Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2025
ECLI:EU:C:2025:883
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0009_INF
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025 –
[OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione
(causa C‑9/24 P)
«Impugnazione – Aiuti di Stato – [OSCURATO:PERSONA] franca di Madera (Portogallo) – Concessione di agevolazioni fiscali alle imprese – Regime di aiuti cui la Repubblica portoghese ha dato esecuzione – Decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final – Decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE – Attuazione di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno»
Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo
(Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1)
(v. punti 25‑28, 32, 33, 55, 56)
Dispositivo
1)
L’impugnazione è respinta.
2)
[OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira), la Mastshipping – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira) e la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira) sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle della Commissione europea.