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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 36129/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma per avere rideterminato la pena inflitta e concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dalla provocazione di incidente stradale.

2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce:

2.1. Vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento di un elevato distacco temporale tra il momento del sinistro e quello in cui sono stati effettuati gli esami su sangue e urine comprovanti lo stato di ebbrezza, con particolare riferimento alla valutazione della dichiarazione dell'operante [OSCURATO:PERSONA], unico teste circa l'orario del sinistro.

Ne consegue che gli accertamenti eseguiti sul prevenuto non possano essere considerati idonei, al di là di ogni ragionevole dubbio, per ritenere che, al momento del sinistro, egli versasse in stato di ebbrezza; al contrario, è proprio il comportamento tenuto dall'imputato dopo l'incidente a dimostrare la sua lucidità.

Gli esiti degli accertamenti sanitari, attestanti il rilevante stato di alterazione in cui il prevenuto versava a distanza di ore, avrebbero dovuto determinare, tenuto altresì conto della c.d. curva di Widmark, la conclusione dell'assenza di uno stato di alterazione nell'immediatezza del sinistro;

2.2. Violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, 186-bis, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Richiamato quanto già esposto con il primo motivo, la difesa osserva che la sussistenza dello stato di ebbrezza è stata desunta da una mera congettura, ricordando come, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, debba essere adeguatamente motivato il valore scientifico dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata: nel caso di specie, la Corte territoriale non ha espresso alcuna motivazione, limitandosi a ritenere ricorrente lo stato di ebbrezza sulla base di ritenuti indici sintomatici, privi di riscontro e di autonomo valore dimostrativo.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, versato in fatto, nonché reiterativo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito motivazione adeguata, non manifestamente illogica e corretta in diritto.2.

I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'accertamento dello stato di ebbrezza del prevenuto.

La Corte territoriale ha fornito una plausibile ricostruzione dei fatti, indicativa di un'effettiva vicinanza tra l'ora del fatto e quella degli accertamenti eseguiti presso la struttura ospedaliera, rilevando peraltro che l'orario preciso in cui si è verificato l'incidente non emerge dalle prove acquisite e che «la sfasatura temporale segnalata nell'atto di gravame (e determinata dall'allontanamento dell'imputato dal posto in cui si è verificato l'incidente) non inficia la attendibilità dei risultati degli accertamenti in seguito eseguiti».

Ha altresì congruamente evidenziato che le modalità dell'incidente denotavano l'assoluta mancanza di lucidità del Colosimo e di capacità di controllo del veicolo, fattori inevitabilmente derivanti dallo stato di alterazione successivamente riscontrato.

Ha motivatamente escluso che la prova della sobrietà dell'imputato sia data dalla lucidità con cui si sarebbe comportato dopo l'incidente - essendosi, a suo dire, prodigato per identificare il proprietario del mezzo incidentato con il quale avrebbe anche sottoscritto il modello CAI -, osservando che il modello CAI non è mai stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado, che l'imputato non ne ha chiesto la formale acquisizione in sede di appello e mai è stato sentito il coautore del medesimo modello.

Ha infine elencato gli elementi rappresentativi del rilevante stato di ebbrezza dell'imputato: la dinamica gravemente colposa dell'incidente stradale, il successivo comportamento del prevenuto che, senza avvisare le Forze dell'ordine, si recava a casa mentre il padre rimaneva sul posto, gli accertamenti sanitari dimostrativi della gravissima condizione di alterazione in cui versava a distanza di ore, la radicale mancanza di validi e credibili elementi di prova idonei dimostrare che l'assunzione di bevande alcoliche sia avvenuta dopo il sinistro.

Né può essere qui invocata la teoria, sostenuta da alcuni autori (e da alcuni studi tossicologici), in base alla quale occorrerebbe tenere conto della c.d. formula di Widnnark: una formula tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione.

Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito; nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, soprattutto perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il 96isma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso.

In secondo luogo, va evidenziato che nel nostro sistema penale non vi è spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, allorquando vengano rilevate sul conducente le manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool e la dipendenza di quest'ultimo dall'assunzione di bevande alcoliche venga confermata, sul piano della convergenza indiziaria, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici.

In terzo luogo, neppure si versa, nella specie, nel campo della cosiddetta prova scientifica, tanto più che il richiamo alla c.d. curva di Widmark é stato introdotto come mero argomento difensivo generico perché sostenuto da mere asserzioni del tutto sfornite di specifici ed oggettivi elementi, scientifici e/o fattuali.

E ciò a fronte della molteplicità di elementi dai quali è stata desunta la condizione di ebbrezza dell'imputato e che concorrono, unitamente alle misurazioni strumentali, all'accertamento probatorio del reato.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, in parziale riforma per avere rideterminato la pena inflitta e concesso la sospensione condizionale della pena e la non menzione, ha confermato la dichiarazione di colpevolezza di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di guida in stato di ebbrezza, aggravato dall'orario notturno e dalla provocazione di incidente stradale. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il difensore dell'imputato che solleva due motivi con cui rispettivamente deduce: 2.1. Vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento di un elevato distacco temporale tra il momento del sinistro e quello in cui sono stati effettuati gli esami su sangue e urine comprovanti lo stato di ebbrezza, con particolare riferimento alla valutazione della dichiarazione dell'operante [OSCURATO:PERSONA], unico teste circa l'orario del sinistro. Ne consegue che gli accertamenti eseguiti sul prevenuto non possano essere considerati idonei, al di là di ogni ragionevole dubbio, per ritenere che, al momento del sinistro, egli versasse in stato di ebbrezza; al contrario, è proprio il comportamento tenuto dall'imputato dopo l'incidente a dimostrare la sua lucidità. Gli esiti degli accertamenti sanitari, attestanti il rilevante stato di alterazione in cui il prevenuto versava a distanza di ore, avrebbero dovuto determinare, tenuto altresì conto della c.d. curva di Widmark, la conclusione dell'assenza di uno stato di alterazione nell'immediatezza del sinistro; 2.2. Violazione degli artt. 186, comma 2, lett. c), commi 2-bis e 2-sexies, 186-bis, comma 3, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Richiamato quanto già esposto con il primo motivo, la difesa osserva che la sussistenza dello stato di ebbrezza è stata desunta da una mera congettura, ricordando come, ai fini della prova dello stato di ebbrezza, debba essere adeguatamente motivato il valore scientifico dell'alcoltest effettuato alcune ore dopo la condotta di guida incriminata: nel caso di specie, la Corte territoriale non ha espresso alcuna motivazione, limitandosi a ritenere ricorrente lo stato di ebbrezza sulla base di ritenuti indici sintomatici, privi di riscontro e di autonomo valore dimostrativo. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato, versato in fatto, nonché reiterativo di doglianze cui la Corte di merito ha fornito motivazione adeguata, non manifestamente illogica e corretta in diritto.2. I motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente, afferendo entrambi all'accertamento dello stato di ebbrezza del prevenuto. La Corte territoriale ha fornito una plausibile ricostruzione dei fatti, indicativa di un'effettiva vicinanza tra l'ora del fatto e quella degli accertamenti eseguiti presso la struttura ospedaliera, rilevando peraltro che l'orario preciso in cui si è verificato l'incidente non emerge dalle prove acquisite e che «la sfasatura temporale segnalata nell'atto di gravame (e determinata dall'allontanamento dell'imputato dal posto in cui si è verificato l'incidente) non inficia la attendibilità dei risultati degli accertamenti in seguito eseguiti». Ha altresì congruamente evidenziato che le modalità dell'incidente denotavano l'assoluta mancanza di lucidità del Colosimo e di capacità di controllo del veicolo, fattori inevitabilmente derivanti dallo stato di alterazione successivamente riscontrato. Ha motivatamente escluso che la prova della sobrietà dell'imputato sia data dalla lucidità con cui si sarebbe comportato dopo l'incidente - essendosi, a suo dire, prodigato per identificare il proprietario del mezzo incidentato con il quale avrebbe anche sottoscritto il modello CAI -, osservando che il modello CAI non è mai stato prodotto nel corso del giudizio di primo grado, che l'imputato non ne ha chiesto la formale acquisizione in sede di appello e mai è stato sentito il coautore del medesimo modello. Ha infine elencato gli elementi rappresentativi del rilevante stato di ebbrezza dell'imputato: la dinamica gravemente colposa dell'incidente stradale, il successivo comportamento del prevenuto che, senza avvisare le Forze dell'ordine, si recava a casa mentre il padre rimaneva sul posto, gli accertamenti sanitari dimostrativi della gravissima condizione di alterazione in cui versava a distanza di ore, la radicale mancanza di validi e credibili elementi di prova idonei dimostrare che l'assunzione di bevande alcoliche sia avvenuta dopo il sinistro. Né può essere qui invocata la teoria, sostenuta da alcuni autori (e da alcuni studi tossicologici), in base alla quale occorrerebbe tenere conto della c.d. formula di Widnnark: una formula tesa a stabilire, attraverso la valutazione di alcuni elementi, una relazione tra la concentrazione ematica al momento della misurazione, quella estrapolata al momento dell'assunzione e le ulteriori caratteristiche rilevanti ai fini della velocità di eliminazione dell'alcool dall'organismo, in modo da poter risalire, in linea teorica, al livello di concentrazione dell'alcool nel sangue nei diversi momenti successivi all'assunzione. Al riguardo, deve in primo luogo osservarsi che non può ammettersi in questa sede la rivalutazione del materiale probatorio, demandata in via esclusiva al giudizio di merito; nella specie, il grado di attendibilità della formula di Widmark non risulta suscettibile di valutazione in sede di sindacato di legittimità, soprattutto perché non risultano suscettibili di specifico accertamento - quand'anche si volesse accreditare alla teoria in esame il 96isma dell'univoca scientificità - le variabili del caso concreto potenzialmente incidenti sulla misurazione del tasso alcolemico e sulla durata delle fasi ascendente e discendente del tasso. In secondo luogo, va evidenziato che nel nostro sistema penale non vi è spazio per le c.d. prove legali, sì che la prova del reato può essere tratta, al di là di ogni ragionevole dubbio, allorquando vengano rilevate sul conducente le manifestazioni esteriori tipiche dello stato di alterazione da alcool e la dipendenza di quest'ultimo dall'assunzione di bevande alcoliche venga confermata, sul piano della convergenza indiziaria, dagli esiti degli accertamenti strumentali o sui liquidi biologici. In terzo luogo, neppure si versa, nella specie, nel campo della cosiddetta prova scientifica, tanto più che il richiamo alla c.d. curva di Widmark é stato introdotto come mero argomento difensivo generico perché sostenuto da mere asserzioni del tutto sfornite di specifici ed oggettivi elementi, scientifici e/o fattuali. E ciò a fronte della molteplicità di elementi dai quali è stata desunta la condizione di ebbrezza dell'imputato e che concorrono, unitamente alle misurazioni strumentali, all'accertamento probatorio del reato. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pro
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