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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 ottobre 1966

Cassazione n. 36763/2021

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1966 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza del 27 gennaio 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Enna del 19 marzo 2019 ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi 1 e giorni dieci di reclusione ed C 177,00 di multa, relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2, comma 1 bis, legge 638 del 1983 (per complessivi C 17.743,00 relativamente al periodo novembre 2010 - settembre 2011 e ottobre dicembre 2011 -; per l'anno 2010 il Tribunale ha assolto l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, relativamente al mancato superamento della soglia).

2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (art. 157 e 161 cod. pen.) per prescrizione del reato, prima della decisione della Corte di appello.

Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ogni stato e grado il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione.

Per l'art. 2 cod. pen. deve applicarsi la normativa più favorevole in materia di prescrizione, che risulta quella precedente alla modifica del d.

Igs.

N. 8 del 2016.

Le omissioni da gennaio a settembre 2011 e di ottobre e dicembre 2011 sono anteriori alla modifica legislativa, che ha inserito la soglia di punibilità di C 10.000,00.

I reati, quindi, si consumano il 16 del mese successivo a quello dell'obbligo contributivo.

Il 16 febbraio 2011 è il primo giorno di inizio di decorrenza della prescrizione, per la prima rata di gennaio 2011.

Conseguentemente la prescrizione di anni 7 e mesi 6 (alla quale deve aggiungersi il termine di mesi 3 di sospensione per l'eventuale pagamento) matura alla data del 16 novembre 2018; aggiungendo a tale periodo le sospensioni di giorni 203 - rinvio per astensione difensore udienza del giorno 11/04/2017 al 31/10/2017 - e di giorni 122 - per il rinvio del 13/11/2018 al 19/3/2019 - si determina la data massima, per la prescrizione, del 7 ottobre 2019.

La t sentenza è stata emessa il 4 marzo 2020, senza rilevazione della prescrizione già maturata, per alcune mensilità. 2.

2. Violazione di legge (art. 552 cod. proc. pen.).

La Corte di appello ha omesso di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per la sua indeterminatezza nella descrizione dei fatti contestati.

Manca nell'imputazione l'ammontare specifico delle omissioni contributive, periodo per periodo.

L'importo annuale deve essere relativo al periodo 16 gennaio / 16 dicembre 2011 (S.U. 2018 n 10424).

Nell'imputazione si fa generico riferimento al mancato versamento della somma di € 17.743,00 per tutto il periodo contestato per gli anni 2010/2011.

Il decreto di citazione, inoltre, non contiene alcun riferimento alla sede INPS di competenza dei versamenti contributivi.

Infine, il decreto di citazione non contiene gli avvisi utili per considerarlo quale intimazione amministrativa di pagamento.

Infatti, l'imputato ha sempre contestato di aver ricevuto l'intimazione dell'INPS in quanto residente fuori dalla sua sede (in Italia e all'estero) per il suo lavoro di autotrasportatore.

La notifica della diffida è avvenuta ex art.140 cod. proc. civ. 2.

3. Violazione di legge (art. 81, 132 e 133 cod. pen.).

Nella determinazione della pena la Corte di appello ha omesso di annullare l'aumento per la continuazione applicato dal Tribunale.

Con la modifica normativa che ha stabilito la soglia dei 10.000,00 € il reato risulta unitario e, quindi, nessun aumento per la continuazione risulta applicabile.

Il Tribunale alla pena base di 1 mese di reclusione ed € 150,00 di multa applicava l'aumento per l'art. 81 cod. pen. con pena finale di mesi 2 di reclusione ed € 250,00 di multa.

La Corte di appello riconosceva le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena in misura inferiore a quella dovuta per l'illegittima applicazione dell'art.81 cod. pen.

La pena risulta, pertanto, illegale, rilevabile anche d'ufficio senza necessità di specifico motivo di appello. 2.

4. Violazione di legge (art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983).

Questione di costituzionalità della norma.Durante il giudizio di primo grado l'imputato pagava le somme di cui all'imputazione, integralmente.

Prima dell'inizio del processo il ricorrente non era a conoscenza del debito con l'INPS, in relazione alla mancata notifica (sostanziale) dell'intimazione dell'ente previdenziale.

I giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato in relazione al pagamento e alla mancata conoscenza dell'intimazione INPS (notificata ex art. 140 cod. proc. civ.).

L'imputato, inoltre, non ha potuto pagare, prima, per la forte crisi economica del settore; ha preferito pagare i dipendenti e non l'INPS.

Nel corso del giudizio di merito è stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983 - che qui si ripropone - in relazione alla mancata previsione della causa di non punibilità anche per chi paga durante il processo e non solo entro i tre mesi dall'intimazione dell'ente previdenziale.

Il dato temporale risulta illogico e sospetto di costituzionalità, anche in relazione alla soglia di 10.000,00 C; illogico che chi non paga meno di 10.000,00 C sia esente da sanzione penale e chi, pur in ritardo, adempia all'obbligo - per una somma superiore alla soglia - sia invece condannato penalmente.

Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. 2.

5. Con successiva memoria l'imputato ha ribadito la prescrizione dei reati con l'applicazione della vecchia disciplina più favorevole, anche considerando le sospensioni della prescrizione per 203 giorni (rinvio per adesione astensione avvocati dall'Il aprile al 31 ottobre 2017) e altri 122 giorni (rinvio per adesione astensione avvocati dal 13 novembre 2018 al 19 marzo 2019), con il termine massimo di prescrizione sino al 7 ottobre 2019.

Ribadiva inoltre la fondatezza delle altre censure e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3.

Il ricorso risulta fondato limitatamente all'estinzione del reato per prescrizione, per la mensilità di gennaio 2011, inammissibile nel resto per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, riproduttivo delle considerazioni dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata.

La prescrizione per le omissioni contributive della mensilità di gennaio 2011 inizia a decorrere dal 16 febbraio 2011, oltre ad anni 7 e mesi 6, e altri 3 mesi specifici per il reato in oggetto, si arriva alla data del 16 novembre 2018, alla quale devono sommarsi i periodi di sospensioni: oltre alle sospensioni indicate nella stessa memoria del ricorrente deve aggiungersi il rinvio del 31 ottobre 2017, per impedimento dell'imputato per giorni 60; conseguentemente la prescrizione era maturata dal 3 dicembre 2020.

La decisione della Corte di appello è del 27 gennaio 2020, e alla data della stessa il reato di cui alla mensilità di gennaio 2011 era, pertanto, prescritto, applicando la vecchia normativa più favorevole.

L'inammissibilità del ricorso, nel resto, esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

4. Relativamente alle notifiche delle intimazioni INPS, le stesse risultano spedite con raccomandata all'indirizzo del ricorrente, residenza anagrafica, con notifica perfezionata ex art. 140 cod. proc. civ.

Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere valida la notifica, e quindi l'effettiva conoscenza della contestazione, quando la stessa è inviata nel luogo di residenza, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014 - dep. 12/05/2014, Giacovelli, Rv. 259724: «In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicché è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa».

Inoltre il ricorrente sia nelle fasi di merito e sia nel ricorso per Cassazione non rappresenta nessun fatto di portata tale da far ritenere scollegato il luogo di notifica alla sua persona ( se non in modo generico la sua assenza dal luogo di residenza per il lavoro di autista): "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione" (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016 - dep. 13/10/2016, D'Alonzo, Rv. 26793801; vedi anche Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017 - dep. 16/06/2017, Zinni, Rv. 27042601).

5. Manifestamente infondata la questione dell'applicazione della continuazione per la determinazione della pena.

La Corte di appello determina la pena senza applicare nessuna continuazione, ma in via del tutto autonoma e considerando l'unitarietà del reato: "possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ciò comporta la riduzione della pena, già di per sé particolarmente tenue, inflittagli dal primo giudice a mese uno, giorni 10 di reclusione ed C 177,00 di multa".

La pena applicata dal Tribunale era di mesi 2 di reclusione ed C 250.00 di multa.

La pena, pertanto, non può ritenersi illegale in quanto rientra nei limiti edittali della norma, e la Corte di appello non richiama l'art. 81 cod. pen. (erroneamente richiamato, invece, dal Tribunale).

6. Del tutto generica la questione della specificazione del capo di imputazione, in relazione al superamento della soglia di punibilità.

Dalla stessa impostazione del ricorso emerge come la soglia per l'anno 2011 è stata superata in relazione agli omessi versamenti da dicembre 2010 a settembre 2011 (per C 14.311,00) oltre ottobre 2011.

Infatti, "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso" (Sez.

U, Sentenza n. 10424 del 18/01/2018 Ud. -dep. 07/03/2018 - Rv. 272163 - 01).

7. L'inammissibilità del riscorso (ad eccezione del reato per una sola omissione per gennaio 2011) esclude la valutazione della questione di costituzionalità: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale» Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008 - dep. 04/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 24051301; vedi anche Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266).

Comunque, deve rilevarsi che lo stesso ricorrente dichiara di aver preferito pagare i dipendenti in luogo dei contributi previdenziali, in relazione alla crisi economica di settore.

La scelta di un termine per i pagamenti -come adeguatamente rilevato dalla sentenza impugnata- rientra nella discrezione del legislatore ed il termine di tre mesi, decorrenti dalla notifica della contestazione da parte dell'Ente previdenziale, risulta congruo.

8. La sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente all'omesso versamento della mensilità di gennaio 2011 perché il reato è estinto per prescrizione e dichiarare inammissibile il ricorso nel resto.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso versamento relativo alla mensilità gennaio 2011 perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia per l

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/10/1966 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; lette le conclusioni dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]: "Accoglimento del ricorso". ricorso trattato ex art, 23, comma 8 del D.L. n. 137/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Caltanisetta, con sentenza del 27 gennaio 2020, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Enna del 19 marzo 2019 ha riconosciuto a [OSCURATO:PERSONA] le circostanze attenuanti generiche e ha rideterminato la pena nei suoi confronti in mesi 1 e giorni dieci di reclusione ed C 177,00 di multa, relativamente al reato di cui agli art. 81 cod. pen. e 2, comma 1 bis, legge 638 del 1983 (per complessivi C 17.743,00 relativamente al periodo novembre 2010 - settembre 2011 e ottobre dicembre 2011 -; per l'anno 2010 il Tribunale ha assolto l'imputato perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, relativamente al mancato superamento della soglia). 2. Ricorre in cassazione l'imputato, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (art. 157 e 161 cod. pen.) per prescrizione del reato, prima della decisione della Corte di appello. Ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. in ogni stato e grado il giudice deve dichiarare l'estinzione del reato per prescrizione. Per l'art. 2 cod. pen. deve applicarsi la normativa più favorevole in materia di prescrizione, che risulta quella precedente alla modifica del d. Igs. N. 8 del 2016. Le omissioni da gennaio a settembre 2011 e di ottobre e dicembre 2011 sono anteriori alla modifica legislativa, che ha inserito la soglia di punibilità di C 10.000,00. I reati, quindi, si consumano il 16 del mese successivo a quello dell'obbligo contributivo. Il 16 febbraio 2011 è il primo giorno di inizio di decorrenza della prescrizione, per la prima rata di gennaio 2011. Conseguentemente la prescrizione di anni 7 e mesi 6 (alla quale deve aggiungersi il termine di mesi 3 di sospensione per l'eventuale pagamento) matura alla data del 16 novembre 2018; aggiungendo a tale periodo le sospensioni di giorni 203 - rinvio per astensione difensore udienza del giorno 11/04/2017 al 31/10/2017 - e di giorni 122 - per il rinvio del 13/11/2018 al 19/3/2019 - si determina la data massima, per la prescrizione, del 7 ottobre 2019. La t sentenza è stata emessa il 4 marzo 2020, senza rilevazione della prescrizione già maturata, per alcune mensilità. 2. 2. Violazione di legge (art. 552 cod. proc. pen.). La Corte di appello ha omesso di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio per la sua indeterminatezza nella descrizione dei fatti contestati. Manca nell'imputazione l'ammontare specifico delle omissioni contributive, periodo per periodo. L'importo annuale deve essere relativo al periodo 16 gennaio / 16 dicembre 2011 (S.U. 2018 n 10424). Nell'imputazione si fa generico riferimento al mancato versamento della somma di € 17.743,00 per tutto il periodo contestato per gli anni 2010/2011. Il decreto di citazione, inoltre, non contiene alcun riferimento alla sede INPS di competenza dei versamenti contributivi. Infine, il decreto di citazione non contiene gli avvisi utili per considerarlo quale intimazione amministrativa di pagamento. Infatti, l'imputato ha sempre contestato di aver ricevuto l'intimazione dell'INPS in quanto residente fuori dalla sua sede (in Italia e all'estero) per il suo lavoro di autotrasportatore. La notifica della diffida è avvenuta ex art.140 cod. proc. civ. 2. 3. Violazione di legge (art. 81, 132 e 133 cod. pen.). Nella determinazione della pena la Corte di appello ha omesso di annullare l'aumento per la continuazione applicato dal Tribunale. Con la modifica normativa che ha stabilito la soglia dei 10.000,00 € il reato risulta unitario e, quindi, nessun aumento per la continuazione risulta applicabile. Il Tribunale alla pena base di 1 mese di reclusione ed € 150,00 di multa applicava l'aumento per l'art. 81 cod. pen. con pena finale di mesi 2 di reclusione ed € 250,00 di multa. La Corte di appello riconosceva le circostanze attenuanti generiche e riduceva la pena in misura inferiore a quella dovuta per l'illegittima applicazione dell'art.81 cod. pen. La pena risulta, pertanto, illegale, rilevabile anche d'ufficio senza necessità di specifico motivo di appello. 2. 4. Violazione di legge (art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983). Questione di costituzionalità della norma.Durante il giudizio di primo grado l'imputato pagava le somme di cui all'imputazione, integralmente. Prima dell'inizio del processo il ricorrente non era a conoscenza del debito con l'INPS, in relazione alla mancata notifica (sostanziale) dell'intimazione dell'ente previdenziale. I giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato in relazione al pagamento e alla mancata conoscenza dell'intimazione INPS (notificata ex art. 140 cod. proc. civ.). L'imputato, inoltre, non ha potuto pagare, prima, per la forte crisi economica del settore; ha preferito pagare i dipendenti e non l'INPS. Nel corso del giudizio di merito è stata sollevata questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 1 bis, d.l. 463/1983 - che qui si ripropone - in relazione alla mancata previsione della causa di non punibilità anche per chi paga durante il processo e non solo entro i tre mesi dall'intimazione dell'ente previdenziale. Il dato temporale risulta illogico e sospetto di costituzionalità, anche in relazione alla soglia di 10.000,00 C; illogico che chi non paga meno di 10.000,00 C sia esente da sanzione penale e chi, pur in ritardo, adempia all'obbligo - per una somma superiore alla soglia - sia invece condannato penalmente. Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata. 2. 5. Con successiva memoria l'imputato ha ribadito la prescrizione dei reati con l'applicazione della vecchia disciplina più favorevole, anche considerando le sospensioni della prescrizione per 203 giorni (rinvio per adesione astensione avvocati dall'Il aprile al 31 ottobre 2017) e altri 122 giorni (rinvio per adesione astensione avvocati dal 13 novembre 2018 al 19 marzo 2019), con il termine massimo di prescrizione sino al 7 ottobre 2019. Ribadiva inoltre la fondatezza delle altre censure e chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO3. Il ricorso risulta fondato limitatamente all'estinzione del reato per prescrizione, per la mensilità di gennaio 2011, inammissibile nel resto per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità, riproduttivo delle considerazioni dell'appello, senza critiche specifiche di legittimità alla motivazione della sentenza impugnata. La prescrizione per le omissioni contributive della mensilità di gennaio 2011 inizia a decorrere dal 16 febbraio 2011, oltre ad anni 7 e mesi 6, e altri 3 mesi specifici per il reato in oggetto, si arriva alla data del 16 novembre 2018, alla quale devono sommarsi i periodi di sospensioni: oltre alle sospensioni indicate nella stessa memoria del ricorrente deve aggiungersi il rinvio del 31 ottobre 2017, per impedimento dell'imputato per giorni 60; conseguentemente la prescrizione era maturata dal 3 dicembre 2020. La decisione della Corte di appello è del 27 gennaio 2020, e alla data della stessa il reato di cui alla mensilità di gennaio 2011 era, pertanto, prescritto, applicando la vecchia normativa più favorevole. L'inammissibilità del ricorso, nel resto, esclude la valutazione della prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione dovuta alla manifesta infondatezza dei motivi non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. (Nella specie la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso)» (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). 4. Relativamente alle notifiche delle intimazioni INPS, le stesse risultano spedite con raccomandata all'indirizzo del ricorrente, residenza anagrafica, con notifica perfezionata ex art. 140 cod. proc. civ. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere valida la notifica, e quindi l'effettiva conoscenza della contestazione, quando la stessa è inviata nel luogo di residenza, vedi Cassazione, Sez. 3, n. 19457 del 08/04/2014 - dep. 12/05/2014, Giacovelli, Rv. 259724: «In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, la effettiva conoscenza della contestazione dell'inadempimento contributivo può essere desunta dalla esatta indicazione del destinatario e dall'indirizzo di recapito sulla raccomandata inviata al contravventore, sicché è irrilevante la impossibilità di risalire alla identità del consegnatario del plico in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi idonei a dimostrare che la comunicazione non sia stata portata a conoscenza del destinatario senza sua colpa». Inoltre il ricorrente sia nelle fasi di merito e sia nel ricorso per Cassazione non rappresenta nessun fatto di portata tale da far ritenere scollegato il luogo di notifica alla sua persona ( se non in modo generico la sua assenza dal luogo di residenza per il lavoro di autista): "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali, non essendo necessarie particolari formalità per la notifica dell'accertamento, la comunicazione della contestazione al contravventore è validamente perfezionata anche in caso di notificazione dell'atto effettuata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, perfezionatasi per "compiuta giacenza", dando luogo ad una presunzione legale di conoscenza che può essere vinta ove il contravventore provi di non avere avuto, senza colpa, notizia dell'atto, mediante la dimostrazione di un fatto o di una situazione, non superabile con l'ordinaria diligenza, che spezzi o interrompa in modo duraturo il collegamento fra il destinatario ed il luogo di destinazione della comunicazione" (Sez. 3, n. 43250 del 20/07/2016 - dep. 13/10/2016, D'Alonzo, Rv. 26793801; vedi anche Sez. 3, n. 30176 del 17/01/2017 - dep. 16/06/2017, Zinni, Rv. 27042601). 5. Manifestamente infondata la questione dell'applicazione della continuazione per la determinazione della pena. La Corte di appello determina la pena senza applicare nessuna continuazione, ma in via del tutto autonoma e considerando l'unitarietà del reato: "possono essere riconosciute le circostanze attenuanti generiche e ciò comporta la riduzione della pena, già di per sé particolarmente tenue, inflittagli dal primo giudice a mese uno, giorni 10 di reclusione ed C 177,00 di multa". La pena applicata dal Tribunale era di mesi 2 di reclusione ed C 250.00 di multa. La pena, pertanto, non può ritenersi illegale in quanto rientra nei limiti edittali della norma, e la Corte di appello non richiama l'art. 81 cod. pen. (erroneamente richiamato, invece, dal Tribunale). 6. Del tutto generica la questione della specificazione del capo di imputazione, in relazione al superamento della soglia di punibilità. Dalla stessa impostazione del ricorso emerge come la soglia per l'anno 2011 è stata superata in relazione agli omessi versamenti da dicembre 2010 a settembre 2011 (per C 14.311,00) oltre ottobre 2011. Infatti, "In tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei dipendenti, l'importo complessivo superiore ad euro 10.000 annui, rilevante ai fini del raggiungimento della soglia di punibilità, deve essere individuato con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi, che sono quelle incluse nel periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, nel dicembre dell'anno precedente e nel novembre dell'anno in corso" (Sez. U, Sentenza n. 10424 del 18/01/2018 Ud. -dep. 07/03/2018 - Rv. 272163 - 01). 7. L'inammissibilità del riscorso (ad eccezione del reato per una sola omissione per gennaio 2011) esclude la valutazione della questione di costituzionalità: «L'inammissibilità del ricorso per cassazione, dovuta alla manifesta infondatezza o alla genericità dei motivi, non consente il formarsi di un valido rapporto d'impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare ammissibile una questione di legittimità costituzionale» Sez. 6, n. 22439 del 15/05/2008 - dep. 04/06/2008, P.M. in proc. [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 24051301; vedi anche Sez. U, n. 32 del 22/11/2000 - dep. 21/12/2000, D. L, Rv. 217266). Comunque, deve rilevarsi che lo stesso ricorrente dichiara di aver preferito pagare i dipendenti in luogo dei contributi previdenziali, in relazione alla crisi economica di settore. La scelta di un termine per i pagamenti -come adeguatamente rilevato dalla sentenza impugnata- rientra nella discrezione del legislatore ed il termine di tre mesi, decorrenti dalla notifica della contestazione da parte dell'Ente previdenziale, risulta congruo. 8. La sentenza deve pertanto annullarsi limitatamente all'omesso versamento della mensilità di gennaio 2011 perché il reato è estinto per prescrizione e dichiarare inammissibile il ricorso nel resto. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'omesso versamento relativo alla mensilità gennaio 2011 perché il reato è estinto per prescrizione e rinvia per l
Sentenza Cassazione n. 36763/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris