CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 10 novembre 2021
Cassazione n. 25606/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente Ud. 10/11/2021 SENTENZA PU sul ricorso 9249-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. unipersonale, in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] 9 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 141 - controrícorrenti - avverso le sentenze n. 95/2015 e 955/2013 della 622RajOidi PISA depositate rispettivamente il 22/01/2015 e il 20/09/20, nonché l'ordinanza della CORTE d'APPELLO di FIRENZE ex art. 348-bis c.p.c. del 3/2/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per iscritto con la richiesta di accoglimento del primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio nel 2010 davanti al Tribunale di Pisa la [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per chiedere che venisse dichiarata la nullità di un contratto di compravendita ovvero la risoluzione dello stesso, stante il mancato pagamento del prezzo, oltre al risarcimento del danno, nonchè la risoluzione di altro coevo contratto preliminare di compravendita immobiliare. Esponevano di aver- venduto alla [OSCURATO:SOCIETA] (atto notaio Varrati del 12.9. 2007 cfr ricorso pag. 3) un terreno sito in Chianni, località Regolina, per il prezzo di € 200.000,00 da pagarsi entro tre anni dalla stipula; di aver stipulato contestualmente un contratto preliminare di compravendita con il quale gli attori promettevano di acquistare dalla GMR due immobili che sarebbero stati costruiti sul terreno al prezzo di (^.. 212.500,00, di cui € 200.000,00, da valere quale caparra c:onfirmatoria, versati alla sottoscrizione del preliminare, e la restante parte da versare in due soluzioni al momento del completamento dei tetti e della stipula del rogito notarile; di aver pattuito che i lavori dovessero essere ultimati entro tre anni; che la GMR non provvedeva neppure alla stipula della convenzione di urbanizzazione; che la polizza fideiussoria rilasciata al momento della stipula del contratto preliminare era carente dei requisiti prescritti dalla legge, non essendo la società che l'aveva prestata iscritta nello speciale albo previsto dall'art. 107 TUB. Gli attori, alla luce del collegamento negoziale tra i due contratti e tenuto conto dell'inadempimento alle obbligazioni nascenti dal preliminare, chiedevano la risoluzione anche del contratto di compravendita del terreno, posto che il prezzo di vendita doveva essere costituito dall'immobile mai realizzato. La GMR si costituiva - riferisce la sentenza impugnata - senza contestare i fatti allegati dagli attori, negando esclusivamente lo stato di insolvenza della società che aveva rilasciato la fideiussione ed evidenziando di aver eseguito lavori di pulizia del terreno e sbancamento, funzionali alla lottizzazione e di aver sostenuto spese tecniche, il tutto per € 90.314,94. In via riconvenzionale, la convenuta chiedeva la riduzione del prezzo di vendita per una cifra corrispondente alle spese sostenute o, in subordine, l'indennizzo per l'ingiusto arricchimento della controparte. Con sentenza non definitiva n. 955/2013, depositata mediante lettura in udienza in data 20.9.2013, il Tribunale di Pisa accoglieva le domande principali di parte attrice; rigettava le domande riconvenzionali avanzate dalla convenuta, rimettendo la causa sul ruolo al fine di istruire la causa con riferimento alla domanda di risarcimento del danno avanzata dagli attori. Con la sentenza definitiva n. 95/2015, depositata in data 22.1.2015, il Tribunale di Pisa condannava la convenuta al risarcimento dei danni che liquidava in C 26.505,00, oltre IVA. Avverso dette sentenze proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA] sulla base di tali motivi: a) erroneamente il Giudice aveva ritenuto la nullità del preliminare per nullità della fideiussione, in quanto la normativa dettata dal D.Lgs. n. 122/2005 non si applica agli immobili per i quali non sia stato ancora richiesto il permesso di costruire o titolo equipollente; b) erroneamente il Giudice aveva ritenuto verificatosi l'inadempimento all'obbligo di pagamento, in quanto le parti promittenti acquirenti avrebbero potuto pretendere l'importo della fideiussione assicurativa pari a C 200.000,00, conseguendone che avrebbero ricevuto il pagamento del prezzo del terreno e il contratto preliminare sarebbe stato valido ed efficace; c) le domande riconvenzionali erano state respinte sulla base dell'apodittica affermazione che i costi per la preparazione del terreno a fini edificatori rientravano nella normale alea contrattuale e che gli attori avevano ricevuto un danno dalle opere effettuate sul loro terreno; sulle prove capitolate sul punto non vi era stata pronuncia; d) impugnava la sentenza definitiva nella parte in cui aveva liquidato i danni ritenendo provata l'asportazione di pietre dal terreno, mentre il fatto non risultava confermato; e) contestava la condanna a rivalutazione, interessi e spese.Si costituivano gli appellati contestando i singoli motivi di appello. Con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. del 3.2.2016 la Corte d'Appello di Firenze dichiarava inammissibile l'appello, non avendo questo ragionevole possibilità di essere accolto. Avverso le sentenze propone ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base di quattro motivi, illustrati da memorie. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e Loreno con controricorso, illustrato da memorie. Va precisato che con ordinanza n. 6450 del 2021 la causa, trattata inizialmente in camera di consiglio, è stata rimessa alla pubblica udienza, celebrata senza partecipazione delle parti, in mancanza di apposita istanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. — In primo luogo va rilevato che l'ordinanza interlocutoria di questa Corte n. 6450 del 2021, sulla configurabilità di vizi propri dell'ordinanza di inammissibilità resa dalla Corte di appello, tali da renderla aul:onomamente impugnabile, unitamente alla sentenza di primo grado. La questione non è stata coltivata dalle parti e il pubblico ministero ha escluso, nelle sue note scritte, la configurabilità di violazione dell'art. 348 bis c.p.c. da parte della Corte di appello, che si «è limitata a ripercorrere> le motivazioni del giudice di primo grado. Tale valutazione è condivisa da questo Collegio, che reputa adatto al caso in esame il principio affermato da Cass.4870/2019 secondo cui non costituisce vizio proprio dell'ordinanza pronunciata ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c., deducibile come motivo di ricorso per cassazione, la circostanza che il giudice di appello abbia motivato diffusamente le ragioni per le quali l'appello non aveva ragionevole probabilità di accoglimento, posto che l'eccesso motivazionale non può essere causa di nullità di un provvedimento giudiziario, e tanto meno dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c., sia perché non nuoce al soccombente, sia perché non impedisce il raggiungimento dello scopo. 2. - Con il primo motivo, la società ricorrente lamenta la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione, nella sentenza parziale di primo grado n. 955/2013, della normativa di cui al D.Lgs. n. 122/2005, come interpretata dalla Suprema Corte nella sentenza n. 5749/2011». Secondo la ricorrente il Giudice avrebbe ignorato quanto stabilito nella suddetta sentenza dalla Suprema Corte, secondo la quale la normativa sulla fideiussione di cui al D.Lgs. n. 122/2005 non si applicava ai contratti preliminari aventi ad oggetto edifici esistenti solo sulla carta, ossia allo stato di progetto, bensì a quelli per i quali sia stato richiesto il permesso di costruire o un titolo equipollente. Nella fattispecie, l'erronea applicazione della legge avrebbe comportato che anche la parte della pronuncia in cui era stata dichiarata la risoluzione del contratto definitivo dovesse ritenersi affetta dallo stesso vizio. 2.1. - Con il secondo motivo, la ricorrente principale deduce la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione, nella sentenza parziale, della normativa relativa alla fideiussione di cui agli artt. 1936 e ss. c.c.», laddove la medesima non aveva considerato che l'adempimento del pagamento del prezzo per la cessione del terreno era stato garantito da fideiussione, che il creditore non aveva provato di aver validamente escusso (cfr. pag. 2 ricorso). 2.2. - E' opportuno esaminare congiuntamente i due motivi, poiché si riferiscono alle due rationes decidendi da cui è retta la decisione impugnata. Il Tribunale di Pisa ha infatti ritenuto e affermato sia che sussisteva la nullità del contratto preliminare a causa della provenienza della fideiussione per immobili da costruire da soggetto non abilitato, con conseguente inidoneità dell'atto «ad assolvere la funzione richiesta dagli arti:. 2 e 3 d.lgs 122/2005» sia che sussisteva un «grave inadempimento della GMR rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto» stesso, come si legge a pag. 4 della sentenza 955/13. Che si tratti del concorrere di due rationes decidendi si desume in primo luogo dal testo della sentenza, ove si legge (pag. 4) che «a prescindere » dalle considerazioni in ordine alla validità della fideiussione prestata «non possono aversi dubbi» in ordine alla gravità dell'inadempimento «rispetto alle obbligazioni assunte con il contratto preliminare di compravendita immobiliare», inadempimento in precedenza ravvisato nella circostanza che nel secondo contratto si era dato atto che il pagamento del terreno doveva avvenire attraverso la costruzione, entro tre anni, degli immobili, «costruzione mai avviata» e che la GMR non aveva neppure detto «di essere intenzionata» ad eseguire.Lo si desume in secondo luogo dalla ordinanza di inammissibilità resa della Corte di appello, la quale ha raggiunto tale convincimento sulla base del rilevo che «a prescindere dalla fondatezza della eccezione di nullità della fideiussione», la risoluzione del contratto doveva comunque essere pronunciata sulla scorta dell'inadempimento confessato dalla stessa parte appellante, la quale non aveva iniziato la costruzione, né poteva invocare la possibilità di escutere la polizza fideiussoria. Ciò in quanto quest'ultima «non si pone quale equipollente del pagamento», era «ampiamente scaduta», era stata sottoscril:ta da società trasformatasi in srl e trasferitasi a Panama senza alcuna sede in Italia. In tal modo la Corte di appello ha confermato, esplicitando la motivazione del Tribunale, il giudizio di quest'ultimo circa la sussistenza del grave inadempimento di parte convenuta, costituito, quanto alla presenza della fideiussione, dalla circostanza che la stessa è «palesemente inidonea a soddisfare il credito» degli attori e che a fronte di esplicita messa in mora la società emittente non aveva «neppure risposto» ( Tribunale pag. 5). La Corte di appello ha in tal modo apertamente considerato questa ratio decidendi sufficiente a reggere la decisione di primo grado. Sostanzialmente consapevole di ciò è la stessa parte ricorrente, laddove a pag. 3 (in fine) riassume i fatti di causa ammettendo che il giudice di primo grado, oltre ad accogliere la domanda di nullità del contratto preliminare, aveva ritenuto in ogni caso sussistente il grave inadempimento della GMR alle obbligazioni assunte con il preliminare, inadempimento da cui è dipesa la risoluzione della compravendita. 2.3. - Da questi rilievi discende, indipendentemente da quanto opinato nella requisitoria del procuratore generale, favorevole all'accoglimento del primo motivo, che per avere successo il ricorso per cassazione dovrebbe inficiare entrambe le rationes decidendi che reggono la decisione impugnata. Così non è. Invero il secondo motivo, che riguarda la gravità dell'inadempimento, si risolve nella tesi che parte resistente avrebbe potuto escutere la garanzia per ottenere sia pure a titolo di risarcimento e non di pagamento, la somma inizialmente pattuita. La censura risulta infondata, giacchè la gravità dell'inadempimento venne ravvisata anche in considerazione dell'inutile documentato tentativo di escussione avviato con specifica messa in mora del garante. Inoltre l'inadempimento è stato desunto dalla circostanza che il pagamento del terreno doveva avvenire non mediante una somma 'garantita ma attraverso la consegna di due immobili da costruire, per i quali non erano state neppure avviate le pratiche per la convenzione di lottizzazione. Dunque in modo ineccepibile la prestazione principale dedotta in contratto era stata ritenuta colpevolmente mancante. Di qui il rigetto del secondo motivo di ricorso. Ne consegue la inammissibilità del primo motivo, che attinge la ratio, a questo punto superflua, relativa alla pretesa nullità della fideiussione (cfr Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; Sez. U, n. 10374 del 08/05/2007).3. - Con il terzo motivo la ricorrente lamenta a «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.: nel rigettare le domande riconvenzionali nella sentenza parziale, il Giudice aveva violato la normativa di cui agli artt.2697 c.c. e 183 c.p.c., per aver impedito alla convenuta di dimostrare i fatti posti a fondamento delle proprie difese, nonché l'art. 2041 c.c. per non aver valutato hncremento di valore del terreno. 3.1. - La censura si riferisce alle domande riconvenzionali relative ad opere eseguite sul terreno, il cui valore la società GMR intendeva recuperare. Il giudice di merito ha respinto tali pretese perché i costi per la preparazione del terreno rientravano nell'alea normale del contratto e perchè non era stato dimostrato un incremento di valore del terreno per effetto dei lavori realizzati, assunto rimasto privo di prova. Il motivo di ricorso denuncia apoditl:icamente la violazione delle norma sopracitate, limitandosi a dire che il giudice ha ignorato i documenti e le prove prodotti dalla parte, ma si guarda bene dall'illustrarne il contenuto e la decisività, come è indispensabile allorquando si voglia dedurre, come nella specie, un vizio della motivazione o una violazione di legge costituita dalla mancata valutazione di risultanze istruttorie. E' dunque manifestamente infondato. Anche la censura relativa alla domanda di ingiustificato arricchimento è inammissibile in quanto si sostanzia nella affermazione, priva di aggancio dimostrativo, che al contrario di quanto ritenuto dal giudice di merito, la parte venditrice avrebbe senz'altro beneficiato delle opere eseguite. Sul punto viene quindi sollecitato, inammissibilmente, un nuovo giudizio di merito da parte del giudice di legittimità, al quale tale compito è precluso.. 5. - Altrettanto vale per il quarto motivo, con cui la società ricorrente deduce la «Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 n. 3 c.p.c.: nell'accogliere nella sentenza definitiva la domanda di risarcimento dei danni patiti dagli attori, il Giudice non avrebbe consentito alla convenuta GMR di provare i fatti eccepiti, violando l'art. 2697 c.c. Il motivo è altresì infondato in quanto i testimoni hanno confermato che la GMR, dopo la stipula dei contratti, avesse smantellato il muro a pietra che insisteva per tutto il confine lato strada. [OSCURATO:PERSONA] di primo grado afferma in sentenza che ove le pietre fossero state sul terreno sarebbe bastata una semplice fotografia per provare la circostanza. Parte ricorrente a fronte di una dettagliata motivazione resa sul punto dalla sentenza definitiva del tribunale di Pisa allega una diversa lettura delle prove orali, neppure impegnandosi a riportarne il contenuto per far constare eventuali errori o travisamenti nella loro interpretazione da parte del giudice di merito. 6. - Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 1.15/2002. P. Q.M. La Corte rigetta il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso. Dichiara inammissibile il primo. Condanna la società ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 7.200,00 di cui C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ex art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contribu