CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 14462/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/03/2022 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Palermo dichiarava l'inammissibilità per tardività dell'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la pronuncia di primo grado del 15 aprile 2016 con la quale il prevenuto era stato condannato in relazione al reato di sottrazione di cose sottoposte a sequestro. v' 2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso l'imputato, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto la violazione di legge, per avere la Corte territoriale errato nel computo dei termini per proporre impugnazione, dato che il termine di novanta giorni entro il quale doveva essere depositato l'atto di impugnazione scadeva in un giorno festivo e perciò slittava a quello non festivo successivo, così come anche per il termine di quarantacinque giorni entro il quale l'atto di appello poteva essere proposto. 3. Il procedimento è stato trattato nell'odierna udienza in camera di consiglio con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, i cui effetti sono stati prorogati da numerose successive disposizioni, da ultimo dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, come introdotto dall'art. 5- duodecies del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. 2. Il motivo dedotto è fondato. Costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo il quale nelle ipotesi in cui è previsto, come nell'art. 585, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., che il termine assegnato per il compimento di un'attività processuale decorra dalla scadenza del termine assegnato per altra attività processuale, la proroga di diritto del giorno festivo - in cui il precedente termine venga a cadere - al primo giorno successivo non festivo, determina altresì lo spostamento della decorrenza del termine successivo con esso coincidente (Sez. U, n. 155 del 29/09/2011, dep. 2012, Rossi, Rv. 251495). Tale regula iuris è stata violata dalla Corte di appello di Palermo che ha dichiarato erroneamente l'inammissibilità dell'impugnazione proposta avverso la sentenza di primo grado del 15 aprile 2019, ritenendo che il termine di quarantacinque giorni previsto dal citato art. 585, comma 2, lett. c), del codice di rito - decorrente dal novantesimo giorno fissato con il dispositivo a norma dell'art. 544, comma 2, cod., proc. pen. - fosse scaduto il 28 settembre 2019, rispetto all'appello presentato il 30 settembre 2019: senza tenere conto che gli indicati novanta giorni scadevano domenica 14 luglio 2019, sicché il successivo termine di quarantacinque giorni iniziava a decorrere solo il giorno successivo 15 luglio 2019, e - considerata la sospensione durante il periodo feriale - scadeva domenica 29 settembre 2019, con slittamento al giorno non festivo successivo di lunedì 30 settembre 2019, nel quale l'appello era stato effettivamente presentato. 3. La sentenza impugnata va, dunque, annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di app