CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 07267/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ferrara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleAntonio Balsamo, che ha chiesto di rigettare il ricorso . [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata il Tribunale di Ferrara, pronunciandosi quale giudice dell’esecuzione, in sede di rinvio, ha respinto la richiesta presentata da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento del vincolo della continuazione, in executivisex art. 671 cod. proc. pen., tra diversi fatti-reato oggetto di pronunce divenute irrevocabili. Alla decisione si è pervenuti attraverso le seguenti scansioni processuali. 1.1. Il condannato aveva promosso incidente di esecuzione per ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti giudicati mediante i seguenti tre gruppi di sentenze: A) primo gruppo così composto: A1) sentenza della Corte di appello di Milano del 16/12/2008,passata in giudicato il 18/03/2010, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Como del 28/06/2006; A2) sentenza della Corte di appello di Milano del 02/11/2006, passata in giudicato il02/10/2007, che ha confermato la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] – Sezione distaccata di Gallarate del 29/04/2004; B) secondo gruppo così composto: B1) sentenza del Tribunale di Ferrara in composizione monocratica del 12/04/2011, passata in giudicato il 31/07/2011; B2) sentenza della Corte di appello di Bologna del 29/03/2016, passata in giudicato il 03/07/2016, che ha confermato la sentenza delTribunale di Ferrara in composizione monocratica del 07/05/2012; C) terzo gruppo così composto: C1) sentenza della Corte di appello di Milano del 17/11/2011,passata in giudicato il 21/11/2012, che ha confermato la sentenza del 24/03/2011 del Tribunale diMilano; C2) sentenza della Corte di appello di Bologna del 01/03/2013, passata in giudicato il04/12/2013, che ha parzialmente riformato la sentenza del 06/12/2011 del Tribunale di Ferrara. Il Tribunale di Ferrara, in prima battuta, aveva dichiarato inammissibile l'istanzacirca le sentenze dei gruppi A) e C), perché reiterativa di altra precedente, e respinto la stessa per il gruppo B). 1.2. LaPrima sezione penale della Corte di cassazione, investita dal ricorso del condannato, ha annullato con rinvio l'ordinanza impugnata limitatamente ai fatti giudicati con il gruppo di sentenze sub A) e sub C), mentre ha dichiarato il ricorso inammissibile nel resto (sentenza n. 17851 del 2 aprile 2025). L'ordinanza reiettiva, qui nuovamente impugnata, è stata resa all'esito del giudizio di rinvio. 2. Il condannato propone ricorso per cassazione , tramite il difensore, coltivando un unico motivo, con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene chela nuova ordinanza non avrebbe tenuto conto: -della unicità della ideazione criminosa che emergeva per tabulas, né della identità dell'originario contesto investigativo che aveva caratterizzato i reati definiti con le sentenze del gruppo A) e quelli di associazione per delinquere e relativi delitti scopo giudicati con la sentenza, dichiarativa della prescrizione, pronunciata dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] l'11 marzo 2008; -della unicità del disegno criminoso che lega i reati oggetto delle sentenze del gruppo C e che si desume dalla identità del contesto investigativo, dal ruolo direttivo assunto dal ricorrente e da [OSCURATO:PERSONA] per tutti i reati oggetto di condanna, dalla strumentalità dei delitti in materia di stupefacenti e di armi rispetto alla commissione dei più gravi delitti di rapina commessi nel medesimo contesto temporale in Lombardia e in Emilia;dalla progettazione di ulteriori rapine non portate a termine a seguito dell'arresto in flagranza del ricorrente; d a lla circostanza che la sentenza della Corte di appello di Bologna ha ribadito che l'attività di spaccio di sostanza stupefacente "è stata iniziata e preordinata da [OSCURATO:PERSONA] a Milano". [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Come già sintetizzato in parte narrativa, [OSCURATO:PERSONA] aveva proposto incidente di esecuzione volto all’unificazione,sotto il vincolo della continuazione, di tutti ifatti giudicati da una pluralità di sentenze, idealmente ricomprese in tre distinti gruppi. Il primo giudice dell’esecuzione aveva dichiarato parzialmente inammissibile, ai sensi dell'art. 666 comma 2, cod. proc. pen., l'istanza per i fatti oggetto delle sentenze ricomprese nei gruppi A)e C), in quanto ripetitiva di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi. Il medesimo giudice aveva respinto la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. per i fatti oggetto delle decisioni del gruppo B). Con la sentenza n. 17851 del 2 aprile 2025, la prima sezione penale della Corte di cassazione ha annullato quella decisione del giudice dell'esecuzione limitatamente ai fatti giudicati con le sentenze sub A) e C), dichiarando inammissibile nel resto il ricorso. La prima sezione ha giudicato erronea la valutazione espressa dal giudice dell'esecuzione circa la natura reiterativa della richiesta in quanto: «il mero raffronto fra le due istanze, però, consente di apprezzare la differente natura degli argomenti spesi, nonché degli elementi posti a fondamento delle stesse. All’istanza da cui ha trovato scaturigine l’avversata decisione, infatti, risulta anche allegata una sentenza, a riprova – in ipotesi difensiva - dell’operatività di una associazione a delinquere; uno degli argomenti portanti della nuova richiesta, quindi,è costituito dalla riferibilità dei reati contro il patrimonio alle attività poste in essere da tale sodalizio. La prima istanza, insomma, presentava un connotato di maggiore genericità, visto che si limitava a dedurre esclusivamente la contiguità temporale esistente fra i fatti, nonché la natura similare degli stessi, laddove la seconda istanza amplia le deduzioni, introducendo elementi ulteriori.» 3. A seguito dell'annullamento, il giudice di rinvio ha pronunciato l'ordinanza di rigetto, qui nuovamente impugnata dal condannato. Superando il vaglio di ammissibilità, secondo il dictum della Corte di cassazione, e valutando nel merito la richiesta ex art. 671 cod. proc. pen. in relazione ai fatti giudicati con le sentenze dei gruppi A) e C), il giudice di rinvio ha escluso, sulla scorta di uno scrutinio puntuale e approfondito, la sussistenza del vincolo della continuazionetra i fatti oggetto delle citate pronunce, sul rilievo che l'analisi dei fatti e delle circostanze concrete non lasciava emergere una programmazione criminosa unitaria, in consonanza con le linee dettate dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. per tutte Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 -01). 4. Con l'unico motivo proposto, la difesa del condannato si limita a prospettare la propria linea difensiva rispetto alla asserita sussistenza del vincolo della continuazione tra i reati già giudicati, senza misurarsi in alcun modo con le ragioni della decisione impugnata e con le risposte già ottenute. Addirittura continua a porre in discussione un accertamento definitivo— scaturente dalla sentenza irrevocabile di cognizione —che aveva escluso il vincolo della continuazione per alcuni reati del gruppo C (cfr. pag. 5 ordinanza impugnata). Pertanto il motivo di ricorso si rivela privo di specificità. Infatti, mancando di adeguarsi all’attuale disposto di cui all’art. 581 cod. proc. pen., il ricorrente segueun proprio approccio, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muove censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va ricordato chei motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, giacché l'atto di impugnazione non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato(cfr. per tutte Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823). 5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende della somma, che si stima equa, di euro tremila. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della so