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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2025

ECLI:EU:C:2025:883
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0009_INF

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (causa C‑9/24 P) «Impugnazione – Aiuti di Stato – [OSCURATO:PERSONA] franca di Madera (Portogallo) – Concessione di agevolazioni fiscali alle imprese – Regime di aiuti cui la Repubblica portoghese ha dato esecuzione – Decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final – Decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE – Attuazione di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno» Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 25‑28, 32, 33, 55, 56) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira), la Mastshipping – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira) e la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira) sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle della Commissione europea.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0009_INF Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 novembre 2025 – [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione (causa C‑9/24 P) «Impugnazione – Aiuti di Stato – [OSCURATO:PERSONA] franca di Madera (Portogallo) – Concessione di agevolazioni fiscali alle imprese – Regime di aiuti cui la Repubblica portoghese ha dato esecuzione – Decisioni C(2007) 3037 final e C(2013) 4043 final – Decisione adottata dalla Commissione europea sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, primo comma, TFUE – Attuazione di un aiuto esistente in violazione di una condizione che garantisce la compatibilità dell’aiuto con il mercato interno» Impugnazione – Motivi d’impugnazione – Erronea valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Irricevibilità – Sindacato della Corte sulla valutazione dei fatti e degli elementi probatori – Esclusione, salvo il caso di snaturamento – Necessità che lo snaturamento risulti manifestamente dai documenti del fascicolo (Art. 256 TFUE; Statuto della Corte di giustizia, art. 58, comma 1) (v. punti 25‑28, 32, 33, 55, 56) Dispositivo 1) L’impugnazione è respinta. 2) [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira), la Mastshipping – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira) e la [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA] da Madeira) sono condannate a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle della Commissione europea.