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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022

Cassazione n. 36426/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarata penale responsabilità dei ricorrenti già pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 8 marzo 2021 in relazione a fattispecie di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] Angelo.

2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, CHIARO Antonio, [OSCURATO:PERSONA] Luca, LEONARDO Vincenzo.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Le impugnazioni proposte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e LEONARDO risultano totalmente generiche ed aspecifiche nell'impostazione difettando qualsivoglia riferimento a concreti passaggi motivazionali dei provvedimenti di merito sia in punto responsabilità sia in punto trattamento sanzionatorio.

3.2. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la mancata valutazione, in termini di risposta sanzionatoria, dell'avvenuto risarcimento del danno rifiutato dalla persona offesa, risulta introdurre elementi che non appaiono presenti in sede di appello e rimane comunque risulta superato dalla presenza di una motivazione logica congrua in termini di gravità delle condotte e giudizio negativo in punto personalità dell'imputato in conseguenza della spregiudicatezza dimostrata nella commissione del reato per cui si procede.

4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]! tere éstensore I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/12/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Napoli ha confermato la dichiarata penale responsabilità dei ricorrenti già pronunciata dal GIP del Tribunale di Napoli con sentenza 8 marzo 2021 in relazione a fattispecie di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] Angelo. 2. Propongono ricorso per cassazione avverso tale provvedimento gli imputati, CHIARO Antonio, [OSCURATO:PERSONA] Luca, LEONARDO Vincenzo. 3. I ricorsi sono inammissibili. 3.1. Le impugnazioni proposte dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e LEONARDO risultano totalmente generiche ed aspecifiche nell'impostazione difettando qualsivoglia riferimento a concreti passaggi motivazionali dei provvedimenti di merito sia in punto responsabilità sia in punto trattamento sanzionatorio. 3.2. Il ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA] con cui si contesta la mancata valutazione, in termini di risposta sanzionatoria, dell'avvenuto risarcimento del danno rifiutato dalla persona offesa, risulta introdurre elementi che non appaiono presenti in sede di appello e rimane comunque risulta superato dalla presenza di una motivazione logica congrua in termini di gravità delle condotte e giudizio negativo in punto personalità dell'imputato in conseguenza della spregiudicatezza dimostrata nella commissione del reato per cui si procede. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA]! tere éstensore I
Sentenza Cassazione n. 36426/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris