CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 gennaio 2025
Cassazione n. 08707/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Salerno che ha confermato la condanna dell'imputato per il reato di furto 2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta il giudizio di bilanciamento in equivalenza fra opposte circostanze, ed in particolare il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche prevalenti, è manifestamente infondato e inammissibile poiché pretende una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che sfugge al sindacato di legittimità qualora, come accaduto nel caso di specie, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); 3. Rilevato che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (si veda pag. 4 della sentenza impugnata) sono, pertanto, incensurabili sotto tale profilo, mentre quanto all'invocato vizio di motivazione illogica della sentenza impugnata, con riguardo al mancato riconoscimento dell'attenuante ex art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., il motivo è inedito e generico; 4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 gennaio 2025 Il consigliere estensor