CassazionedecretoSezione 6Decisione del 10 giugno 2021
Cassazione n. 32818/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 5828-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, al viale [OSCURATO:PERSONA] n. 14 A-4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente C all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza del GIUDICE di PACE di [OSCURATO:PERSONA]' di PIAVE, depositata il 05/11/2019; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021, dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, visto l'art. 380 ter cod. proc. civ., chiede che la Corte di Cassazione, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il regolamento necessario di competenza, con le conseguenze di legge; osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento di competenza avverso l'ordinanza, di sospensione del processo di merito, di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA], emanata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dal Giudice di Pace di [OSCURATO:PERSONA] di Piave, a seguito della proposizione di querele di falso sia da parte sua che della controparte [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], in particolare, ha proposto querela di falso anche avverso un messaggio di PEC ([OSCURATO:PERSONA]) il cui testo era stato prodotto in giudizio. [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto attività difensiva nella presente sede d'impugnazione. Il Procuratore Generale ha concluso per la dichiarazione d'inammissibilità del regolamento di competenza. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che le conclusioni dell'Ufficio della Procura Generale debbano essere condivise. Il regolamento proposto avverso l'ordinanza del Giudice di Pace di sospensione ai sensi dell'art. 313 cod. proc. civ. è inammissibile, come da costante giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 19576 del 30/09/2015 Rv. 636744 - 01), alla quale il Collegio presta adesione e intende dare continuità, in quanto: «È inammissibile il regolamento di competena, su istanza del proponente la querela di falso innanzi al giudice di pace, Ric. 2021 n. 05828 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -2- avverso il provvedimento di sospensione de/processo reso dal medesimo giudice agli effetti dell'art. 313 c.p.c., diretto a far valere l'inammissibilità della querela, atteso che il controllo di legittimità, in tale ipotesi, è limitato alla verifica de/l'avvenuta proposizione di querela di falso e che la diJposkione non sia stata abusivamente invocata, spettando al giudice della querela l'esame delle questioni procedurali o sostatkiali attinenti alla stessa.» nonché (Cass. n. 18090 del 04/08/2010 Rv. 615137 - 01): «Nell'ipotesi di sospensione disposta in applica:zione di .npeafiche disposizioni di legge, quale è il caso di cui all'art. 313 cod. proc civ., in sede di regolamento necessario di competenza (art. 42 cod. proc civ.) il controllo in sede di legittimità si deve limitare a verzjicare che si verta in ipotesi d proposkione di querela civ di jà lso e che tale disposkione non sia stata abusivamente invocata, atteso che essa non può procedere a un giudkio anticipato sugli aspetti. procedurali o sostalkzqll della querela di là lso, spettanti al giudice della querela, che verrebbe altrimenti espropriato della competelka a decidere su materia a lui riservata.». In specie, con riferimento alla seconda ipotesi prospettata dal ricorrente per regolamento avverso l'ordinanza di sospensione, giova rilevare che la querela di falso avverso il messaggio PEC è stata proposta dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], con la conseguenza che egli in tal modo revoca, del tutto impropriamente, l'intendimento di volersi valere di detto documento. Il ricorso deve essere pertanto dichiarato inammissibile. La regolazione delle spese è rimessa al giudice del merito. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione) di cui all'art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall'art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso; spese al merito. Ric. 2021 n. 05828 sez. M3 - ud. 10-06-2021 -3- Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 10 giugno 2021. Il presidente [OSCURATO:PERSONA],Gsi [OSCURATO:PERSONA] oggi