruzione probatoria.Secondo la difesa, la compagnia assicurativa avrebbe acquisito pienacognizione dell’evento sin dal momento della ricezione del modello CAI edell’apertura della pratica di sinistro, avendo immediatamente rilevato anomalietali da giustificare l’avvio di approfondimenti tecnici e investigativi, comedimostrato dal conferimento degli incarichi peritali e dall’attivazione dellestrutture antifrode. Tali iniziative, lungi dal rappresentare il momento geneticodella conoscenza del fatto, presupporrebbero logicamente l’avvenuta percezionedell’offesa, poiché l’attivazione di verifiche costituirebbe indice sintomatico dellaconsapevolezza di un illecito già delineato nei suoi tratti essenziali.In questa prospettiva, la compagnia assicurativa non si sarebbe trovatain una situazione di mero sospetto, ma avrebbe disposto di una conoscenzasufficientemente definita del fatto nella sua dimensione oggettiva e soggettiva,tale da consentire l’esercizio consapevole del diritto di querela. Dalladocumentazione acquisita emergerebbe, infatti, che l’assicurazione aveva nonsolo maturato la convinzione dell’esistenza di una frode ai propri danni, ma avevaanche individuato i soggetti ritenuti responsabili della condotta, tanto da attivarespecifiche iniziative istruttorie nei loro confronti.7. Con il terzo motivo di ricorso si deduce violazione degli artt. 157, 161e 642 cod. pen. e degli artt. 129 e 531 cod. proc. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione in relazione alla mancata declaratoria della sopravvenutaprescrizione del reato contestato.Secondo la difesa, anche aggiungendo al termine ordinario di prescrizioneil periodo compreso tra la sentenza di primo grado e la pronuncia di appello, comeprevisto dalla legge n. 103 del 2017, il reato dovrebbe ritenersi estinto perprescrizione alla data del 26 aprile 2025, dunque anteriormente alla pronunciadella sentenza di secondo grado.La motivazione della decisione impugnata sarebbe, sul punto, meramenteassertiva ed apparente, poiché i giudici di appello avrebbero omesso di indicarele modalità di calcolo del termine prescrizionale. Tale carenza argomentativaimpedirebbe ogni controllo sulla correttezza del computo effettuato e risulterebbeincompatibile con la funzione della motivazione quale strumento di verifica dellalegalità della decisione.8. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce inosservanza ederronea applicazione dell’art. 131-bis cod. pen.La Corte territoriale avrebbe rigettato la richiesta difensiva diriconoscimento della causa di non punibilità mediante un generico richiamo allagravità della condotta e all’intensità del dolo, senza procedere alla necessariavalutazione complessiva delle modalità dell’azione, dell’entità del danno o delpericolo e della personalità dell’agente, come richiesto dalla disposizionenormativa.La motivazione non chiarirebbe in che modo le modalità del fatto ascrittoalla ricorrente possano ritenersi incompatibili con un’offesa di particolare tenuità,né spiegherebbe per quali ragioni elementi di segno univocamente positivo -qualil’episodicità della condotta, l’assenza di precedenti penali, il ruolo marginale dellaricorrente nella vicenda e la mancata percezione di un vantaggio economicoeffettivo- non potessero assumere rilievo ai fini dell’applicazione dell’istituto dicui all’art. 131-bis cod. pen.La difesa evidenzia, infine, che l’offesa al bene giuridico tutelato dallanorma incriminatrice sarebbe rimasta meramente potenziale, non essendosiverificata alcuna lesione effettiva, poiché il preteso evento fraudolento nonavrebbe comportato il conseguimento di alcun indebito vantaggio né ilperfezionamento del reato; circostanza che, ad avviso della ricorrente, avrebbedovuto essere adeguatamente considerata nel giudizio sulla particolare tenuitàdel fatto.9. Il difensore della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in data 11 marzo 2026, hadepositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto -ed ottenuto- il rinviodell’udienza al fine di attendere il deposito della sentenza in tema di legittimitàcostituzionale della disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cuiall'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dalla legge n. 103/2017.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e il terzo motivodedotto da [OSCURATO:PERSONA] sono manifestamente infondati.1.1. La censura, con la quale i ricorrenti deducono l’intervenuta estinzionedel reato per prescrizione, muove da un erroneo presupposto interpretativo, inquanto omette di considerare che il fatto per cui si procede è stato commesso il26 ottobre 2017, vale a dire nel periodo di piena vigenza della disciplina introdottadalla c.d. legge Orlando. Ne consegue che, ai fini della determinazione deltermine massimo di prescrizione, devono essere computati anche i periodi disospensione del relativo corso previsti dall’art. 159 cod. pen., nel testo introdottodall’art. 1 della legge 23 giugno 2017, n. 103.1.2. Sul punto deve essere ribadito il principio di diritto affermato dalleSezioni Unite, secondo cui «la disciplina della sospensione del corso dellaprescrizione di cui all’art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall’art. 1 legge 23giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della leggestessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stataabrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dallalegge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall’1 gennaio2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021» (Sez.U, n. 20989 del 12/12/2024, Polichetti, dep. 05/06/2025, Rv. 288175-01).L’approdo ermeneutico delle Sezioni Unite ha chiarito che la disciplina dellasospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103 del 2017 continua atrovare applicazione con riferimento ai reati commessi nel periodo della suavigenza, secondo il principio della successione delle leggi penali nel tempo, senzache le successive riforme abbiano determinato l’eliminazione retroattiva deirelativi effetti.1.3. Come è noto, la Corte costituzionale con sentenza n. 38, in data 10febbraio 2026, depositata il 23 marzo 2026 e pubblicata sulla G.U. il 25 marzo2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art.2, comma 1, lettera a), della legge 27 settembre 2021, n. 134, in combinatodisposto con l’art. 1, comma 2, della legge 9 gennaio 2019, n. 3, sollevate, inriferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, della Costituzione, dalla Corted’appello di Lecce.1.4. Nel caso di specie, pertanto, avuto riguardo alla data di consumazionedel reato di cui all’art. 642 cod. pen., indicata nel capo di imputazione nel 26ottobre 2017, la prescrizione non risulta ad oggi maturata perché il relativotermine andrà formalmente perento solo in data 19/09/2026: e ciò tenuto contodella data di commissione del fatto (26/10/2017), della durata del tempoordinario di prescrizione ex art. 157, primo comma, cod. pen., terminecomprensivo degli eventi interruttivi ex artt. 160, terzo comma e 161, secondocomma, cod. pen. calcolati nella massima estensione (anni sette e mesi sei) edella sospensione ex art. 159, secondo comma, n. 1 (mesi dieci e giorniventinove) ed ex art. 159, secondo comma, n. 2 cod. pen. (mesi cinque e giorniventicinque).2. Il secondo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] ed il quarto motivodedotto da [OSCURATO:PERSONA], con cui i ricorrenti lamentano violazionedell’art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione in ordine al mancatoriconoscimento della causa di esclusione della punibilità della tenuità del fatto,non sono consentiti.Invero, i giudici di merito hanno valorizzato -con argomentazioni coerentialle risultanze processuali- la gravità intrinseca dell’azione delittuosa e lapervicacia e determinazione con la quale i ricorrenti hanno inteso frodarel'assicurazione, elementi indicativi di personalità impermeabili al vivere secondoi principi della legalità (cfr. pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).Siffatta valutazione, sorretta da un percorso argomentativo conforme aicriteri elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, si fonda su apprezzamenti dimerito non connotati da contraddittorietà o manifesta illogicità e, pertanto, risultasottratta al sindacato di questa Corte, non potendo essere utilmente censuratain sede di legittimità.Va ribadito, peraltro, il principio di diritto secondo cui, in tema diriconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte lepeculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen.non implica la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendosufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del08/11/2018, RV. 274647-01; Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano,Rv. 283044-01).3. Il terzo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] è in parte non consentitoed in parte dedotto in carenza di interesse.3.1. La censura relativa al mancato riconoscimento delle circostanzeDeve essere, in proposito, ribadito il principio di diritto secondo cui non ènecessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione dellecircostanze attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementifavorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficienteche, come nel caso di specie, la motivazione faccia riferimento a quelli ritenutidecisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da talevalutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, Blanchi, Rv. 282693-01; Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-02).I giudici di appello hanno correttamente valorizzato, ai fini del diniegodelle invocate attenuanti (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata), laparticolare gravità del modus operandi, l’intensità del dolo, la sottoposizione delricorrente alla custodia cautelare in carcere per il reato di associazione adelinquere di stampo mafioso nonché la mancanza di elementi favorevoli allamitigazione della pena. Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche è fondato, quindi, su motivazione coerente con le risultanze probatorieed esente da manifesta illogicità ed è, pertanto, insindacabile in sede dilegittimità.3.2. La doglianza con cui il ricorrente lamenta l’omessa motivazione inordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio è dedotta in carenza diinteresse stante l'assoluta genericità del correlato motivo di appello.Deve, al riguardo, evidenziarsi che la difesa, nell’atto di appello, si èlimitata ad affermare in termini meramente assertivi che «dalla sentenza nonemergono elementi per i quali la pena debba distaccarsi dal minimo edittaleprevisto per il reato di frode e le assicurazioni. Si censura dunque anche ladosimetria della pena in quanto eccessiva con riferimento al minimo edittaleprevisto dalla norma» (cfr. pag. 10 dell’atto di appello).Una simile formulazione si risolve in una richiesta apodittica, priva dellanecessaria specificazione degli elementi di fatto e delle ragioni giuridiche chepotevano giustificare una mitigazione della pena. In tal modo, la difesa è venutameno all’onere di allegazione e deduzione che incombe sulla parte impugnante,la quale è tenuta a indicare in maniera chiara, puntuale e circostanziata ipresupposti concreti -sia oggettivi che soggettivi- su cui fondare la richiesta dirideterminazione del trattamento sanzionatorio.La generica prospettazione contenuta nell’atto di gravame non consentiva,pertanto, al giudice dell’impugnazione di svolgere un effettivo scrutinio in ordinealla fondatezza del motivo di appello, difettando un’adeguata indicazione deglielementi fattuali idonei a dimostrare l’eccessività della pena irrogata dal primogiudice.Ciò premesso, deve ribadirsi il principio, di costante affermazionegiurisprudenziale, in forza del quale è inammissibile, per carenza d'interesse, ilricorso per cassazione avverso la sentenza che non abbia preso in considerazioneadeguatamente un motivo di appello inammissibile ab origine per manifestainfondatezza o genericità, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza nonsortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vediSez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Bercigli, Rv. 277281-01; Sez. 2, n. 35949 del20/06/2019, Liberti, Rv. 276745-01).4. Il primo motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] è articolatoesclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio dilegittimità, restando estranei ai poteri della Corte di cassazione quello di unarilettura degli elementi probatori posti a fondamento della decisione o l'autonomaadozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti.Il motivo è, al contempo, aspecifico in quanto reiterativo di medesimedoglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti e all’interpretazione del materialeprobatorio già espresse in sede di appello ed affrontate in termini precisi econcludenti dalla Corte territoriale.4.1. I giudici di appello, con motivazione coerente e puntualmenteancorata alle risultanze processuali -in linea di continuità con il percorsoargomentativo del giudice di primo grado- hanno individuato una pluralità dielementi logico-fattuali idonei a dimostrare la ricorrenza di tutti gli elementicostitutivi del delitto di frode assicurativa.In particolare, i giudici di merito hanno rilevato come, nonostante larilevante gravità del sinistro denunciato, non fosse stato richiesto l’interventodelle Forze dell’Ordine, le quali avrebbero potuto procedere ai necessari rilievi sulluogo dell’incidente e ricostruirne l’effettiva dinamica. È stato, inoltre, evidenziatoche nel modello C.A.I., pur essendo stata genericamente indicata la presenza ditestimoni, non ne erano state specificate le generalità né tali soggetti erano statisuccessivamente escussi nel corso delle indagini. A ciò si aggiunge che ildocumento di trasporto relativo all’autovettura incidentata è stato espressamentedisconosciuto dal titolare della [OSCURATO:PERSONA], circostanza ulteriormentesignificativa ai fini della valutazione dell’attendibilità della ricostruzioneprospettata dagli imputati.La sentenza impugnata ha, altresì, valorizzato un ulteriore e decisivoelemento indiziario, costituito dal comportamento tenuto dagli imputati nel corsodelle investigazioni, ritenuto sintomatico di una deliberata volontà di ostacolaregli accertamenti. In particolare, è stato evidenziato che, in una prima fase, LoBianco aveva indicato quale luogo di ricovero del veicolo un’officina presso laquale l’autovettura non era mai stata condotta; parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] avevadichiarato di avere provveduto alla riparazione del mezzo senza effettuare alcunadocumentazione fotografica preventiva, così impedendo al perito di verificarel’effettiva entità e riconducibilità dei danni denunciati.Tali circostanze, unitariamente considerate e apprezzate nel lorocomplessivo significato dimostrativo, sono state logicamente ritenute dalla Corteterritoriale sintomatiche dell’esistenza di un preventivo accordo tra i ricorrentifinalizzato a rappresentare alla compagnia assicuratrice un sinistro in realtà maiverificatosi, allo scopo di conseguire un indennizzo non spettante.La Corte distrettuale ha, di conseguenza, ritenuto che il sinistro stradaledenunciato da [OSCURATO:PERSONA] non è mai avvenuto in considerazionedell’univocità degli elementi probatori convergenti, puntualmente richiamati ecoerentemente valorizzati in motivazione, motivazione che non può esserrivalutata, in questa sede, non essendo i giudici di merito incorsi in contraddizionio illogicità manifeste (vedi pag. 7 della sentenza impugnata).4.2. I giudici di merito, inoltre, hanno fornito una motivazione adeguata ecoerente con le risultanze istruttorie in ordine alla responsabilità concorsualedella [OSCURATO:PERSONA] nella realizzazione del reato oggetto di scrutinio,evidenziando, inoltre, come la stessa abbia rivestito un ruolo decisivo nellarealizzazione della condotta truffaldina ideata dal coimputato [OSCURATO:PERSONA].La Corte territoriale ha correttamente valorizzato la connotazionecontestuale delle condotte delittuose, che imponeva di non isolare i singolicomportamenti della [OSCURATO:PERSONA] ma di valutarne la funzione e il significato allaluce dell’interazione con l’azione di [OSCURATO:PERSONA]. Tali elementi sono staticorrettamente interpretati come espressione di un contributo causalmenterilevante alla realizzazione del fatto tipico, contributo idoneo a permettere alcorreo di avanzare la fraudolenta richiesta di risarcimento in conformità ai princìpiconsolidati nella giurisprudenza di legittimità in tema di concorso di persone nelreato.Questa Corte ha chiarito, in proposito, che il concorso ex art. 110 cod.pen. non richiede la realizzazione materiale della condotta tipica, essendosufficiente qualsiasi contributo, anche solo morale, purché sorretto dallaconsapevole adesione all’azione delittuosa e idonea fornire all'autore materialedel fatto stimolo all'azione o maggior senso di sicurezza nel proprio agire (Sez.2, n. 28895 del 13/07/2020, Massaro, Rv. 279807-01; Sez. 6, n. 3348 del14/01/2025, Pandolfo, non mass.).Deve, pertanto, affermarsi che la ricostruzione delle condotte dellaMontemagno ritenute idonee a integrare il concorso nella realizzazione dei reatidi falso e frode assicurativa, si fonda su accertamenti e valutazioni in fatto,puntualmente operati dalla Corte distrettuale, che non si prestano a esserequalificati in termini di contraddittorietà interna né di manifesta illogicità dellamotivazione, risolvendosi in una valutazione complessiva delle emergenzeprobatorie conforme ai criteri di razionalità e plausibilità. Tale apprezzamento, inquanto espressione di un giudizio di merito sorretto da adeguata e congruamotivazione, si sottrae, pertanto, al sindacato di legittimità.4.3. Il percorso argomentativo seguito dai giudici di appello non èvalidamente contrastato dalle critiche contenute nel ricorso, le quali mirano,in rassegna dalla Corte distrettuale, a svilirne la necessaria pregnanzacontenutistica.Deve essere, in proposito, rimarcato che i motivi in esame sonopalesemente diretti a contestare, attraverso una lettura disarticolata delcompendio dimostrativo, la rilevanza dei singoli dati probatori, così proponendouna loro lettura alternativa che, collocandosi nella sfera degli apprezzamenti dimerito, fuoriesce completamente dal perimetro del sindacato di legittimità, nonrisultando la lamentata difformità in alcun modo idonea a determinare il dedottovizio motivazionale.La ricorrente, dunque, si è limitata a proporre una propria interpretazionedei comportamenti oggetto di accertamento, di fatto non contestati, masemplicemente diversamente valutati in una lettura alternativa e parziale dei datiacquisiti, ipotizzando una diversa connotazione dell’incidenza delle condotteposte in essere, introducendo elementi astratti e non coerenti con gli elementiacquisiti nel corso dell’istruttoria, senza che effettivamente possa essereriscontrata alcuna violazione di legge e vizio motivazionale.La motivazione oggetto di censura risulta, in conclusione, fondata su unavalutazione globale e completa in ordine a tutti gli elementi a carico dellaricorrente nonché su una corretta attribuzione di significato dimostrativo aglielementi probatori valorizzati nell'ambito del percorso seguito dai giudici diappello; al contempo, non risultano esservi errori nell'applicazione delle regoledella logica, contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione delgiudizio ovvero incompatibilità logiche tra le argomentazioni poste a fondamentodell’affermazione di penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] ed ilsignificato probatorio di specifici atti del procedimento.5. Il secondo motivo proposto da [OSCURATO:PERSONA] con il quale sieccepisce la tardività della querela proposta dalla persona offesa, è al contempomanifestamente infondato e non consentito.La Corte territoriale ha ritenuto tempestiva la querela proposta dallacompagnia assicurativa con motivazione coerente con le risultanze processuali eimmune da manifeste illogicità. In particolare, ha individuato il momento dieffettiva acquisizione della notizia di reato nella data del 30 luglio 2018, allorchéla persona offesa ricevette la relazione finale redatta dalla [OSCURATO:PERSONA],documento che consentì di accertare con sufficiente grado di certezza la naturatruffaldina della richiesta avanzata dal [OSCURATO:PERSONA], fornendo così elementi concretie affidabili idonei a giustificare la proposizione della denuncia-querela.I giudici di appello hanno fatto corretto uso dell’univoco e consolidatoorientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, il termine per lapresentazione della querela, decorre dal momento in cui il titolare del relativopotere ha conoscenza certa, sulla base di elementi seri, del fatto-reato nella suadimensione oggettiva e soggettiva, conoscenza che può essere acquisita in modocompleto soltanto se e quando il soggetto passivo abbia contezza dell'autore edella illiceità delle condotte.Non è quindi sufficiente uno stato soggettivo di sospetto o di dubbio,ancorché sorretto da elementi potenzialmente rivelatori di un ipotetico reato (adesempio disconoscimento del sinistro ad opera dei soggetti coinvolti, notadell'agenzia investigativa che ne ha raccolto le dichiarazioni, ecc.), allorché lacondotta illecita si giovi di un substrato probatorio caratterizzato da falsificazione,alterazione e precostituzione della necessaria documentazione (vedi Sez. 2, n.10978 del 12/12/2017, Puiatti, Rv. 272373-01; Sez. 2, n. 29619 del 28/05/2019,D’Urso, Rv. 276732-01; Sez. 2, n. 18348 del 23/03/2022, Moffa, non mass.).La sentenza impugnata, con motivazione congrua, risulta avere fattocorretta applicazione di tale principio di diritto, individuando il momento di pienaconoscenza del fatto-reato in quello della ricezione della relazione investigativadel 30 luglio 2018, che dava specifica contezza e concretezza a quel coacervo dielementi di sospetto comunque presenti, ma non ancora ritenuti sufficienti a dareconto della piena cognizione dei fatti delittuosi che deve necessariamenteestendersi, in ragione della natura della condizione di procedibilità, non solo alfatto oggettivo ma anche alle componenti soggettive.Di conseguenza, i giudici di appello hanno ritenuto, con argomentazioniprive di vizi logici o giuridici (cfr. pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata), che glielementi acquisiti in precedenza non consentivano ancora di formulare un giudiziosufficientemente certo circa la natura fraudolenta della richiesta risarcitoriaavanzata dal [OSCURATO:PERSONA] e che la persona offesa, solo con la relazione finaledepositata dalla [OSCURATO:PERSONA], conseguì quella compiuta e attendibilecognizione del fatto necessaria ai fini della decorrenza del termine per laproposizione della querela, in conformità ai princìpi affermati dalla giurisprudenzadi legittimità (Sez. 2, Ord. n. 48026 del 04/11/2014, Puccia, Rv. 261326-01; Sez.2, n. 3883 del 24/11/2022, dep. 2023, Fiorillo, non mass.).Tale conclusione, in quanto frutto di un accertamento in fatto, non èsindacabile in questa sede di legittimità. Deve essere, in proposito, ribadito chel'accertamento sul momento della conoscenza riguarda un profilo di fatto, che,come tale, sfugge al sindacato di legittimità, ove, come nel caso di specie, siacongruamente motivato con argomentazioni esenti da manifesta illogicità (cfr.Sez. 5, n. 27296 del 10/06/2010, Pantano, Rv. 247891-01; Sez. 5, n. 21469 del08/03/2022, Muscolino, non mass.).6. All’inammissibilità dei ricorsi consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimentononché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa diinammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della sommadi euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 13/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEmanuele [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 29061/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris