CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 novembre 2024
Cassazione n. 46170/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che la Corte di appello di Bari ha adeguatamente motivato in merito alla determinazione della pena, fornendo giustificazione in punto di dosimetria della pena, e di bilanciamento delle generiche con la riconosciuta recidiva in ragione della contestata recidiva infraquinquennale, oltre che della gravità del reato, per la ravvisata incapacità dell'imputato di contenere i propri istinti violenti; ritenuto che le deduzioni sviluppate nei motivi di ricorso sono generiche perché a fronte di una motivazione puntuale, si limitano ad invocare una pena più mite, senza alcuna concreta indicazione che giustifichi il dedotto vizio di motivazione, senza considerare che le censure per la mancata esclusione della recidiva sono inammissibili anche perchè non risultano essere state neppure dedotte nei motivi di appello; ritenuto che da quanto precede deriva la inammissibilità del ricorso dalla quale consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 15 novembre 2024 [OSCURATO:PERSONA]!li- tensore [OSCURATO:PERSONA] idente